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Nella Certificazione Unica – Lavoro Autonomo, il codice A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) è utilizzato se il percipiente è titolare di Partita IVA.
La presenza del codice A, ZO, Q, R, S, T, U, W oppure l’assenza del codice nel punto 1 della Certificazione Unica – Lavoro Autonomo in assenza di partita IVA potrebbero indicare l’esistenza di una Certificazione non correttamente compilata.
Quindi, se nella CU – Lavoro autonomo è riportata una delle citate causali e non sei titolare di partita IVA, verifica che il reddito percepito rientri tra quelli da indicare nel Quadro D del modello 730 (ad esempio reddito di lavoro autonomo occasionale). In tal caso, fai correggere la Certificazione unica – Lavoro Autonomo che ti è stata rilasciata ed integra la dichiarazione prima di inviarla.
Si precisa che se nel punto 1 è indicato il codice ZO e nel punto 6 è presente il codice 22, nella Certificazione Unica – Lavoro Autonomo sono riportate somme esenti o che non costituiscono reddito, erogate anche a soggetti non titolari di partita IVA, che non devono essere indicate in nessun modello dichiarativo dato che non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.


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Nella dichiarazione precompilata tenuto conto che l'opzione per la cedolare secca è nella maggior parte dei casi la più vantaggiosa per il contribuente, si è ritenuto opportuno precompilare assoggettando i corrispettivi comunicati tramite CU alla tassazione sostitutiva. Sarà cura del contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria, qualora la ritenga più conveniente. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Si evidenzia tuttavia, che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

 


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Per locazione breve si intende un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. I corrispettivi e i dati trasmessi tramite la "Certificazione redditi – locazioni brevi" sono riportati nella dichiarazione precompilata sia all’interno dei quadri reddituali che nel foglio informativo.


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L’erede può accedere alla dichiarazione precompilata “completa” del de cuius, contenente i dati reddituali e degli oneri relativi alla persona deceduta presenti nell’Anagrafe Tributaria, tramite l’applicativo web messo a disposizione dall’Agenzia. Per effettuare l’accesso, visualizzare la dichiarazione precompilata, accettarla o modificarla e inviarla, l’erede deve essere stato appositamente autorizzato.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.


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Oltre alla modalità indicate nella FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”, è possibile inviare, tramite le funzionalità presenti nell’applicativo web o rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, un modello Redditi integrativo.

Nel modello integrativo, contenente tutte le informazioni presenti nel 730 che si vuole rettificare, possono essere inseriti gli elementi mancanti; eventuali debiti o crediti emersi dalla nuova dichiarazione devono essere, rispettivamente, pagati tramite F24 e rimborsati direttamente dall’Agenzia delle Entrate o riportati a credito nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Attenzione:

  • L’invio di un modello Redditi integrativo non interrompe le operazioni di conguaglio del sostituto d’imposta; pertanto il sostituto è tenuto ad erogare i rimborsi o ad effettuare le trattenute indicate nel 730 precedentemente inviato. Infatti, gli eventuali importi a debito o a credito scaturiti dalla dichiarazione integrativa presentata, riguardano solamente i nuovi elementi inseriti e non quelli indicati nel 730. In caso i nuovi elementi inseriti comportino una considerevole riduzione degli importi da versare è consigliabile operare come indicato nella precedente FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”
  • L’invio di un modello Redditi integrativo non consente l’annullamento, con le modalità indicate nella FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”, del 730 già inviato.

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Premesso che per richiedere il beneficio del credito d’imposta Afa la persona fisica deve aver presentato telematicamente l’istanza all’Agenzia, l’importo del credito utilizzabile nella misura accolta sarà riportato nel foglio informativo del solo beneficiario, al fine di agevolarlo nella compilazione del rigo G15 del modello 730 oppure del rigo CR31 del modello Redditi, lasciando allo stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste per il beneficio fiscale. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. Se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico di altri le informazioni relative al credito d’imposta non sono riportate nel foglio informativo della dichiarazione del familiare di cui risulta a carico.
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Premesso che esistono diverse tipologie di detrazioni a favore dei contribuenti che vivono in un immobile oggetto di contratto di locazione come quelle relative ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71 codici 1, 2 e 4 e Rigo E72) e quelle alle spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (righi E8-E10 codice 18) e che nei dati presenti in Anagrafe tributaria non sono presenti le informazioni, che solo il contribuente stesso conosce, riferite alle condizioni soggettive che danno diritto alla fruibilità dell’una o dell’altra detrazione (per maggiori informazioni consulta le istruzioni al 730 ), nel foglio informativo della dichiarazione precompilata del soggetto che risulta locatario/conduttore/inquilino di un immobile ad uso abitativo, sono riportati elementi utili per la compilazione del modello, lasciando al contribuente stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste dalla legge per il beneficio fiscale.

In particolare, i dati del contratto di locazione riportati nel foglio informativo ed utilizzabili dal contribuente ai fini della compilazione del proprio modello 730, sono: estremi del contratto, tipologia di contratto a canone libero o convenzionale, numero di giorni, presenza di altri cointestatari del contratto di locazione o quota di possesso, importo del canone di locazione.


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L’erede per accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius, e poi inviarla, deve essere abilitato. A tal fine può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazione soggetti terzi” disponibile nell’Area Riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accedendo con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia). In alternativa può inviare, tramite PEC, la richiesta per ottenere l’abilitazione, sottoscritta con firma digitale. Qualora la richiesta sia redatta e sottoscritta su carta può essere inviata la copia informatica di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità, in allegato al messaggio PEC. Infine, può sempre recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di Erede o una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, se un erede, autorizzato all’accesso, ha già inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha visualizzata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzarla e stamparla, ma non possono effettuare le altre operazioni.Per consentire l’invio ad un altro erede abilitato, l’erede che ha già effettuato l’accesso deve prima “rinunciare” attraverso un’apposita funzionalità presente nell’applicativo web.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.


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Puoi consultare i dati della Certificazione Unica nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata con le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/fisconline), è possibile accedere direttamente alla sezione del Cassetto Fiscale in cui sono consultabili, tra le Dichiarazione fiscali, le CU pervenute all’Agenzia delle Entrate.


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Nella dichiarazione precompilata è inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati e gli interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all'Agenzia delle Entrate da Banche e Poste.

Al contrario, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni sono riportati solo nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” e per interventi di riqualificazione energetica.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione precompilata, non sa, per esempio, se il contribuente ha i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per ottenere le detrazioni.

Nel foglio riepilogativo, inoltre, sono riportati distintamente i bonifici relativi alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico, per interventi antisismici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche per la riduzione del rischio sismico, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” per l’installazione di colonnine di ricarica e le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati.

Infine, per quanto riguarda le spese sostenute, vengono riportate nella dichiarazione precompilata le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell'anno precedente.

Le informazioni relative agli interventi, eseguiti nell’anno d’imposta o in quelli precedenti, effettuati su parti comuni condominiali e i bonifici per gli interventi su parti comuni condominiali non sono presenti nella dichiarazione precompilata del contribuente deceduto prima o nel corso dell’anno d’imposta, considerato che queste spese possono essere portate in detrazione solo dagli eredi che detengono/possiedono l’immobile al 31/12 dell’anno di imposta. In ogni caso l’erede potrà visionare tali informazioni in una sezione ad hoc nell’applicativo web della dichiarazione precompilata del de cuius.


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