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Spese sanitarie, veterinarie e relativi rimborsi

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Contenuto con FAQ Spese sanitarie, veterinarie e relativi rimborsi times .

Tramite la funzionalità "Spese sanitarie – Vedi dettaglio" è possibile visualizzare tutte le spese comunicate dai vari operatori sanitari al sistema Tessera Sanitaria, per le quali non è stata manifestata l'opposizione all'utilizzo. In particolare, ogni riga visualizzata si riferisce a un documento trasmesso che può contenere più voci di spesa e, per ogni documento, sono indicati sia l'importo totale della spesa sia (cliccando su "Dettaglio") l'importo delle singole voci classificate secondo la seguente tabella:

 

Tipologia spesa Descrizione
TK Ticket
FC Farmaco
FV Farmaco veterinario
AD Dispositivo medico
AS ECG, holter, altro
SR Visita o intervento di specialistica
CT Cure termali
PI Protesica e integrativa
IC Chirurgia estetica
SP Prestazioni sanitarie
SV Spese veterinarie
AA Altre spese

Nella dichiarazione precompilata, in linea generale:

  • gli importi relativi alle tipologie di spesa TK, FC, AD, AS, SR e SP riguardano spese sanitarie automaticamente detraibili, perciò sono sommati e riportati nel rigo E1 colonna 2 del 730
  • gli importi relativi alle tipologie di spesa FV e SV riguardano spese veterinarie detraibili, perciò sono sommati e riportati in uno dei righi da E8 a E10 del 730 con codice 29
  • gli importi relativi alle tipologie di spesa CT, PI e IC riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (es. prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo
  • gli importi relativi alla tipologia di spesa AA riguardano altre spese non detraibili (ad esempio prodotti acquistati in farmacia che non rientrano tra quelli per i quali è prevista la detrazione), perciò non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata né nel foglio informativo.

Inoltre, dal 2023, nell’ elenco delle spese sanitarie sono visualizzate informazioni più complete. In particolare, oltre al riepilogo dell’anno riferito a:

  • Totale spese, le spese sanitarie sostenute nel 2022 dal contribuente e da eventuali familiari a carico
  • Totale spese non detraibili, le spese sanitarie sostenute nel 2022 dal contribuente e da eventuali familiari a carico che non possono essere portate in detrazione (p.e. spese per integratori)
  • Totale rimborsato, i rimborsi erogati nel 2022 per le spese sanitarie sostenute nello stesso anno

con riferimento ad ogni singola spesa, sono riportati anche i seguenti dati:

  • La data di emissione del documento;
  • La data di pagamento
  • Il soggetto che ha emesso il documento di spesa
  • L’importo del documento e, in dettaglio, delle singole voci che lo compongono
  • La detraibilità: il documento si può riferire a spese detraibili, a spese non detraibili o a spese parzialmente detraibili, nel senso che contiene voci di spesa detraibili e voci di spesa non detraibili o detraibili a determinate condizioni (p.e. lo scontrino della farmacia che riporta spese per medicinali e spese per integratori). Le singole spese possono essere visualizzate in dettaglio
  • Tracciabilità: il pagamento può essere stato effettuato con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante; oppure con modalità non tracciabili (in contanti).

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L’Agenzia riporta nella dichiarazione e/o nel foglio informativo le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai soggetti terzi e successivamente inviate dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata. Test

Se alcune spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta non sono riportate né nel modello 730 precompilato, né nel foglio informativo possono essersi determinate le seguenti situazioni:

  • il soggetto che ha effettuato la prestazione non ha trasmesso i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria oppure li ha trasmessi ma successivamente ha comunicato che si trattava di informazioni non corrette che sono state quindi “cancellate”;
  • il Sistema Tessera Sanitaria ha applicato dei criteri cautelativi sui dati ricevuti per cui in alcune situazioni particolari i dati non sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate e non sono stati quindi utilizzati per le dichiarazioni precompilate. A titolo di esempio, tali situazioni particolari possono essere riferite a:
    • più documenti che riportano gli stessi dati (soggetto inviante, importo, cf del soggetto cui è effettuata la prestazione) e che appaiono quindi duplicati
    • emissione nell’anno di un numero molto elevato di documenti da parte della stessa struttura per lo stesso contribuente;
    • importi molto elevati per singolo contribuente inviati da poche strutture.

