Quadro CR - Crediti d'imposta

Quadro CR - Crediti d'imposta

Quadro CR - Crediti d'imposta

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

I contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e che, ricorrendone le condizioni, intendano fruire del relativo credito d'imposta, sono tenuti a compilare il Quadro CE presente nel fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.

Sezione II – Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti

Rigo CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

L'articolo 1, comma 55 della legge di stabilità 2016 dispone che l'agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Quindi, si ha il credito d'imposta:

  1. sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;
  2. sia nella situazione in cui l'alienazione della casa già posseduta avvenga entro l'anno successivo al nuovo acquisto agevolato.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN47, colonna 11, del Mod. REDDITI 2020, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020.

Colonna 2 (Credito anno 2020): credito d'imposta maturato nel 2020, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  2. l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa. E’ stata disposta la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  3. non siano decaduti dal beneficio prima casa.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24): credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  1. in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  2. in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo CR8 Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Tale facoltà è riconosciuta ai titolari di contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019.

Consultare in Appendice la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

Sezione III – Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF.

Nel rigo CR9 indicare:

  1. nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN47, colonna 12, del Mod. REDDITI 2020, ovvero nel rigo 132 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2020;
  2. nella colonna 2 (Credito compensato nel Mod. F24) il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

Sezione IV – Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale compilare il rigo CR10.

Se invece, il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo CR11.

Rigo CR10 Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Colonna 1 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2020.

Colonna 3 (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Rata annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2020. Tale importo, da riportare nel rigo RN28, si ottiene dividendo per venti l'importo indicato in colonna 3.

Colonna 5 (Residuo precedente dichiarazione) riportare il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 21 del modello REDDITI 2020 o indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020; se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato. Il credito d'imposta va utilizzato in diminuzione dell'IRPEF e va ripartito in 20 quote annuali costanti.

Rigo CR11 Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Colonna 1 (Impresa/professione) barrare la casella se l'immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo CR10.

Colonna 3 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2020.

Colonna 4 (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Colonna 6 (Rata annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2020. Tale importo, da riportare nel rigo RN27 entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

Sezione V – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'aderente deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.

Si precisa che può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.

Rigo CR12

Colonna 1 (Anno anticipazione) indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale) indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

  1. codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
  2. codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata) Indicare l'importo che è stato versato nel 2020 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 13, del quadro RN del Mod. REDDITI 2020.

Colonna 5 (Credito anno 2020) indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata

Colonna 6 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) e della scuola (school - bonus)

Rigo CR14 cultura (art - bonus)

Colonna 1 (Spesa 2020): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2020:

  1. a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  2. a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti .
  3. per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) a favore:

  1. del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art.1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
  2. dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo anno 2019): indicare il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, col. 26 del Mod. REDDITI PF 2020 o quello riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020.

Colonna 3 (Rata credito 2019): indicare l'importo risultante dalla somma degli ammontari riportati nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2019.

Colonna 4 ( Rata credito 2018): indicare l'importo indicato nel rigo CR14 col.3, del Mod. REDDITI PF 2020 o quello risultante dalla somma degli ammontari riportati nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020.

Colonna 5 (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. In colonna 5 indicare anche l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza negli anni 2018, 2019 e 2020.

Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  1. banca;
  2. ufficio postale;
  3. sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le detrazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere h) e i), del TUIR. Le anzidette detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

In caso di erogazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa deve invece essere compilato il quadro RU presente nel terzo fascicolo, secondo le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e la circolare n.20/E del 18 maggio 2016.

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da RP8 a RP13 della sezione I del quadro RP, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

Rigo CR15 (school bonus)

Nella colonna 1 (Spesa 2018) indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:

  1. alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
  2. agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilita' degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel  2018.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Colonna 2 (Residuo anno 2019): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 5 (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. In colonna 5 indicare anche l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza nel 2018. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 5 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n.20/E del 18 maggio 2016.

SEZIONE VIII – Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2020 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Rigo CR16

Colonna 1 (Credito anno 2020): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2021.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI 2020.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione IX – Credito d'imposta per videosorveglianza

Rigo CR17

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il credito d'imposta è pari all'importo delle spese indicate nell'istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta spetta a condizione le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

 

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2020.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

 

SEZIONE X – Credito d’imposta euroritenuta

Rigo CR30

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta

Il credito d'imposta è previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall'applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE. Se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'arti. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR30 del Mod. REDDITI 2020.

Colonna 2 (Credito) indicare il credito maturato nel 2020, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nel quadro CE. Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita.

Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Colonna 4 (Credito residuo) indicare l'importo del credito residuo così determinato: CR30 col. 1 + CR30 col. 2 – CR30 col. 3.

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

SEZIONE XI – Altri crediti d'imposta

Rigo CR31

Nel rigo CR31 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni. Per indicare più crediti d’imposta, occorre compilare più moduli.

Nella colonna 1 (codice) indicare i seguenti codici:

‘1’ credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.
L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

‘2’ credito d’imposta Ape. È il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

‘3’ credito d’imposta sport bonus. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

'4' credito d’imposta bonifica ambientale. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2020, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

'5’ credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze;

‘6’ credito d’imposta per riscatto di alloggi sociali imputato per trasparenza al socio dalla società previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 47 del 2014.

‘7’ credito d’imposta del cessionario per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dall’ artt. 28 del D.L. 34 del 2020.

‘8’ credito d’imposta del cessionario per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsto dall’art. 125 del D.L. 34 del 2020. Il contribuente cessionario del credito d’imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii, indica nella presente sezione la quota dei predetti crediti, al netto delle compensazioni effettuate, riportando nel rigo RN32, colonna 2, del quadro RN la quota degli stessi scomputabile dall’Irpef. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Il soggetto beneficiario dei citati crediti d’imposta (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge), e il beneficiario del credito per il rafforzamento patrimoniale delle imprese riconosciuto agli investitori di cui all’art. 26, comma 4, DL 34 del 2020 o del credito per il monitoraggio degli immobili di cui all’art. 1, comma 118, della legge 160 del 2019 indica invece detti crediti nel quadro RU (utilizzando i rispettivi codici credito H8, H9, I2, H1).

Nella colonna 2 (Importo):
se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2021;
se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘2’, indicare l’importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2021;
se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ e si è stati inclusi nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2020, indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate;
se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘4’, indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate;
se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘5’, indicare l’importo del credito d’imposta spettante.

Nella colonna 3 (Residuo 2019): indicare il credito d’imposta residuo che è indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’;
Nella colonna 4 (Rata 2019) : indicare l’importo indicato nel rigo RN32, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’.

Nella colonna 5 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Nella colonna 6 (Quota credito ricevuta per trasparenza): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ e/o il codice “4” e/o il codice ‘6’ indicare l’importo che viene attribuito nell’anno d’imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. In colonna 4 indicare anche l’intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza nel 2019 e nel 2020. Detto importo dovrà essere compreso rispettivamente nella colonna 4 e 7 del rigo RN32 (totale credito) per i codici 3 e 4 nella misura di un terzo e nella colonna 10 del rigo RN32 (totale credito) per il credito indicato con il codice 6..

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