Istruzioni per la compilazione del quadro RR

Istruzioni per la compilazione del quadro RR

Istruzioni per la compilazione del quadro RR

QUADRO RR – Contributi previdenziali

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps. 

SEZIONE I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2020. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa. Nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare abbia adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111)" o il "regime forfettario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190", il reddito prodotto nell'ambito di tali regimi concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per l'anno 2020:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 15.953(reddito minimale);
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 78.965(reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 103.055 non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

  • per la Gestione Artigiani:
    • 24 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.953 ed euro 47.379;
    • 25 per cento per i redditi superiori ad euro 47.379 fino al massimale di euro 78.965 o fino al massimale di euro 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
  • per la Gestione Commercianti:
    • 24,09 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.878 ed euro 47.143;
    • 25,09 per cento per i redditi superiori ad euro 47.379 fino al massimale di euro 78.965 o fino al massimale  103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono iscritti alla gestione commercianti.

Gli importi eventualmente risultanti a credito della presente sezione possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2020(circ. inps n. 79 del 1 luglio 2020); tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di istanza di autoconguaglio (cfr. circ. INPS n. 182 del 10 giugno 1994).

COME SI COMPILA LA SEZIONE I

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.

Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione. Nel rigo RR1 riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).

La casella "Attività particolari" (colonna 2) deve essere compilata con le seguenti modalità:

  • indicare il codice 1 nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere;
  • indicare il codice 2 qualora il contribuente svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Il rigo RR1 colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di s.r.l. per l'esposizione della parte del reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori e pertanto l'importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell'importo indicato in questa colonna.

I righi RR2 e RR3 sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:

  1. le colonne da 1 a 9 sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
  2. le colonne da 10 a 22 sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
  3. le colonne da 23 a 36 sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 22 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 23 a 36.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:

  • la casella "Tipologia iscritto" deve essere compilata avendo cura di indicare il codice 1 se l'iscritto è il titolare, ovvero il codice 2 se collaboratore dell'impresa familiare ovvero il codice 3 se familiare coadiuvante o coadiutore che non partecipano all'impresa familiare;
  • a colonna 1, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
  • a colonna 2 indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all'anno 2020 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
  • a colonna 3, il totale dei redditi d'impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l'anno 2020, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di s.r.l. (di cui al rigo RR1, colonna 3) e della quota derivante nell'ambito del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del dl 98 del 2011) e/o del regime forfetario. Qualora l'importo da indicare è negativo (perdita di impresa), l'importo indicato deve essere preceduto dal segno meno. Il reddito d'impresa del titolare deve essere diminuito del reddito imputato ai coadiutori o coadiuvanti (in questo caso in corrispondenza del rigo in cui è stato indicato il reddito relativo al familiare coadiuvante o coadiutore indicare il codice 3 nella casella "Tipologia iscritto");
  • a colonna 3a, di cui quota del reddito d’impresa di competenza del coadiuvante/coadiutore dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita
    al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili;
  • nelle colonne 4 e 5, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2019 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
  • a colonna 6, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
  • a colonna 7, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
    1. art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
    2. art. 1, c. 2, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 24% si riduce al 21,90% per gli artigiani e dal 24,09% al 21,99% per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
    3. lavoratore in regime forfetario che aderisce alle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 77-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell'art. 1 comma 111 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  • nelle colonne 8 e 9, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
  • a colonna 10, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo che deve essere indicato nella colonna 23), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.

Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;

  • a colonna 11, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
  • a colonna 12, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
  • a colonna 13, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
  • a colonna 14, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13);
  • a colonna 15, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15

  • se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 16;
  • se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella colonna 17;
  • alle colonne 18 e 19, indicare, rispettivamente, il credito del presente anno che si intende chiedere a rimborso e quello da utilizzare in compensazione. Si fa presente che  il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio) (cfr. circ. INPS n. 182 del 10 giugno 1994);
  • a colonna 20, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 19 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello REDDITI PF 2021;
  • a colonna 21, indicare la parte del credito già esposto a colonna 20 e compensato nel modello F24 con l'indicazione dell'anno d'imposta 2019 fino alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2020;
  • a colonna 22, indicare il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio risultante dalla differenza tra colonna 20 e la colonna 21. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS);
  • a colonna 23, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 78.965.

Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata), il massimale è di euro 103.055 e non deve essere rapportato ai mesi di attività. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;

  • a colonna 24, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 23, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
  • a colonna 25, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
  • a colonna 26, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;
  • a colonna 28, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 24 + col. 25 – col. 26 –  col. 28

  • se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 29;
  • se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella colonna 30;
  • a colonna 31 indicare l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva
  • a colonna 32 il credito del presente anno di cui si chiede a rimborso;
  • a colonna 33 il credito del presente anno da utilizzare in compensazione con il mod. F24 con l'indicazione dell'anno 2020. Si fa presente che come precisato il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio da presentare telematicamente all'INPS);
  • a colonna 34, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella col. 33 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. REDDITI PF 2020;
  • a colonna 35, indicare la parte del credito già esposto a colonna 34 e compensato nel modello F24 con anno 2019 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2021;
  • a colonna 36, indicare il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 34 e la colonna 35. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS).

Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS.

