Quadro RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all'anno 2020, risulti dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero sempreché quest'ultimi abbiano subìto all'estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

  • possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
  • possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
  • possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
  • avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN29, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non supera euro 10,33.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto ilmreddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

L'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020. Inoltre è dovuta l'addizionale comunale all'Irpef a saldo per il 2019, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020, e in acconto per il 2020, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale. Per ulteriori chiarimenti consultate Parte II, capitolo 3, alla voce "Domicilio fiscale".

Determinazione e aliquote

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dell'1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze. Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Versamenti

Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef.

Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2021 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2020 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2020.

Sezione I – Addizionale regionale all'IRPEF

Rigo RV1 Reddito imponibile

Indicare il risultato della seguente operazione: RN1 col. 5 – RN2 – RN3

Rigo RV2 Addizionale regionale all'IRPEF dovuta

La casella "Casi particolari addizionale regionale" di colonna 1 va compilata con il codice ‘1' esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nella Regione Basilicata, Lazio o Veneto e si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice ‘2'. La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “3” esclusivamente dai contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere, che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e che avevano un’età inferiore ai 45 anni alla
data del trasferimento e purché la residenza sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione (2019 e 2020).

La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23 per cento a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi (figli a carico di più soggetti), per fruire dell'agevolazione, va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice ‘1'.

La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice ‘1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,73% è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità.

Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice ‘1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,73% è prevista per gli ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice ‘2'.

La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9 per cento a favore di:

  • persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2019 non superiore ad euro 45.000; in tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice ‘2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
  • contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2020 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9 per cento si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice ‘1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

Nella colonna 2 indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo indicato nel rigo RV1 (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella posta alla fine del presente fascicolo dopo l'Appendice.

Le regioni/province di seguito indicate hanno previsto regole particolari per la determinazione dell'addizionale regionale. Si precisa che in tali casi non deve essere mai barrata la casella "Casi particolari" in quanto le condizioni per l'agevolazione sono comunque desumibili dai dati presenti in dichiarazione.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto regole particolari per la determinazione dell’addizionale regionale, che sono descritte nella tabella denominata “Tabella aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef per l’anno d’imposta 2020”, posta alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice.

Ai contribuenti residenti nella Regione Piemonte, spetta una detrazione d'imposta di 250,00 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

L'importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla Regione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del TUIR, considerato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.

Calcolare la Detrazione teorica che è pari a 250,00 euro, rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico) per ciascun figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è barrata la casella "D". Se nella colonna 7 "percentuale" è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.

L'importo della Detrazione teorica va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini Irpef (v. istruzioni al rigo RN6, colonna 2)

Se il quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno, lo stesso va ricondotto a zero.

Se il quoziente è maggiore di zero, ma minore di uno, devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

L'importo della detrazione spettante così determinato, va portato in diminuzione dell'imposta addizionale regionale determinata applicando al reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale indicato al rigo RV1, le aliquote previste dalla regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

Agevolazione per contribuenti con più di tre figli a carico.

Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. L'importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla regione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del TUIR, considerato nelle prime quattro cifre decimali.

Ai contribuenti residenti nella Regione Puglia, con più di 3 figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 20,00 euro per ciascun figlio a carico, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. La detrazione è aumentata di 375,00 euro per ogni figlio con disabilità.

L'importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla Regione Puglia per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del TUIR, considerato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.

Calcolare la Detrazione teorica che è pari:

  • a 20,00 euro per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella F1 o F, rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico).
  • a euro 395,00 per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella D, rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico).

In entrambi i casi, se nella colonna 7 "percentuale" è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.

L'importo della Detrazione teorica va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini Irpef (v. istruzioni al rigo RN6, colonna 2).

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;

Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

L'importo della detrazione spettante così determinato, deve essere portato in diminuzione dell'imposta addizionale regionale determinata applicando all'importo del rigo RV1, le aliquote previste dalla Regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

La Provincia Autonoma di Trento ha stabilito che ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro spetta una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro. Ai contribuenti con reddito imponibile superiore a 15.000 euro si applica l'aliquota del 1,23 per cento fino a 55.000 euro e del 1,73 per cento sulla parte eccedente 55.000 euro.

La Regione Liguria ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,23% a favore:

  • dei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere, nel 2018 che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e che avevano un’età inferiore a 45 anni alla data di trasferimento purché sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione (2019 e 2020).

 

Rigo RV3 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella colonna 1 indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari).

Nella colonna 2 indicare l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. L'importo corrisponde a quello indicato al punto 31 della Certificazione Unica 2021 (consultare in Appendice, "Eventi eccezionali").

Nella colonna 3 indicare l'importo del rigo RC10, colonna 2, relativo all'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2020 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato.

Detto importo deve essere sommato a quello indicato nel rigo RC12 se avete percepito compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo supera euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL24, colonna 2.

L'importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.

Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella colonna 1 indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 1 gennaio 2019, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF per l'anno d'imposta 2020" posta alla fine del presente Fascicolo dopo l'Appendice.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu e/o altre imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 192 col. 4 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 per il dichiarante (rigo 212 colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 per Dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 2 di questo rigo RV4 va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 192 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (col. 5 del rigo 212 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.

