Quadro I - Imposte da compensare

Quadro I - Imposte da compensare

Quadro I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2021 per pagare, mediante compensazione nel mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il mod. F24.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.

L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2021 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 196 (da 211 a 216 per il coniuge). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nelmodello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

Web Content Survey Portlet

Crea/Mostra Contenuto