Appendice

Appendice - Redditi 2019 Fascicolo 1

Appendice - Redditi 2019 Fascicolo 1

Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

  1. l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
  2. l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  3. l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  4. l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
  5. il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  6. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
  7. accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari a cquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.3 del 2 marzo 2016.

Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo "Informazioni preliminari".

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

  • non hanno ancora compiuto quaranta anni;
  • hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

  • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta degli immobili situati:

  • nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
  • negli altri comuni capoluoghi di provincia;
  • nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che, con riferimento ai canoni di locazione stipulati
fino al 31 dicembre 2019, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all 'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagatemaggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

  • della rendita catastale degli immobili;
  • di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2009, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2018.

Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2020 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

L'importo spettante da indicare al rigo RN36 colonna 2 per il credito IRPEF è indicato al punto 64 della Certificazione Unica (per il dichiarante) e al punto 264 della Certificazione Unica (per il coniuge).

Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

  • Vittime di richieste estorsive e dell'usura

    Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

  • Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

    I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 15.

"Familiari a carico" – Casi particolari di compilazione della casella F1

  • Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2019 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

    Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

  • Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

    Qualora nel corso dell'anno 2020 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

  • Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2020.

    Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

    Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

    Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

    Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2019.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro RB relativa ai casi particolari, devono indicare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2020 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello REDDITI provvedendo ad indicare nel quadro RA l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello REDDITI indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.

Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74. Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute ,00
2 Importo di colonna 4 del rigo RC5 ,00
3 Differenza 
Rigo 1 – Rigo 2
,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze ,00
5 Differenza 
Rigo 3 – Rigo 4
,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 4 del rigo RC5. Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3. Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3. Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

  1. Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro 9.296,22, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1 è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1). L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN33 colonna 4 è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.

    L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC12 deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3.

  2. Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro 9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.

L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN33 colonna 4 è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avevate indicato al rigo RC11. L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC12 non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3.

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2021 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI/2021:

  • il quadro RM del Mod. REDDITI/2021 Persone fisiche:
  • se hanno percepito nel 2020 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva nprevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  • se hanno percepito nel 2020 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  • se nel 2020 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
  • se nel 2020 hanno percepito redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2020 (art. 5 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

  • il quadro RT del Mod. REDDITI/2021 Persone fisiche: se nel 2020 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

    Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2020 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.

    Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2020 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

  • il quadro RW, se nel 2020 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

    Infine, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e nei casi in cui non sia dovuta l'imposta, ma il quadro vada comunque compilato ai fini del monitoraggio fiscale (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) o dell'imposta sulle attività detenute all'estero (art. 19, commi da 13 a 22, dell'art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. REDDITI/2021.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la qual il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

    Con riferimento a quest'ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;

  • l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
  • somme di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di promozione sociale, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.

Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili detrazioni d'imposta:

  • nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
    • interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
    • interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
    • interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
    • spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
    • erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
    • erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
    • erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
    • erogazioni liberali fino a euro 2.065, a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati ;
    • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.300;
    • costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
    • erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
    • nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    • nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
    • nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
    • nella misura del, 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)
    • nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
    • nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
    • nella misura del 36 per cento per le spese sostenute per il bonus verde;
  • nella misura del 50, 55, 65, 70, e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico
  • l’importo complessivo della detrazione per investimenti agevolati in Start-up innovative di cui al rigo RS124
  • nella misura dell’80 e dell’85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
  • nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
  • nella misura del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444;
  • somme di cui all’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di promozione sociale, nonchè la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la societa dichiarante partecipa.

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva. In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni. Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6, colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa.

Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6, colonna 1, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Presenza contemporanea di più agevolazioni: ACE e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce dell'agevolazione ACE e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione II-B del quadro RL) deve determinare l'imposta lorda nel modo seguente:

  • sommare all'importo di rigo RN4, l'importo indicato nel rigo RL22 colonna 1 e quello indicato nel rigo RS37, col. 14;
  • calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  • calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL22, col. 1 e di quello indicato nel rigo RS37, col. 14 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  • indicare l'importo così calcolato nel rigo RN5.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello REDDITI Società di persone 2020 se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imp renditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH.

Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione- sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, ndel terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.
  • Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (L. 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
  • le borse di studio nazionali per il merito e la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232);

Sono altresì esenti:

  • bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1 lettera a), ultimo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  • indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, comma 12, primo periodo, decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85, comma 3, primo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 7, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 10, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - art. 98, comma 1, secondo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 17, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – Art. 84, comma 5, decretolegge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dello spettacolo e per gli incaricati delle vendite (art. 15-bis, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 1, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 4, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • el Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 44-bis, decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge19 dicembre 2019, n. 157);
  • premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n.160).

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Settore Internazionale - Ufficio sistemazione a verdeCooperazione Internazionale un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse.

In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

© Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il mod. F24.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

  • utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24.

    Qualora il credito Irpef sia superiore all'acconto Irpef dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito Irpef inferiore all'acconto Irpef dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;

  • utilizzare il credito Irpef per diminuire l'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito Irpef e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali di contatto uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti.

Tale servizio è fornito da:

  • Uffici, i quali forniscono informazioni di carattere generale sulla compilazione del modello REDDITI Persone Fisiche.

Tale servizio è offerto anche su appuntamento chiamando al numero 800.909.696 o attraverso il sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il giorno e l'ora preferiti tra quelli proposti e il servizio desiderato. La prenotazione consente a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio di evitare inutili attese presso gli sportelli;

  • Direzioni Regionali, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
  • Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al n. 800.909.696. Per le chiamate da cellulare il numero è 06-96668907; per quelle dall'estero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante). Inviando un sms al numero 320.43.08.444 è possibile ottenere semplici informazioni di natura fiscale.
  • Call center con operatore

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Gli operatori forniscono assistenza e informazioni sulla compilazione delle dichiarazioni e sui rimborsi, chiarimenti sulla normativa fiscale e assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, il call center offre assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato e, nei casi più semplici, effettua direttamente l'annullamento delle comunicazioni che risultano errate.

  • Servizio automatico (attivo 24 ore) 
    il servizio permette di:
    • prenotare un appuntamento;
    • verificare le partite Iva degli operatori comunitari. La verifica si effettua digitando o pronunciando prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza e numero di partita Iva dell'operatore;
    • conoscere l'ufficio di competenza utilizzando il motore di ricerca "Trova l'Ufficio".
  • Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate 
    Il sito www.agenziaentrate.gov.it mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, informazioni su codici tributo, codici attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito è possibile accedere ai servizi telematici per:
    • presentare on line le dichiarazioni (vedere anche il paragrafo "Presentazione telematica diretta e abilitazione al servizio telematico");
    • compilare on line l'F24;
    • accedere al "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente);

Attraverso il sito è inoltre possibile accedere ai seguenti servizi:

  • motore di ricerca "trova l'ufficio", per conoscere l'ufficio più vicino oltre quello di competenza;
  • web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
  • "controllo automatico e formale - calcolo delle rate" per la rateazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni;
  • controllo delle partite IVA comunitarie;
  • calcolo del bollo auto e controllo dei versamenti effettuati.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione spetta a tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • interventi di bonifica dall'amianto.
  • sistemazione a verde;
  • recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

  • progettazione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
  • relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

  • per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

  • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  • le ritenute di acconto operate sui compensi;
  • l'imposta di bollo;
  • i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, ecc.); si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di app rovazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici
che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

Spese sanitarie detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di persona con disabilità vedere le istruzioni del rigo RP25);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3 e RP25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

Ad esempio:

  • per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
    • relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
    • relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
  • per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 13 del 2019.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

  • spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  • l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza di persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  • l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone con disabilità. persone con disabilità.

    Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (righi da RP41 a RP53);

  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo RP3);
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d’invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli per richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge n.138 del 3 aprile 2001) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

  • ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
  • agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento della persona con disabilità nell'abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei vicoli, per consentire al disabile di guidare. Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

I non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l’acquisto di motoveicoli.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f);
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

  1. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
  2. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  3. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

  1. Stipendi

    Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
    • le remunerazioni sono pag ate da un datore di lavoro residente in Italia;
    • l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
  2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

    I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

    Per l’anno 2020, si fa riferimento al decreto interministeriale del 11 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 5 del 8 gennaio 2020.

    Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro, per l'anno 2019.

    Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

  3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

    Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

    Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

    Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

    Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

    Belgio - Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

    Francia Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

    Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione ItaliaFrancia indica come pensioni npagate in base alla nlegislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

    Australia Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

    Canada Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;

    Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

  4. Borse di studio

    Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (Legge n. 398 del 30 novembre 1989). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degliStati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Superbonus

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2021), spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente,dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. Sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come “trainanti o principali” gli interventi: di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per ilriscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020, alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del 2020 e alle informazioni rese disponibili nell’apposita area tematica del sito web dell’agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 o il codice 3 nella colonna 2 è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale. Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3 e non risulti barrata la casella di colonna 10:

  1. Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
    • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato del 30% rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, aumentato del 30% rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;

    Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale".

  2. Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
    1. se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
    2. se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale, determinato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo. Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
  3. Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come segue:
    1. se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
    2. se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
  4. Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come segue:
    1. se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
    2. se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
      1. determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell'80% (o non rivalutato in presenza dei casi particolari 5 o 6) e aumentato del 30% rapportato ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
      2. sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
      3. confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto;
        • se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
        • se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3 e risulti barrata la casella di colonna 10:

  1. Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
    • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, rivalutato dell'80%, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5;
    • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;

    Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale".

  2. Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
    1. se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
    2. se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale, determinato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo. Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
  3. Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come segue:
    1. se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
    2. se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
  4. Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come segue:
    1. se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
    2. se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
      1. determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell'80% (o non rivalutato in presenza dei casi particolari 5 o 6) rapportato ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
      2. sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
      3. confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
        • se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
        • se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

  • dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
  • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2019"
DATA FUSIONE NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, NEL 2017, NEL 2018 E IL 1° GENNAIO 2019 DA FUSIONI DI COMUNI CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE PROVINCIA COMUNI DI ORIGINE CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO M368 RN Ex Comune di MONTE COLOMBO F476
Ex Comune di MONTESCUDO F641
23/02/2016 ALPAGO M375 BL Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO G638
Ex Comune di PUOS D'ALPAGO H092
Ex Comune di FARRA D'ALPAGO D506
01/01/2017 ABETONE CUTIGLIANO M376 PT Ex Comune di ABETONE A012
Ex Comune di CUTIGLIANO D235
01/01/2017 ALTA VALLE INTELVI M383 CO Ex Comune di RAMPONIO VERNA H171
Ex Comune di LANZO D'INTELVI E444
Ex Comune di PELLIO INTELVI G427
01/01/2017 COLLI AL METAURO M380 PU Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO F555
Ex Comune di SALTARA H721
Ex Comune di SERRUNGARINA I670
01/01/2017 MONTALCINO M378 SI Ex Comune di MONTALCINO F402
Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO H911
01/01/2017 SAN MARCELLO PITEGLIO M377 PT Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE H980
Ex Comune di PITEGLIO G715
01/01/2017 TERRE ROVERESCHE M379 PU Ex Comune di BARCHI A639
Ex Comune di ORCIANO DI PESARO G089
Ex Comune di PIAGGE G537
Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO H886
01/01/2017 VALFORNACE M382 MC Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA G637
Ex Comune di FIORDIMONTE D609
01/03/2017 SERMIDE E FELONICA I632 MN Ex Comune di SERMIDE I632
Ex Comune di FELONICA D529
05/05/2017 CASALI DEL MANCO M385 CS Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO B983
Ex Comune di PEDACE G400
Ex Comune di SERRA PEDACE I650
Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO I898
Ex Comune di TRENTA L375
01/01/2018 ALTA VAL TIDONE M386 PC Ex Comune di CAMINATA B479
Ex Comune di NIBBIANO F885
Ex Comune di PECORARA G399
01/01/2018 CASSANO SPINOLA M338 AL Ex Comune di CASSANO SPINOLA C005
Ex Comune di GAVAZZANA D941
01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI M394 CO Ex Comune di CASASCO D’INTELVI B942
Ex Comune di CASTIGLIONE D’INTELVI C299
Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI H830
01/01/2018 BORGO MANTOVANO M396 MN Ex Comune di PIEVE DI CORIANO G633
Ex Comune di REVERE H248
Ex Comune di VILLA POMA F804
17/02/2018 BORGO VENETO M402 PD Ex Comune di SALETTO H705
Ex Comune di SANTA MARGHERITA D’ADIGE I226
Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO F091
01/01/2019 BORGOCARBONARA M406 MN Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO B013
Ex Comune di CARBONARA DI PO B739
01/01/2019 BARBERINO TAVARNELLE M408 FI Ex Comune BARBERINO VAL D’ELSA A633
Ex Comune TAVARNELLE VAL DI PESA L067
01/01/2019 RIVA DEL PO M410 FE Ex Comune BERRA A806
Ex Comune RO H360
01/01/2019 SORBOLO MEZZANI M411 PR Ex Comune MEZZANI F174
Ex Comune SORBOLO I845
01/01/2019 SOLBIATE CON CAGNO M412 CO Ex Comune CAGNO B359
Ex Comune SOLBIATE I792
01/01/2019 SASSOCORVARO AUDITORE M413 PU Ex Comune di AUDITORE A493
Ex Comune di SASSOCORVARO I459
01/01/2019 VALDILANA M417 BI Ex Comune di VALLE MOSSO L606
Ex Comune di TRIVERO L436
Ex Comune di MOSSO M304
Ex Comune di SOPRANA I835
01/01/2019 TORRE DE'PICENARD L258 CR Ex comune di CA' D'ANDREA B320
Ex comune di TORRE DE' PICENARDI L258
01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO H883 MN Ex comune di BIGARELLO A866
Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA H883
01/01/2019 SALUZZO H727 CN Ex comune di SALUZZO H727
Ex comune di CASTELLAR C140
TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2020".
DATA FUSIONE NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, NEL 2017, NEL 2018 E NEL 2019 DA FUSIONI DI COMUNI CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE PROVINCIA COMUNI DI ORIGINE CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO M368 RN Ex Comune di MONTE COLOMBO F476
Ex Comune di MONTESCUDO F641
