Quadro A - Terreni
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QUADRO A - Redditi dei terreni
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.
Deve utilizzare questo quadro:
- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025
Come si compila il Quadro A
I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Fino all'emanazione del decreto di cui all’art.32, comma 3-bis, del TUIR il reddito dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, di cui all’art. 32, comma 2, lett. b- bis) del TUIR, è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato articolo, ovvero, in via transitoria ai sensi del comma 4-ter dell’art. 28 del TUIR, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali. Conseguentemente, qualora la rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025
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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 21).