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L’Agenzia delle entrate dal 1° marzo 2021 non rilascia più credenziali Fisconline ai cittadini così come previsto dal decreto semplificazione (DL 76/2020). L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia può essere effettuato con l’identità SPID o con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per approfondimenti visita la pagina Come accedere ai servizi
Per i professionisti, o le persone fisiche titolari di partita IVA attiva e/o che risultino già autorizzati ad operare in nome e per conto di società, enti o professionisti (gestori incaricati e operatori incaricati) la registrazione al servizio Fisconline,. può essere effettuata:

  • online cliccando su Area Riservata nella home page del sito dell'Agenzia delle Entrate e selezionando quindi le voci Non sei ancora registrato? / Registrazione a Fisconline
  • tramite l’App dell’Agenzia scaricabile dal sito internet o dai principali store
  • recandosi personalmente o delegando una persona di fiducia mediante procura speciale, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia muniti di documento di riconoscimento e compilando il modulo di richiesta di registrazione.

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È utile ricordare che, dal 1 marzo 2021, solo le persone fisiche titolari di partita IVA attiva o che risultino già autorizzati ad operare in nome e per conto di società, enti o professionisti (gestori incaricati e operatori incaricati), possono richiedere la registrazione a Fisconline,
A seguito di richiesta del pincode correttamente effettuata, l'utente può controllare lo stato della domanda di abilitazione interrogando la funzione Stato della richiesta del Pin, presente sul sito dell'Agenzia.
Nella pagina visualizzata occorre inserire il proprio codice fiscale e il numero della domanda di abilitazione. Sea richiesta risulta in corso di elaborazione, l'utente deve attenderne l'esito. Se la richiesta risulta rifiutata dal sistema, l'utente può inoltrare una nuova domanda di abilitazione:

  • online, usando la funzione Richiesta del Pin
  • tramite uno degli Uffici Territoriali, nel caso l'utente abbia raggiunto il numero massimo di tre tentativi ammessi.

La richiesta del Pin è completata quando il sistema restituisce il messaggio che la comunicazione è stata spedita.


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Il cittadino che si identifica con SPID, CIE o CNS, può richiedere il pincode all’interno dell’Area riservata selezionando la voce “Prelievo pincode/credenziali” nella sezione “Profilo Utente”. Il pincode, è necessario per alcune funzioni dei prodotti software scaricabili gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, che prevedono la costituzione e l’invio di un file telematico, come, per esempio, l'invio di dichiarazioni, versamenti o la registrazione di contratti di locazione. Le persone fisiche in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS, titolari di partita IVA attiva o che risultino già autorizzati ad operare in nome e per conto di società, enti o professionisti (gestori incaricati e operatori incaricati), possono prelevare l’intero set di credenziali (password e pincode).
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L’Agenzia delle entrate dal 1° marzo 2021 non rilascia più credenziali Fisconline ai cittadini italiani così come previsto dal decreto semplificazione (DL 76/2020).
I cittadini italiani residenti all’estero possono effettuare l’accesso ai servizi on line dell’Agenzia con l’identità SPID o con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per approfondimenti visita la pagina Come accedere ai servizi.

I cittadini italiani residenti all’estero  titolari di partita IVA attiva e/o che risultino già autorizzati ad operare in nome e per conto di società, enti o professionisti (gestori incaricati e operatori incaricati), possono presentare la richiesta di registrazione al servizio Fisconline,  attraverso una specifica procedura online raggiungibile dalla home page del sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionando le seguenti voci: Area riservata→Non sei ancora registrato?→Registrazione a Fisconline→Cittadini italiani residenti all’estero. Al termine dell’operazione devono inviare al Consolato di riferimento, via email o tramite fax, copia della richiesta del pincode insieme a quella di un documento di riconoscimento in corso di validità e riceveranno via mail le prime 4 cifre del pincode, la password per il primo accesso all'area riservata dei servizi telematici e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pincode. Se il cittadino è temporaneamente non residente e non registrato nell'anagrafe consolare (AIRE), una volta effettuata la richiesta online selezionando le seguenti voci : Area riservata →Non sei ancora registrato?→Registrazione a Fisconline →Cittadini italiani residenti all’estero, si dovrà recare personalmente al Consolato di riferimento munito di un documento di riconoscimento in corso di validità; il Consolato provvederà a validare la richiesta e consegnerà direttamente al richiedente le prime 4 cifre del pincode, la password per il primo accesso all'area riservata dei servizi telematici e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pincode.  


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È probabile che l’abilitazione al servizio non sia più valida. Si ricorda che la registrazione al servizio Fisconline scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione; ovvero, nel caso in cui rimanga del tutto inutilizzato dopo l’assegnazione, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di rilascio.
Se sei titolare di partita IVA attiva, oppure una persona fisica già autorizzata ad operare in nome e per conto di altri soggetti (gestori incaricati o operatori incaricati), puoi chiedere la disabilitazione dell’utenza e, successivamente, una nuova registrazione al servizio Fisconline
Per i cittadini, dal 1° marzo 2021, non è possibile richiedere nuove credenziali Fisconline.
Ricorda che l’accesso ai servizi on line dell’Agenzia può essere effettuato con l’identità SPID o con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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  • Possibile motivazione: per le spese scolastiche comunicate risultano rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile e, quindi, inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi


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Le spese scolastiche sono esposte, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico.

Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 800 euro annui per ogni studente.


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  • Possibile motivazione: l'importo dei bonifici pagati dal condominio nel 2020 è inferiore a quello indicato dall'amministratore nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'amministratore non ha indicato i dati catastali relativi all'appartamento oggetto d'intervento (non è stato, pertanto, possibile verificare il limite massimo di detraibilità della spesa).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: dalla comunicazione dell'amministratore risulta che le spese non sono state sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
    Cosa fare: qualora le spese siano state comunque sostenute prima della presentazione della dichiarazione, verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: dalla comunicazione dell'amministratore risulta che gli interventi effettuati nell'anno di riferimento sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: la spesa totale riferita all'unità immobiliare non può superare il limite previsto, dalla normativa vigente, per la tipologia di intervento. In presenza di più soggetti aventi diritto alla detrazione, il limite va ripartito tra loro e quindi la spesa comunicata deve essere riproporzionata. La puntuale riconduzione al limite della spesa non è possibile a causa delle mancanza di alcune informazioni (ad esempio uno dei comproprietari non ha effettuato il pagamento della spesa attribuita al 31 dicembre dell'anno di riferimento).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato ricondotto nei limiti previsti dalla legge nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: In presenza di più interventi della stessa tipologia, eseguiti dallo stesso condominio, in cui per alcuni è applicato il Superbonus e per altri no
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: Risultano comunicate spese per interventi trainati in mancanza di spese relative ad interventi trainanti
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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Possibile motivazione: in presenza dei dati riferiti ad un condominio minimo, senza codice fiscale, i pagamenti delle spese per lavori su parti comuni, tramite bonifico, sono effettuati da uno dei condòmini per conto del condominio minimo. In tal caso, non è possibile distinguere i bonifici effettuati dal condòmino per interventi sulla propria unità abitativa rispetto a quelli riguardanti il condominio minimo, al fine di una verifica sulla congruenza degli importi (bonifici presenti in Anagrafe tributaria e spese comunicate dal condominio minimo).
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

 


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