Quadro E - Oneri e spese

Quadro E - Oneri e spese

Quadro E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2020 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivInterventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaioi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro) e l’ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.

In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I - (righi da E1 a E14): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie),  del 26 per cento, del 30 per cento o del 35 per cento o del 30 (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) per cento o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV);
  • Sezione II - (righi da E21 a E36): spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
  • Sezione III A - (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;

    Sezione III B - (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;

    Sezione III C - (righi da E56 a E59)detrazione d'imposta del 50 per cento per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;

  • Sezione IV - (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
  • Sezione V - (righi da E71 a E73): dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
  • Sezione VI - (righi da E81 a E83): dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, 30, 35 e del 90 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, del 26 per cento, del 30 per cento del 35 per cento o del 90 per cento (quest’ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all’impresa assicurativa della detrazione al 110 per cento).

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute.

In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO
CODICE DESCRIZIONE RIGO
1 Spese sanitarie E1
2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti E2
3 Spese sanitarie per persone con disabilità E3
4 Spese veicoli per persone con disabilità E4
5 Spese per l'acquisto di cani guida E5
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione E6
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale E7
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili da E8 a E10
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio "
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale "
11 Interessi per prestiti o mutui agrari "
12 Spese per istruzione diverse da quelle universitarie "
13 Spese per istruzione universitaria "
14 Spese funebri "
15 Spese per addetti all'assistenza personale "
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) "
17 Spese per intermediazione immobiliare "
18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede "
20 Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari "
21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche da E8 a E10
22 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso "
23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale "
24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia "
25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico "
26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche "
27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo "
28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale "
29 Spese veterinarie "
30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi "
31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado "
32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico "
33 Spese per asili nido "
35 Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato "
36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni "
38 Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave "
39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza "
40 Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale "
43 Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi "
44 Spese per minori o maggiorenni con DSA "
99 Altre spese detraibili "
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO
CODICE DESCRIZIONE RIGO
61 Erogazioni liberali a favore delle Onlus da E8 a E10
62 Erogazioni liberali a favore dei partiti politici da E8 a E10
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 
CODICE DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO RIGO
71 Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS da E8 a E10
72 Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni,degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per COVID-19
76 Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV) da E8 a E10
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 
CODICE DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO RIGO
81 Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione da E8 a E10

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO
CODICE DESCRIZIONE RIGO
12 Spese d’istruzione da E8 a E10
13 Spese universitarie "
14 Spese funebri "
15 Spese per assistenza personale "
16 Attività sportive dei ragazzi "
17 Intermediazioni immobiliare "
18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede "
21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche "
25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico "
26 Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche "
27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo "
29 Spese veterinarie "
30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi da E8 a E10
31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado "
35 Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato "
36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni "
38 Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave "
39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza "
40 Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale "
43 Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi "
44 Spese per minori o maggiorenni con DSA "
61 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS "
81 Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’ "
  Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale "
31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado E14

 

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2021.

Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti:

indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2020 di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità:

indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

  • per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
  • per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità:

indicare le spese sostenute per l'acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2017, nel 2018 o nel 2019 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

  • l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2017, 2018 o 2019);
  • il numero della rata che si utilizza per il 2020 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida:

indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

Ladetrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza:

questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2017 e/o 2018 e/o 2019 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.

Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

  • per le spese sostenute nel 2019 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2020, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
  • per le spese sostenute nel 2017 e/o nel 2018 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2020.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2020 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale:

indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale , anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo , questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto , e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 120-quater, comma 8, decreto legislativo 1/09/1993, n. 385). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia , la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato , la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese:

indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 44 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento",  "Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento” e “Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento”,  presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

‘8' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).
Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

‘9' per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio .
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro .
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

‘10' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale . La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro .
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

‘11' per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari .
La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;

‘12' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:

  • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
  • le spese per il servizio di trasporto scolastico;
  • i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).”

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

‘13' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

‘14' per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.

‘15' per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico").
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.
Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

‘16' per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.
La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2020 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo 210,00 euro.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.
Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

  • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
  • la causale del pagamento;
  • l'attività sportiva esercitata;
  • l'importo pagato;
  • i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

‘17' per i compensi, comunque denominati,pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.

‘18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

‘20' per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

  • Onlus;
  • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice ‘61' nei righi da E8 a E10. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

‘21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.

‘22' per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro.

Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

‘24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.

‘25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

‘26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

‘27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

‘28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

  • al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
  • come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.
    In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

‘29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 500 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 371 euro.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

‘30'per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

‘31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.

‘32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

‘33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

‘35' per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.

‘36' per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:

  • per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se ver- sati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

‘38' per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

‘39' per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

‘40’ per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il  codice onere 40.

‘43’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.

‘44’ per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44.

‘99' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

‘61' per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice ‘20' nei righi da E8 a E10.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, comma 1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

‘62' per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento sono i seguenti:

‘71’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘71’.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

‘72’ per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘72’.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il seguente:

‘76’ per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘76’.

