Istruzioni per la compilazione del quadro RT

Istruzioni per la compilazione del quadro RT

Istruzioni per la compilazione del quadro RT

QUADRO RT – Plusvalenze di natura finanziaria

Questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.

Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.

Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2020, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR sono assoggettate alla medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis (art. 1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n. 205 del 2017). ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui alla terr. c) realizzate dal 1° gennaio 2020.

Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

SEZIONE I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento

Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014 , per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".

Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:

  • cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in base ai criteri di cui al comma 1 dell 'articolo 47-bis del TUIR. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore;
  • cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;
  • contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
  • cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater, del TUIR).

Fra le minusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

Non vanno, invece, esposte nella presente Sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, indicate nel comma 3-bis dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 del TUIR (vedi successiva sezione III).

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67 del TUIR, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dello stesso articolo. Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto, aumentato di ogni altro onere. Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius. Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del medesimo testo unico stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.

Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo "scudo fiscale" il contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 14 del decreto legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Ai sensi dell'art. 2, comma 74, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui all'art. 2, comma 73, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E).

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011.

Il comma 19, lett. a), del citato art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha modificato l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sono computati nella misura del 62,50 per cento dell'ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). In tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che si considerano riferibili, agli effetti dell'art. 26-quinquies, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater).

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari della presente sezione non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate della sezione III e viceversa.

La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE I

I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 30 giugno 2014.

Nel rigo RT1, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di colonna 2 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011.

Nel rigo RT2, colonna 3, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT1.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

 

Nel rigo RT3, colonna 2 , indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT1 e l'importo di rigo RT2, col. 2, se positiva.

Se il risultato è negativo (minusvalenza) riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione II del presente quadro (art. 3, comma 13, lett. a) del decreto-legge n. 66 del 2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati successivamente a tale data e, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014; a tal fine, l'importo della minusvalenza , deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT92. La minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nell'ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I a scomputo della plusvalenza dichiarata nella sezione II, ai fini del calcolo del residuo delle minusvalenze da riportare nel rigo RT92, questa deve intendersi utilizzata in misura pari all'ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT23 della sezione II, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.

ESEMPIO

Si ipotizzi che per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione il contribuente abbia realizzato una minusvalenza pari a 100, da riportare nella colonna 1 del rigo RT3. Per il periodo d'imposta 2020, il contribuente ha realizzato anche una plusvalenza da riportare nella colonna 2 del rigo RT23, pari a 40. In tal caso, detta plusvalenza può essere compensata con la minusvalenza indicata nella sezione I. A tal fine, nel rigo RT24 colonna 2 (da riportare anche in colonna 3) va riportato un importo pari a 40. Nella colonna 5 del rigo RT92 va riportata la quota della minusvalenza realizzata che residua dopo la compensazione nella sezione II. Tale importo è pari a:

100 (minusvalenza realizzata) – 40 (plusvalenza compensata) *1,3 = 48

Nel rigo RT4, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi 2019 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II.

In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione II. In particolare, riportare:

  • in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
  • in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione II;
  • in colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel rigo RT5, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).

La somma degli importi di cui ai righi RT4, colonna 3, e RT5, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT3, colonna 2.

Nel rigo RT6, va indicato il risultato della seguente operazione:

RT3, col. 2 – RT4, col. 3 – RT5, col. 2

Nel rigo RT7, indicare l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di rigo RT6.

Nel rigo RT8, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT7 che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione II. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX18 colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2020 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel rigo RT10, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è uguale al seguente risultato:

RT7 – RT8

Nel rigo RT11 indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT3, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti  o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del mdesimo ariticolo, ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE II – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento

Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitoti non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs 4 marzo 2014, n. 44) superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per quanto concerne l'individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I e della sezione III, fatte salve le precisazioni di seguito fornite.

Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla presente sezione realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

  1. per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
  2. per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.

Il comma 5, lett. a), del citato art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. In tal caso, nei righi RT21 e RT22, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 48,08 per cento del loro ammontare. Per i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l'aliquota nella misura del 26 per cento, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).

Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell'articolo 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44). Pertanto vanno indicate nella presente sezione i redditi derivanti da quote di partecipazione inferiori o uguali al 5 per cento del capitale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II

I righi da RT21 a RT30 devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Nel rigo RT21, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art.2 del decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni. Nella casella di colonna 2 del rigo RT22 va indicato:

  • il codice 1, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
  • il codice 2, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014;
  • il codice 3, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzione.

Nel rigo RT22, colonna 3, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
 

Nel rigo RT23, colonna 2, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT21 e l'importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I.

Nel rigo RT24, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi 2020 che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare nonché le eventuali minusvalenze della sezione iii compensabili con le plusvalenze realizzate al 1° gennaio 2019. le minusvalenze della sezione iii non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1°gennaio 2020, ma il cui corrispettivo è incassato successivamente a tale data. le minusvalenze indicate nel rigo rt94 del quadro rt del modello redditi 2020 che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione iii, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze della presente sezione realizzate a decorrere dal 1°gennaio  2020. 

In particolare, riportare:

  • in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
  • in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
  • in colonna 3, le minusvalenze derivanti dalla sezione III;
  • in colonna 4,  la somma degli importi indicati nelle colonne 1 ,2 e 3

Nel rigo RT25, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1). Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 4, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel rigo RT26 va indicato il risultato della seguente operazione:

RT23, col. 2 – RT24, col. 4– RT25, col. 2

Nel rigo RT27 indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT26.

