Familiari a carico

Familiari a carico

Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2020 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la “tabella 3” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 4” – detrazione ordinaria per figli a carico, la “tabella 5” – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella ‘C’ .

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare ‘12’ se il coniuge è stato a carico per tutto il 2020. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2020, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2020, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare ‘7’.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce “Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1”).

Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

  1. documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
  2. documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  3. documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2020). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2019, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2020 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare ‘5’.

Colonna 6 (minore di 3 anni - mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2019, nella casella indicare ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2020, indicare ‘5’.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
  • non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

  • per ogni figlio a carico:
    • ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
    • ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
    • ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
    • la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
  • per ogni altro familiare a carico:
    • ‘100’ se l’onere grava per intero;
    • la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”: è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par.4.2). La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

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