23/02/2016 ALPAGO M375 BL Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO G638
Ex Comune di PUOS D'ALPAGO H092
Ex Comune di FARRA D'ALPAGO D506
01/01/2017 ABETONE CUTIGLIANO M376 PT Ex Comune di ABETONE A012
Ex Comune di CUTIGLIANO D235
01/01/2017 ALTA VALLE INTELVI M383 CO Ex Comune di RAMPONIO VERNA H171
Ex Comune di LANZO D'INTELVI E444
Ex Comune di PELLIO INTELVI G427
01/01/2017 COLLI AL METAURO M380 PU Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO F555
Ex Comune di SALTARA H721
Ex Comune di SERRUNGARINA I670
01/01/2017 MONTALCINO M378 SI Ex Comune di MONTALCINO F402
Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO H911
01/01/2017 SAN MARCELLO PITEGLIO M377 PT Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE H980
Ex Comune di PITEGLIO G715
01/01/2017 TERRE ROVERESCHE M379 PU Ex Comune di BARCHI A639
Ex Comune di ORCIANO DI PESARO G089
Ex Comune di PIAGGE G537
Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO H886
01/01/2017 VALFORNACE M382 MC Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA G637
Ex Comune di FIORDIMONTE D609
17/02/2017 VAL LIONA M384 VI Ex Comune di GRANCONA E138
Ex Comune di SAN GERMANO DEI BERICI H863
01/03/2017 SERMIDE E FELONICA I632 MN Ex Comune di SERMIDE I632
Ex Comune di FELONICA D529
05/05/2017 CASALI DEL MANCO M385 CS Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO B983
Ex Comune di PEDACE G400
Ex Comune di SERRA PEDACE I650
Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO I898
Ex Comune di TRENTA L375
01/01/2018 ALTA VAL TIDONE M386 PC Ex Comune di CAMINATA B479
Ex Comune di NIBBIANO F885
Ex Comune di PECORARA G399
01/01/2018 CASSANO SPINOLA M338 AL Ex Comune di CASSANO SPINOLA C005
Ex Comune di GAVAZZANA D941
01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI M394 CO Ex Comune di CASASCO D’INTELVI B942
Ex Comune di CASTIGLIONE D’INTELVI C299
Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI H830
01/01/2018 BORGO MANTOVANO M396 MN Ex Comune di PIEVE DI CORIANO G633
Ex Comune di REVERE H248
Ex Comune di VILLA POMA F804
17/02/2018 BORGO VENETO M402 PD Ex Comune di SALETTO H705
Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'AGIDE I226
Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO F091
01/01/2019 BORGOCARBONARA M406 MN Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO B013
Ex Comune di CARBONARA DI PO B739
01/01/2019 BARBERINO TAVARNELLE M408 FI Ex Comune BARBERINO VAL D’ELSA A633
Ex Comune TAVARNELLE VAL DI PESA L067
01/01/2019 RIVA DEL PO M410 FE Ex Comune BERRA A806
Ex Comune RO H360
01/01/2019 SORBOLO MEZZANI M411 PR Ex Comune MEZZANI F174
Ex Comune SORBOLO I845
01/01/2019 SOLBIATE CON CAGNO M412 CO Ex Comune CAGNO B359
Ex Comune SOLBIATE I792
01/01/2019 SASSOCORVARO AUDITORE M413 PU Ex Comune di AUDITORE A493
Ex Comune di SASSOCORVARO I459
01/01/2019 VALDILANA M417 BI Ex Comune di VALLE MOSSO L606
Ex Comune di TRIVERO L436
Ex Comune di MOSSO M304
Ex Comune di SOPRANA I835
01/01/2019 TORRE DE'PICENARD L258 CR Ex comune di CA' D'ANDREA B320
Ex comune di TORRE DE' PICENARDI L258
01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO H883 MN Ex comune di BIGARELLO A866
Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA H883
01/01/2019 SALUZZO H727 CN Ex comune di SALUZZO H727
Ex comune di CASTELLAR C140
30/01/2019 BORGO VALBELLUNA M421 BL Ex comune di LENTIAI C562
Ex comune di MEL F094
Ex comune di TRICHIANA L422
30/01/2019 VALBRENTA M423 VI Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA B547
Ex comune di CISMON DEL GRAPPA C734
Ex comune di SAN NAZARIO I047
Ex comune di VALSTAGNA L650
01/02/2019 LU E CUCCARO MONFERRATO M420 AL Ex comune di LU E712
Ex comune di CUCCARO MONFERRATO D194
20/02/2019 COLCERESA M426 VI Ex comune di MASON VICENTINO F019
Ex comune di MOLVENA F306
20/02/2019 LUSIANA CONCO M427 VI Ex comune di CONCO C949
Ex comune di LUSIANA E762
15/05/2019 PRESICCE-ACQUARICA M428 LE Ex comune di PRESICCE H047
Ex comune di ACQUARICA DEL CAPO A042

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