Familiari a carico

Familiari a carico

Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro)che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Il prospetto, composto da otto righi, deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

Se nel corso del 2019 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12' se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2020. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2020, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2020, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere "7".

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 6: Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella "F" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella "D" se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F'. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo e degli altri familiari che avete a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non fruite delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente ad un altro soggetto. E' necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

  1. documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
  2. documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
  3. documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico. Scrivere ‘12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2020, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2019, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2020, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella dovrete scrivere ‘5'.

Colonna 6 (minore di tre anni - mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2019 nella casella scrivere ‘12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2020, indicare ‘5'.

Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante. Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Consultare in Appendice "Compilazione della casella F1 del prospetto familiari a carico - Casi particolari".

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Nella colonna "Percentuale di detrazione spettante" indicare:

  • per ogni figlio a carico:
    • ‘100' se la detrazione è richiesta per intero;
    • ‘50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
    • ‘0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
    • la lettera "C" nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
  • per ogni altro familiare a carico:
    • ‘100' se l'onere grava per intero;
    • la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L'ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge - circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico. In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.

L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3. Si ricorda che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Rigo 9 (Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente): indicare il numero di figli in affido preadottivo (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

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