Appendice

Appendice fascicolo 2

Appendice fascicolo 2

Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (ai sensi dell'art. 167 e 168 del Tuir), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell'acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiarazione contenuta nel FASCICOLO I.

Si ricorda che l'acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.

Per il versamento dell'acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate.

Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro.

Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP del FASCICOLO I, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per risparmio energetico, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

INPS - Modalità di calcolo degli acconti

  1. Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

    Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.

    Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2020, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2021. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2021, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

  2. Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata

    Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2020, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.

    L'ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2021 sull'80% del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2020, tenendo conto del massimale stabilito per il 2021.

Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità art. 23 del TUIR).

Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in società residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato.

La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell'art. 67 del TUIR, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati. Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.

L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e cquinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

L'irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche (da ultimo il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 23 marzo 2017). In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, del D.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996 (abrogati dal comma 25, lettera b), dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011)  prevede l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi (maturati fino al 31/12/2011 e percepiti nel 2019) derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

  1. gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;
  2. i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento;
  3. i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
  4. i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
  5. i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e gquinquies) del TUIR;
  6. i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
  7. gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
  8. gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
  9. altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020. Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; è utile precisare che:

  • tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
  • la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
  • la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del dividendo;
  • la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
  • la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che la determinazione del credito d'imposta per gli utili pagati all'estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nel quadro CE del FASCICOLO 3.

In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta determinabile compilando il quadro CE, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella "Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri".

La documentazione relativa alle imposte pagate all'estero in via definitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta degli uffici finanziari. La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, all’imposta sostitutiva sulle lezioni private, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte e all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-
ter del TUIR (vedere relativo paragrafo nelle istruzioni) devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

  1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

    Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

  2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

    L'art. 18 del TUIR dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

  3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

    Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

  4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

    L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000".

  5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

    Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

  6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

    Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nelle sezioni I e II del quadro RT deve essere utilizzato il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c a c-bis) a cquinquies) del TUIR.

  7. Imposta sostitutiva dovuta sui beni sequestrati

    Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo "4040 Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva".

  8. Imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private

    pagamenti dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni devono essere effettuati utilizzando il codice tributo “1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - acconto prima rata”, il codice “1855- Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – acconto seconda rata o unica soluzione”, il codice tributo “1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - saldo”.

  

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