Qualora i righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale dei crediti. In particolare:

  • a colonna 1 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 17 e 30 di tutti i righi compilati;
  • a colonna 2 riportare la somma degli importi indicati alla colonna 31 di tutti i righi compilati;
  • a colonna 3 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 18 e 32 di tutti i righi compilati;
  • a colonna 4 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 19 e 33 di tutti i righi compilati.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione o codice azienda, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS - Modalità di calcolo degli acconti".

SEZIONE II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (quali ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci). Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall'esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l'anno 2020 e/o il reddito prodotto nell'ambito del "regime dell'imprenditoria giovanile" (art. 27 comma 1 e 2 del Decreto legge 98/2011) o del "regime forfettario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190", qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Inoltre sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari, così come disciplinato dall'art. 53, commi 1 e 2, lett. f), del TUIR come modificato dall'art. 25, commi 3 e 26, del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116.

Per l'anno 2020:

  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 103.055(reddito imponibile massimo);
  • le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità); 25,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

Gli importi eventualmente risultanti a credito della presente sezione possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2019; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Come si compila la sezione II

Nel rigo RR5 devono essere riportati i seguenti dati:

  • a colonna 1, il codice che contraddistingue il reddito percepito come:
    1. devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo (in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE – RH e/o le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari indicate nel rigo LM sezione I o II e/o RL26 con codice 2 indicato nella colonna 1);
    2. amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.953; per i mandati inferiori all'anno la somma deve essere rapportata a mese;
    3. parasubordinati, quindi i redditi soggetti a gestione separata e denunciati con EMENS: sono sommati i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione separata di cui all'art. 50, co. 1 lett. cbis) del TUIR; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro Associati in partecipazione art. 53 comma 2 lett. c); i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67 comma 1 lett. l) diversi quali lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;
    4. redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c'è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca, borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica) tali redditi concorrono alla formazione del massimale;
    5. il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa o ex ENPALS). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo;
  • a colonna 2, il reddito percepito riferito al codice inserito in colonna 1;
  • nelle colonne da 3 a 10 le coppie di codici e relativi redditi qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito;
  • a colonna 11, il reddito imponibile previdenziale. L'imponibile da indicare è il reddito da assoggettare al contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal professionista. Possono verificarsi situazioni diverse a seconda dei redditi prodotti dal contribuente stesso. Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11. Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.953) e reddito indicato in colonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 103.055) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo. Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 50.000 ), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell'art. 50 co 1 c bis (euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori ai euro 5.000). Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a euro 38.055 e non euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 115.000, concorre fino al massimale di euro 103.055 e su euro 65.000 sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale;
  • nelle colonne 12 e 13, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
  • a colonna 14, indicare il codice corrispondente all'aliquota applicata; in particolare:
    1. aliquota del 24%;
    2. aliquota del 25,72%;
  • a colonna 15, il contributo dovuto; l'importo del contributo dovuto deve essere calcolato applicando l'aliquota indicata nella colonna 14 all'importo indicato nella colonna 11;
  • a colonna 16, inserire gli importi versati in acconto con il mod. F24 per il periodo di imposta 2020;
  • a colonna 17, inserire il codice relativo alla tipologia di contributo sospeso:

1 malattia
2 infortunio grave
3 calamità naturale

  • a colonna 18 inserire gli importi sospesi per malattia o infortunio grave ai sensi dell’art. 14, della legge 22 maggio 2017 n. 81 (cfr. circolare inps n. 69 del 11 maggio 2018) o per calamità naturali.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 25,72% al 24%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati più moduli.

Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, e il codice B.

Nel successivo modulo saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 103.055 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi sarà pari, rispettivamente, a euro 34.351 e ad euro 68.704.  Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 103.055.

Nel rigo RR6, deve essere indicato:

  • a colonna 1 il totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 18 – l'importo della colonna 17 del rigo RR5 dei vari moduli compilati;
  • in colonna 2 i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24; indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.

    Si precisa che l'importo di tale colonna non può essere superiore all'importo del contributo a debito indicato nel rigo RR7;

  • a colonna 3 il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati.

Nel rigo RR7 deve essere riportato il contributo a debito dato dalla seguente operazione: colonne 1 – colonna 3 del rigo RR6 se uguale o maggiore a 0; se tale somma algebrica risulta essere negativa deve essere compilato il rigo RR8 colonna 1.

Nel rigo RR8 devono essere indicati i seguenti dati:

  • in colonna 1 il contributo a credito. Deve essere riportata, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione: colonne 1 – colonna 3 del rigo RR6 se il risultato di tale operazione è negativo; il credito può essere esclusivamente compensato con F24 o chiesto a rimborso;
  • in colonna 2 l'eccedenza di versamento a saldo;
  • in colonna 3 il credito del presente anno di cui si chiede il rimborso con specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS e in colonna 4 il credito del presente anno da utilizzare in compensazione esclusivamente con modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020; si precisa che in colonna 3 e colonna 4 deve essere ripartito il risultato di colonna 1 + colonna 2. Si fa presente che come precisato nella circolare INPS n. 79 del 1 luglio 2020, il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2019; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2018, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (Autoconguaglio);
  • in colonna 5 il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione. Il dato è desumibile dal rigo RR8 colonna 4 del quadro RR del modello REDDITI PF 2020;
  • in colonna 6, la parte del credito indicato in colonna 5 compensata nel modello F24 con anno 2019  fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2020;
  • in colonna 7, il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 5 e colonna 6. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS).

 

  Torna all'inizio

Web Content Survey Portlet

Crea/Mostra Contenuto