Nel rigo RT28, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27, che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione I. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX18 colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2020, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel rigo RT29 indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:

RT27 – RT28

Nel rigo RT30 indicare l'ammontare delle plusvalenze, ricomprese nel rigo RT23, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE III – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.

Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione ii in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2 lett. a), del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore. Inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, la cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all'art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68, illustrati nel paragrafo "Determinazione della base imponibile" relativo alla Sezione I , a cui si rinvia. Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 per cento (ovvero il 40 per cento per le cessioni poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare . 

In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni imprese o enti  residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In relazione a quest'ultime plusvalenze dovrà essere compilata la sezione IV del presente quadro.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate determinate nella presente sezione non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate (Sezione I) e viceversa. Tali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze della sezione ii realizzate dal 1° gennaio 2020. 

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III

I righi da RT61 a RT67 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel rigo RT61 colonna 2, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate, e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009, deve essere indicato il codice 1 nel rigo RT61 colonna 1; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017, deve essere indicato il codice 2 nel rigo RT61 colonna 1; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, deve essere indicato il codice 3 nel rigo RT61 colonna 1. 

La casella di colonna 1 del rigo RT62 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

Nel rigo RT62 colonna 2 indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
 

Nel rigo RT63, colonna 2, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT61, colonna 2, e quello del rigo RT62, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, introdotti con l'art. 3 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT94. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II (se realizzate entro il 31 dicembre 2018) e IV del presente quadro.

Nel rigo RT64, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello Redditi 2020 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.

Nel rigoRT65, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT63 colonna 2 e quello del rigo RT64.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT94, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel rigo RT66, indicare l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5, costituito dal 40 per cento dell'importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 1 ovvero il 49,72 per cento dell'importo del rigo RT65 se nel rigo RT61è indicato il codice 2 ovvero il 58,14 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 3.

Nel rigo RT67, indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel rigo RT69 indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT63, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti  residenti in Stati o territorii a regime fiscale privilegiato, in base ai criteri di cui al comma 1dell’articolo 47-bis del tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza  della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47 - bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lett. b) dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessione di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza

L’art. 5, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art. 68 del tuir. ai sensi dell’art. 13, comma 6,  del citato decreto legislativo, tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

 Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del tuir nella previgente formulazione.

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c) e c)bis, del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui alcomma 1 dell’articolo 47bis del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti finanziari similari alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti.

In ogni caso, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa Sezione non vanno indicate  le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate nei mercati regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri del comma 1 dell 'articolo 47bis del TUIR ,deve essere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.

la condizione indicata nell’art. 47-bis, comma 2, lett. b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d’imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.

La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 44 del 2014).

Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione III.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE IV

I righi da RT81 a RT88 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel rigo RT81, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni  in imprese o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non negoziate nei mercati regolamentati.

Nel rigo RT82 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza. La casella di colonna 1 del rigo RT83 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel rigo RT83, colonna 2, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti di cui al rigo RT81, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

Nel rigo RT84, indicare l'importo complessivo o dei valori di acquisto delle cessioni di partecipazioni da OICR immobiliari non conformi di cui al rigo RT82.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
 

Nel rigo RT85, colonna 2, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra la somma degli importi dei righi RT81 e RT82 e la somma degli importi dei righi RT83, colonna 2, e RT84.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata . La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT95 colonna 5. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.

Nel rigo RT86, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2019 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente Sezione.

Nel rigo RT87, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT85, colonna 2 e quello del rigo RT86. Tale importo costituisce l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5.

Nel rigo RT88, indicare l'imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

SEZIONE V – Minusvalenze non compensate nell'anno

In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro. In particolare, indicare:

  • nel rigo RT92, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione I della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019  e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione I della presente dichiarazione;
  • nel rigo RT93 colonne da 1 a 4, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II della dichiarazione relativa al periodo d'imposta  2016, 2017, 2018, 2019 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione II della presente dichiarazione;
  • nel rigo RT94, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta  , 2016, 2017, 2018, 2019  nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione III di tutti i moduli compilati della presente dichiarazione;
  • nel rigo RT95 , colonne da 1 a 4, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d'imposta , 2016, 2017, 2018, 2019 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla della sezione IV presente dichiarazione.

Nei righi RT92 e RT93 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE VI – Riepilogo importi a credito

Nel rigo RT103, indicare:

  • in colonna 1, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX18 colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2020;
  • in colonna 2, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
  • in colonna 3, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX18 del Fascicolo I, costituito dal risultato della seguente operazione:

RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT8 – RT28

Nel rigo RT104, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT67, (di tutti i moduli compilati) e RT88. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.

SEZIONE VII –  Partecipazioni rivalutate (art. 2 d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni)

Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001.

L'art. 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° luglio 2020. pertanto, le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

Il versamento dell'imposta sostitutiva  nella misura dell’11 per cento per le partecipazioni qualificate  e non qualificate deve essere effettuato in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 o del 15 novembre 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° luglio 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT. In particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • nella colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 4, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • nella colonna 5 , l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 3 e quella di colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
  • nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato;
  • nella colonna 7, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare  indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

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