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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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Le Asl non sono tra i soggetti individuati, in base all’attuale normativa, tra quelli tenuti a trasmettere le spese per prestazioni veterinarie. L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 stabilisce, infatti, che i dati relativi alle prestazioni veterinarie devono essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari, per prestazioni riguardanti la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.


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Una situazione di disallineamento tra spese e rimborsi, che comporta la necessità per il contribuente di modificare la dichiarazione, può verificarsi nel caso in cui la cassa avente fini assistenziali abbia comunicato i dati dei rimborsi senza distinguere tra spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili a determinate condizioni oppure tra spese sanitarie e spese non sanitarie (per esempio nel caso di rimborsi relativi a fatture emesse da strutture socio-sanitarie in cui non sono distinte le spese sanitarie e le spese di comfort).

Un'altra ipotesi di disallineamento tra spese e rimborsi riguarda il caso in cui la cassa sanitaria non abbia distinto, nella comunicazione, la parte di rimborsi che riguarda le spese sanitarie riferite ai familiari dell'iscritto. In questa ipotesi, nella dichiarazione precompilata dell'iscritto non vengono riportati né le spese sanitarie né i rimborsi, mentre nel foglio riepilogativo vengono riportate le spese sanitarie da questi sostenute e tutti i rimborsi erogati dalla cassa.

 

In questo caso, se i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate sono fiscalmente a carico, il contribuente integra la dichiarazione riportando le spese sanitarie sostenute per sé e per i familiari a carico al netto dei relativi rimborsi. Se, invece, i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate non sono fiscalmente a carico, il contribuente riporta nella dichiarazione solo le spese sostenute per se stesso al netto dei relativi rimborsi.


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A partire dall’anno d'imposta 2019 nella dichiarazione precompilata sono riportate le spese sanitarie comunicate all'Agenzia delle Entrate da parte dei fisioterapisti e degli altri esercenti le professioni sanitarie.


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Motivazione: il dato relativo al "maggior credito" emerge da un controllo automatizzato del modello 730 o del modello Redditi (con caratteristiche da 730) dell'anno precedente effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Cosa fare: verificare la spettanza del maggior credito e, in caso positivo, confermarlo inserendo l'importo indicato nel foglio riepilogativo direttamente nel quadro F del 730 o quadro RB, RN ed RV del modello Redditi della dichiarazione  prima di procedere all'invio.


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Possibile motivazione: dalla liquidazione della dichiarazione dell'anno precedente risulta un credito minore rispetto a quello dichiarato.
Cosa fare: se il credito comunicato (ad esempio, euro 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio, euro 1.000), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (ad esempio, euro 800). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il modello F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (euro 200 nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (euro 1.000).


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Per prima cosa occorre verificare che il Pin rilasciato dall'Inps sia di tipo dispositivo. Se non lo è, la procedura di autenticazione lo segnala e indica come convertirlo. E' possibile accedere direttamente all'area riservata tramite il sito dell'Inps, ma l'accesso può essere effettuato anche dal sito dell'Agenzia delle Entrate.


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L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati inviati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale invio è però facoltativo per le spese relative gli anni d’imposta 2020 e 2021, mentre sarà obbligatorio a partire dall’anno d’imposta 2022, pertanto se l’istituto scolastico beneficiario delle spese scolastiche da te sostenute non ha comunicato i dati all’Agenzia delle entrate gli stessi non possono esser riportati in dichiarazione precompilata.

In ogni caso puoi modificare la tua dichiarazione precompilata e, se ne ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente, portare in detrazione le spese scolastiche da te sostenute.


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La selezione di una delle caselle 7 o 8 nel primo/unico modulo del quadro C è obbligatoria se risulta compilata la colonna 1 del rigo C4 e non è barrata la casella “Assenza requisiti” di col. 9. La selezione di una delle due caselle non modifica la tassazione dei benefit che restano esenti da imposizione purché il loro valore non superi il limite previsto dalla norma.


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La mail viene inviata al contribuente per informarlo che il sostituto d’imposta indicato nel 730, trasmesso tramite l’applicativo web, ha comunicato all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e, quindi, non procederà con  eventuali rimborsi o trattenute.
Questa situazione si può verificare quando il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito
  • è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.

In ogni caso la dichiarazione risulta regolarmente presentata. Se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con il modello F24; se, invece, il risultato è a credito il contribuente può, alternativamente:

  • presentare direttamente un modello 730 integrativo di tipo 2, indicando il sostituto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, utilizzando le funzionalità presenti nell’applicativo web
  • rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la presentazione del modello 730 integrativo di tipo 2.

Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta può inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 con le modalità già descritte barrando l’apposita casella per indicarne l’assenza.


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