Informazioni preliminari

Informazioni preliminari

Informazioni preliminari

Correzione del Modello 730/2021

Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2021, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l'integrazione e/o la rettifica possono comportare:

  • un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2021 un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello REDDITI 2021, entro il 30 novembre 2021 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

    Inoltre il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

    Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;

  • un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare un Modello REDDITI 2021 Persone fisiche:
    • entro il 30 novembre 2021, (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta;
    • entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;
    • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.

Il Modello REDDITI può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello REDDITI sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

Correzione del Modello REDDITI 2021

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 "Compilazione del frontespizio", alla voce "Tipo di dichiarazione".

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Per i dati da riportare nel Modello REDDITI 2020 contenuti nella Certificazione Unica 2021, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri", secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni, e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2020 o entro il mese di febbraio 2021 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI PRESENTAZIONE TELEMATICA
DATA DEL DECESSO TERMINI DI PRESENTAZIONE DATA DEL DECESSO TERMINI DI PRESENTAZIONE
1° gennaio 2020 – 28 febbraio 2021 Termini ordinari: dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 1° gennaio 2020 – 31 luglio 2021 Termini ordinari: 30 novembre 2021
1° marzo 2021 – 30 giugno 2021 Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2021 1° agosto 2021 - 30 novembre 2021 Termini prorogati di 6 mesi: 31 maggio 2022

 

È utile sapere che se nel 2020 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente nonrimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Consultare in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2020 o entro il 28 febbraio 2021 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2021.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello REDDITI i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
  • e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Consultare il capitolo 3 alla voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente" e in Appendice "Redditi dei coniugi".

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l'agenzia delle entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.

Modalità di arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Sanzioni

Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate .

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