La mail viene inviata al contribuente per informarlo che il sostituto d’imposta indicato nel 730, trasmesso tramite l’applicativo web, ha comunicato all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e, quindi, non procederà con eventuali rimborsi o trattenute.
Questa situazione si può verificare quando il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non è mai esistito
- è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.
In ogni caso la dichiarazione risulta regolarmente presentata. Se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con il modello F24; se, invece, il risultato è a credito il contribuente può, alternativamente:
- presentare direttamente un modello 730 integrativo di tipo 2, indicando il sostituto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, utilizzando le funzionalità presenti nell’applicativo web
- rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la presentazione del modello 730 integrativo di tipo 2.
Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta può inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 con le modalità già descritte barrando l’apposita casella per indicarne l’assenza.