Ovviamente se le spese sono state effettivamente sostenute e risultano detraibili, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo tali importi negli appositi campi del modello.


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Nella dichiarazione precompilata sono riportate le spese sanitarie, che sono state comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai Policlinici universitari, dai Presidi di specialistica ambulatoriale, dalle Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dai Presidi e Strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e dalle altre Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. Inoltre, sono indicate le spese sanitarie comunicate all'Agenzia delle Entrate:

  • medici e medici-chirurghi
  • odontoiatri
  • psicologi
  • infermieri
  • ostetriche
  • tecnici sanitari di radiologia medica
  • ottici
  • tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  • tecnici audiometristi
  • tecnici audioprotesisti
  • tecnici ortopedici
  • dietisti
  • tecnici di neurofisiopatologia
  • tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienisti dentali
  • fisioterapisti
  • logopedisti
  • podologi
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia
  • terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnici della riabilitazione psichiatrica
  • terapisti occupazionali
  • educatori professionali
  • tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistenti sanitari
  • biologi.

A partire dal 1° gennaio 2021, è stata, inoltre, avviata la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.


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L’operatore sanitario, obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, è tenuto a comunicare anche la modalità (tracciata o non tracciata) con cui è avvenuto il pagamento della spesa sanitaria. Pertanto, in dichiarazione confluiranno solo le spese sostenute con strumenti tracciabili e quindi detraibili, con l’eccezione delle spese sostenute  per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e di quelle sostenute a fronte di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

I pagamenti sono tracciabili quando sono effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante carte  di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché  altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante


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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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Le Asl non sono tra i soggetti individuati, in base all’attuale normativa, tra quelli tenuti a trasmettere le spese per prestazioni veterinarie. L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 stabilisce, infatti, che i dati relativi alle prestazioni veterinarie devono essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari, per prestazioni riguardanti la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.


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Una situazione di disallineamento tra spese e rimborsi, che comporta la necessità per il contribuente di modificare la dichiarazione, può verificarsi nel caso in cui la cassa avente fini assistenziali abbia comunicato i dati dei rimborsi senza distinguere tra spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili a determinate condizioni oppure tra spese sanitarie e spese non sanitarie (per esempio nel caso di rimborsi relativi a fatture emesse da strutture socio-sanitarie in cui non sono distinte le spese sanitarie e le spese di comfort).

Un'altra ipotesi di disallineamento tra spese e rimborsi riguarda il caso in cui la cassa sanitaria non abbia distinto, nella comunicazione, la parte di rimborsi che riguarda le spese sanitarie riferite ai familiari dell'iscritto. In questa ipotesi, nella dichiarazione precompilata dell'iscritto non vengono riportati né le spese sanitarie né i rimborsi, mentre nel foglio riepilogativo vengono riportate le spese sanitarie da questi sostenute e tutti i rimborsi erogati dalla cassa.

 

In questo caso, se i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate sono fiscalmente a carico, il contribuente integra la dichiarazione riportando le spese sanitarie sostenute per sé e per i familiari a carico al netto dei relativi rimborsi. Se, invece, i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate non sono fiscalmente a carico, il contribuente riporta nella dichiarazione solo le spese sostenute per se stesso al netto dei relativi rimborsi.


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Sì. Sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi per prestazioni non erogate e dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali.
Questi rimborsi vengono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie.
Ricordiamo, infatti, che non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:

  • a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all'importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente
  • a società di mutuo soccorso, che fino all'importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall'Irpef.

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Nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l'acquisto di farmaci veterinari e le spese relative a prestazioni veterinarie comunicate dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari riguardanti animali da compagnia o per la pratica sportiva.


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In generale, le spese sanitarie sono inserite, al netto dei relativi rimborsi, nel rigo E1, colonna 2, del modello 730 o nel rigo RP1, colonna 2, del modello Redditi.
Le spese detraibili solo a particolari condizioni (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo e non nella dichiarazione precompilata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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