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71 e il rigo E36.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento è il seguente:

‘81’per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione III A, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche per il bonus facciate, per il superbonus, e bonus verde, e alla voce d’Appendice “Superbonus”.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘81’.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2020 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2020 . L'importo dei canoni di leasing non può superare:

  • il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
  • il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2020 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

  • il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
  • il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

  • le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
  • le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E30.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

  • i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
  • i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari:

indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose:

indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
  • Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
  • Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
  • Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
  • Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
  • Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
  • Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
  • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale, ovvero in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento.

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono  risultare anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell’ Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell’Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:

indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

  • coniuge;
  • figli, compresi quelli adottivi
  • genitori (compresi quelli adottivi);
  • discendenti dei figli;
  • generi e nuore;
  • suoceri e suocere;
  • fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  • nonni e nonne.

 

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili:

indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

‘6' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.

Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice ‘13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2021, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di 3.615,20 euro, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

‘7' percontributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

Il contribuente che fruisce di tale deduzione, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 1, lett. g) del TUIR, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.

‘8' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

  • fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
  • fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal  D.P.C.M 29 luglio 2019 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2019).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge;

‘9' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

  • università e fondazioni universitarie;
  • istituzioni universitarie pubbliche;
  • enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  • enti parco regionali e nazionali.

I soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l’articolo 10, comma 1, lett. l-quater) del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

‘12' per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

  • trust
  • fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

‘13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice ‘6';

‘21' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

  • gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
  • i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
  • le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
  • le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
  • il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2019 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
  • le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
  • il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E30 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali:

in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2021.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando ì contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria:

indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

  • colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  • colonna 2: riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
    • contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
    • somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione:

i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2021 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2021.

In particolare:

  • colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2021;
  • colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2021, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario:

per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2021 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2021.

In particolare:

  • colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2021;
  • colonna 2: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2021.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico:

indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Sono considerati
a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2021, indicare:

  • nella colonna 1, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2021;
  • nella colonna 2, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2021.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

  • l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
  • l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
  • la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni.

Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione. Non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2020 al soggetto erogatore; Non vanno indicate le somme restituite al netto della ritenuta subita;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2019. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2020.

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Colonna 1 (importo): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso el 2020;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2020;

Colonna 3 (Residuo 2018): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2020.

Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe
effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 2, del codice
del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per
il rigo E26, cod. 7.

 

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2020 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

  • per la ristrutturazione di immobili;
  • le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento;
  • per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
  • per la sistemazione del verde (bonus verde);
  • per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
  • per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.
Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26 e 27 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021
INTERVENTI ARTICOLI CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici Art. 119 - Comma 4 e 4-bis 13 5
14 6 e 8
15 7 e 9
Impianti solari fotovoltaici,bonus facciate e altri interventi Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter 16 16 18 (quota spesa fino a 20 Kw)
19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
Art. 121 17 Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
18 15
Art. 119 - Comma 5 19 16
Art. 119 - Comma 6 20 17
Art. 119 - Comma 4 26 10
Acquisto di unità immobiliari antisismich 27 11

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fontiper le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Condizioni per fruire della detrazione

  • Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
    • causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
    • codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
    • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
    • dati catastali identificativi dell'immobile;
    • estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
    • altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
  • Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Documenti da trasmettere
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 
Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati fino al  2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell' agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

  • 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2020 per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione;
  • 36 per cento per le spese sostenute:
    • dal 2008 al 2011;
    • dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

  • 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
  • 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice ‘4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifichi ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

  • 50 per cento;
  • 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 e le spese sono state sostenute dal 1° luglio 2020

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento. Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici da 5 a 9 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43). L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 – codici 10 e 11 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43). Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi antisismici (commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013) nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento. Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus, acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

  • 75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 1 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

  • 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

  • la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
  • l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall’anno d’imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte

Per gli anni 2018 e 2020  spetta una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota del 110 per cento nei seguenti casi:

  • per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento. L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
    • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella presente sezione del quadro E);
    • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009 I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Righi da E41 a E43:

per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2011 al  2020) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

  • spese sostenute nel 2012;
  • spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2020 e spese di sistemazione a verde sostenute nel 2018 e nel 2020 e dal 2020 spese per bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

Indicare uno dei seguenti codici:

‘2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);

‘3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%);

‘4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);

‘5' spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘6' spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%).Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘7' spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'80%).Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘8' spese sostenutedal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘9' spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%).Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘10' spese sostenute dal 2017 al 2020 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%).Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘11' spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%)Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020,sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

‘12’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

‘13’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;

‘15’ spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

‘16’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

‘17’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

‘18’ quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

19’quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

  • Lavori su parti comuni condominiali

    Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.

    Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

    Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

    In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

  • Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

    Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

  • Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

    Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

  • Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

    Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

‘1' nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

‘4' nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:

‘4' se il contribuente nell'anno 2020 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

Colonna 6 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.

Colonna 7 (110%): la casella va barrata se in colonna 2 sono indicati i codici da ‘5’ a ‘11’ e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020. Per le spese sostenute nel 2020 va indicato il numero ‘1'.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice ‘10' o codice ‘11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice ‘4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice ‘1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2020 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2020 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.

Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012 Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro
  Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro
Immobile B: intervento effettuato nel 2020 Spese sostenute: 4.000 euro

 

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2019: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2020, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L’importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro
Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2018: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2019, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2020, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l’importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2018 e 2019).

 

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2020. Per le spese sostenute dal 2011 al 2019 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominatSEZIONE III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione delo, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2021) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: ‘T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; ‘U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento):

se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie):indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

‘1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;

‘3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

‘3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

‘3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);

‘3A' e ‘3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

  • le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica
    dei veicoli elettrici;
  • le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
  • le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
  • l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

Indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e quelle per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Indicare:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

‘1’ per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace      contributiva”). Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.
Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2020 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2021.

Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice
32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).


‘2’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere
strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;

‘3’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.

A partire dall’anno d’imposta 2017, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente.
Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nel nell’anno precedente
e proseguiti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.

Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Documenti da trasmettere
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;

Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘5' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principaleLa detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

  • essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
  • oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
  • almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
  • avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
  • l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.

Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 per l’arredo dell’immobile entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 3 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 2. 

Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

 

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2020 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021
INTERVENTI ARTICOLI CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E61 a E62)
Interventi di efficienza energetica - Superbonus Art. 119 - Comma 1, lett. a) 1 30 - 31
Art. 119 - Comma 1, lett. b) e c) 2 32 e 33
Interventi di efficienza energetica Art. 121 3 1
Art. 119 - Comma 2 4 2
5 12
6 13
7 4
8 3
9 5
10 6
11 14
12 7
Art. 121 18 15
Art. 119 - Comma 8 21 E56 - cod. 3
Interventi effettuatisu parti comuni di un edificio Art. 121 22 8
23 9
Interventi antisismici e di risparmio energetico su parti comuni di un edificio Art. 121 24 10
25 11

 

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)
CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
1 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse) 100.000 153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) Dal 2008 al 31 dicembre 2020
2 Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)

92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) Dal 2008 al 31 dicembre 2020
3 Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari 60.000 92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) Dal 2008 al 31 dicembre 2020
4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)

46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) Dal 2008 al 31 dicembre 2020
5 Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs. 311/2006 60.000 92.307,69 Dal 2015 al 31 dicembre 2020
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 46.153,84 Dal 2015 al 31 dicembre 2020
7 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto     Dal 2016 al 31 dicembre 2020
14 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 153.846,15 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
16 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto 15.000 23.077 Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
 
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO
CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
8 Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017al 31 dicembre 2020
9 Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2020
 
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO
CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
10 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
11 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
 
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO
CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
12 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile

120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
13 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)

60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
5 Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/2006 60.000 120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

Per le spese sostenute dal 2011 al 2020 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

  • la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
  • l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l'asseverazione può essere:

    • sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);

    • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

      Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

  • l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

    Dal 6 giugno 2013 l’attestato di certificazione energetica (ACE) è stato soppresso ed è stato introdotto, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.

    Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di prestazione energetica.

    Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

    L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:

    • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
    • per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    • per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. Per gli interventi terminati nell’anno 2018 e successivi deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza.La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione/prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica o di prestazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

 

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017, n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 13/E del 31 maggio 2019.

Bonus facciate influente dal punto di vista termico

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010;

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, nella misura del 90%.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Super bonus

È riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico (indicati con i codici tra 2 e 7 e tra 12 e 14 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all’applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento (interventi indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).

Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica (“trainati”) siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per altre informazioni sull’agevolazione Super bonus, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009 I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Super bonus”.

Righi da E61 a E62

Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7.

L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione IV del quadro E.

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato: 

‘1' Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

‘2' Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall’anno d’imposta 2018 gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;

‘3' Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

‘4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.  Dall’anno d’imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dall’anno d’imposta 2018 non è più possibile fruire dell’agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;

‘5' Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015);

‘6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

‘7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l’importo della detrazione per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;

‘8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l’importo della detrazione per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;

‘9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;

‘10’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);

‘11’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);

‘12’ Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

‘13’ Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;

‘14’ Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

‘15’ Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

‘16’ Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa. Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice ‘7’ a cui si applica il limite di spesa di 23.077 e di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020.

‘30’ Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

‘31’ Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio;

‘32’ Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

‘33’ Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché’, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

‘1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

‘2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

‘1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2019 e ancora in corso nel 2020;

‘2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2020 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2020;

‘3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici ‘1' e ‘2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2011 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.  

Colonna 6 (110%): la casella va barrata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da ‘2’ a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e 16 e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici ‘30’, ‘31’, 32 e 33.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2020. Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2018, 2 per le spese del 2019 e 1 per le spese del 2020;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7" e "15", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all’inizio della sezione. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

Colonna 9 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.

  • sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e di installazione degli infissi (codice 12) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

 

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

‘1' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

‘2' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).

Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

‘3' Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare ‘50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2018, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare ‘50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 1.000 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Rigo E83 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.

In particolare:

  • con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
  • con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.
  • con il codice 3 deve essere indicato il 20 per cento della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato. L’importo deve essere indicato se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato. L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del credito d’imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta Vacanze, che deve essere l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato). L’ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro;
  • con il codice 4 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

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