L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella colonna 3 riportare l'importo di colonna 5 del rigo RX2 del Modello REDDITI 2020 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 74 della Certificazione Unica 2021 per il dichiarante (punto 274 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV6 Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2021

Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2021 precedentemente presentati.

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2021.

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2021.

Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 

  • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX2.

  • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX2.

Sezione II-A – Addizionale comunale all'IRPEF

Rigo RV9 Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal Comune

La casella di colonna 1 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 2 relativa all'aliquota.

Nella colonna 2 indicare l'aliquota deliberata per l'anno 2020 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1°gennaio 2020. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze.

Rigo RV10 Addizionale comunale all'IRPEF dovuta

Nella colonna 2 indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta determinato applicando all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata nella colonna 2 del rigo RV9, ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito (colonna 1 del rigo RV9 barrata).

Se l'importo del rigo RV1 è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione nella tabella ricavabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, l'addizionale comunale per il 2020 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV1 è maggiore dell'importo indicato come soglia di esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9 (ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito) va applicata sull'intero importo del rigo RV1.

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di colonna 1 indicando:

  • il codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente;
  • il codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito.
  • il codice "3", in presenza di altre agevolazioni.

Se è stata compilata questa colonna non va compilata la colonna 2 del presente rigo.

Rigo RV11 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella colonna 1 indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Per determinare l'importo da indicare effettuare la seguente operazione: RC10 col. 3 + RC10 col. 4 + RL24 col.4

Nella colonna 2 indicare l'importo dell'addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2020 in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020. Tale importo è quello riportato nel punto 124 della Certificazione Unica 2021. Indicare, in questo rigo, anche l’importo dell’addizionale comunale versato a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2020 con il
modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello REDDITI 2020.

Casi particolari

  • Se nell'anno 2020 è stato presentato un modello 730/2020 senza sostituto: riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2019 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2020;

    Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

    Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.

  • Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Nella colonna 4 indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL ai titolari di redditi agrari).

Nella colonna 5 indicare l'addizionale comunale sospesa e non ancora versata alla data di presentazione della dichiarazione per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo.

Con riferimento all'addizionale comunale da trattenere a cura del sostituto d'imposta ed indicata nella colonna 1 di questo rigo, l'ammontare sospeso è quello indicato nei punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2021 (consultare in Appendice la voce "Eventi eccezionali").

Nella colonna 6 riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.

Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella colonna 1 indicare il codice catastale del Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019, rilevabile dalla tabella del Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 di questo rigo anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 193 col. 4 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 per il dichiarante (rigo 213 colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13 riportare l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 per Dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 2 di questo rigo RV12 va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 193 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (col. 5 del rigo 213 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella colonna 3 riportare l'importo di colonna 5 del rigo RX3 del Modello REDDITI 2020 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 84 della Certificazione Unica 2021 per il dichiarante (punto 284 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV14 Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai Modelli 730/2021

Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2021 precedentemente presentati.

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2021 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2021.

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2021.

Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 

  • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX3.

  • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX3.

Sezione II-B – Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2021

Rigo RV17:

per determinare l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per il 2021 effettuare le seguenti operazioni:

  • applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2020 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2021 ;
  • calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2021);
  • detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2020 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

L'aliquota da applicare per l'acconto è sempre quella deliberata per l'anno d'imposta precedente (Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 art. 8 comma 2). Pertanto, ai fini dell'acconto dell'addizionale comunale per il 2021, l'aliquota da utilizzare è quella deliberata dal comune per il 2020. Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2020 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2021 di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l'importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.

L'acconto dell'addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce "Rateazione".

Prima della determinazione dell'acconto dovuto per addizionale comunale 2021, dovete tenere conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e rilevabile dalla tabella del Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se l'importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione nella citata tabella, l'acconto per addizionale comunale 2021 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo di colonna 2 è maggiore della soglia di esenzione, è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale 2021 e l'aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull'intero importo di colonna 2.

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di colonna 1 (Agevolazioni) indicando:

  • codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente.
  • codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito.
  • il codice "3", in presenza di altre agevolazioni.

Se è stata compilata questa colonna non va compilata la colonna 4 del presente rigo.

Colonna 2 (Imponibile): indicare l'imponibile relativo all'anno di imposta 2020, corrispondente a quello del rigo RV1.

Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2021, indicare in questa colonna l'imponibile relativo all'anno di imposta 2020 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni.

La casella di colonna 3 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 4 relativa all'aliquota.

Colonna 4 (Aliquota): indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l'anno 2020. L'aliquota è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2021; tale aliquota è indicata nella tabella pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze, alla quale si può accedere tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 5 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:

RV17 col. 2 x RV17 col. 4 x 0,3 / 100

Se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito (colonna 3 barrata) nella precedente formula, in luogo della singola aliquota, vanno applicate le diverse aliquote deliberate. Se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite.

Colonna 6 (Addizionale comunale 2021 trattenuta dal datore di lavoro) riportare l'importo indicato nel rigo RC10 col. 5.

Colonna 7 (Importo trattenuto o versato) da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:

  • l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente modello REDDITI PF 2021;
  • l'importo indicato nella col. 7 del rigo 97 (ovvero col. 7 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2021 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2021.

Colonna 8 (Acconto da versare) riportare il risultato della seguente operazione: RV17 col. 5 – RV17 col. 6 – RV17 col. 7.

Se il risultato è negativo la colonna 8 non deve essere compilata.

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