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Accettazione, modifica e invio
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Contenuto con FAQ Accettazione, modifica e invio .
Dal 30 aprile è già possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 20 maggio è possibile modificare e integrare il modello Redditi, che può essere inviato dal 20 maggio al 31 ottobre.
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Il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 27 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 24 giugno per il 730 e il modello Redditi correttivo al 730 già inviato con o senza F24, mentre l’ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi e i modelli RPF correttivi del modello Redditi già inviato con F24, è il 27 giugno. Infine, l‘ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24 è il 27 settembre.
Una volta annullato la dichiarazione, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.
Attenzione: dopo il 24 giugno è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:
- presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente. Non può essere presentato un 730 integrativo, qualora nel 730 inviato sia emerso un debito da imposte sostitutive da versare con il modello F24.
- trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 15 ottobre.
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Alcune tipologie di reddito non sono inserite nella tua dichiarazione precompilata perché l'Agenzia delle Entrate non possiede queste informazioni al momento dell'elaborazione della dichiarazione.
Per esempio, non sono precompilati:
- i redditi da indicare nel quadro C del 730 che derivano da pensioni estere
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d'acconto
- alcuni redditi da indicare nel quadro D del 730, tra cui i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero
- i redditi di capitale certificati nella Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
- redditi prodotti a Campione d’Italia, rivalutazione del valore dei terreni e redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva
- investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale
Se hai percepito questi redditi nell'anno d'imposta, devi modificare la tua dichiarazione precompilata inserendo le relative informazioni, prima di procedere all'invio della stessa. Per ulteriori approfondimenti sui redditi da indicare nel modello 730 puoi consultare le istruzioni per la compilazione del 730.
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Entro il 1° luglio (essendo il 30 giugno domenica), oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio. Se si utilizza l'applicazione web è possibile versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure richiedere l'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.
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Se il credito è stato già confermato prima della elaborazione del 730 precompilato, questo confluisce direttamente nel quadro F.
Se invece il maggior credito non è stato ancora confermato, questo non viene inserito nella dichiarazione, ma viene riportato nel foglio riepilogativo contenente gli elementi a base della dichiarazione. L'indicazione nel foglio riepilogativo del maggior credito viene effettuata solo nei confronti dei contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730.
Per confermare tale credito occorre inserirlo nel quadro F, prima di procedere all'invio. Per richiedere la conferma del maggior credito non è necessario rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o a un Centro di assistenza multicanale.
La conferma del maggior credito costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.
Attenzione: per i contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730, il maggior credito è indicato solo nel foglio riepilogativo allegato alla dichiarazione precompilata.
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Sì, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi ordinarie tramite canali diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia (modello 730 ordinario o modello Redditi) anche se l'Agenzia delle entrate ha già predisposto la dichiarazione precompilata.
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Dal 20 maggio al 30 settembre è possibile accettare o modificare il 730 precompilato e presentarlo via web all'Agenzia delle Entrate.
Tali funzionalità saranno attivate anche per la compilazione della dichiarazione precompilata in modalità semplificata. Da quest’anno infatti, nell’area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione precompilata, mediante la quale, attraverso indicazioni e informazioni specifiche, viene facilitata la modifica e integrazione della propria dichiarazione.
Dal 30 aprile è già possibile visualizzare e stampare il proprio 730 nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
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Dal 30 aprile è possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione precompilata (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.
Dal20 maggio è possibile:
- accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web
- modificare e inviare il modello Redditi precompilato.
Nell'applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.
Inoltre, è possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni precedenti ( 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) purché siano state inviate tramite l'applicazione web.
Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, è necessario indicare, in un'apposita sezione dell'applicazione web, un indirizzo di posta elettronica valido.
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L'esito del calcolo è segnalato come Non liquidabile quando è necessario inserire o integrare alcuni dati. Il messaggio è anche accompagnato dall'indicazione del quadro, o dei quadri, da completare. Se, per esempio, appare il messaggio Non liquidabile - Completare il quadro B, il contribuente dovrà integrare quel quadro attraverso la funzione di Modifica 730, disponibile a partire dal 20 maggio.
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L'Agenzia delle entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi, per esempio banche, assicurazioni, università ed enti previdenziali.
In particolare le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie.
Tuttavia, se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella tua dichiarazione precompilata sono state inserite o esposte nel foglio informativo spese che non hai sostenuto o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), devi modificare la dichiarazione precompilata, a partire dal 20 maggio, eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non devi considerare questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo.
Per ricevere chiarimenti su tutti i dati riportati nel foglio informativo o nella tua dichiarazione precompilata puoi contattare l'Agenzia delle Entrate utilizzando i canali di assistenza che trovi qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale.
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