Modalità e termini di versamento

Modalità e termini di versamento

Modalità e termini di versamento

Termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30  giugno  2021 ovvero entro il 30 luglio 2021.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2021 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Acconti

Acconti IRPEF e cedolare secca per l'anno 2021

Nel modello REDDITI vanno riportati, se dovuti, l'ammontare dell'acconto Irpef e dell'acconto per la cedolare secca per l'anno 2020. Si rinvia alle istruzioni fornite rispettivamente ai righi RN61 e LC2 per la determinazione degli acconti dovuti.

Acconto Addizionale Comunale all'IRPEF dovuto per l'anno 2021

Per l'anno d'imposta 2020 è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell'acconto dovuto.

Come si effettuano i versamenti

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

  1. direttamente:
    mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
  2. tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio "F24 cumulativo")
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio "F24 addebito unico" (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
    • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell'Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Ulteriori disposizioni in materia di modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione

(Applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d'imposta, titolari e non titolari di partita Iva).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si ricorda che, nel modello F24 "a saldo zero", l'importo complessivo dei crediti compensati è pari all'importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.
Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019.

Principali codici tributo
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale - Saldo
3843: Addizionale comunale - Acconto
1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
1ª 30 giugno   30 luglio  
2ª 31 luglio 0,33 31 luglio 0,00
3ª 31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
4ª 30 settembre 0,99 30 settembre 0,66
5ª 2 novembre 1,32 2 novembre 0,99
6ª 30 novembre  1,65 30 novembre 1,32

 

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
1ª 30 giugno   30 luglio  
2ª 16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
3ª 20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
4ª 16 settembre 0,84 16 ottobre 0,84
5ª 16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
6ª 16 novembre 1,50    

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