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Accettazione, modifica e invio

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Contenuto con FAQ Accettazione, modifica e invio times .

Dal 2 maggio è già possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dall'11 maggio è possibile modificare e integrare il modello Redditi, che può essere inviato dall'11 maggio al 30 novembre.


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Oltre alla modalità indicate nella FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”, è possibile inviare, tramite le funzionalità presenti nell’applicativo web o rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, un modello Redditi integrativo.

Nel modello integrativo, contenente tutte le informazioni presenti nel 730 che si vuole rettificare, possono essere inseriti gli elementi mancanti; eventuali debiti o crediti emersi dalla nuova dichiarazione devono essere, rispettivamente, pagati tramite F24 e rimborsati direttamente dall’Agenzia delle Entrate o riportati a credito nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Attenzione:

  • L’invio di un modello Redditi integrativo non interrompe le operazioni di conguaglio del sostituto d’imposta; pertanto il sostituto è tenuto ad erogare i rimborsi o ad effettuare le trattenute indicate nel 730 precedentemente inviato. Infatti, gli eventuali importi a debito o a credito scaturiti dalla dichiarazione integrativa presentata, riguardano solamente i nuovi elementi inseriti e non quelli indicati nel 730. In caso i nuovi elementi inseriti comportino una considerevole riduzione degli importi da versare è consigliabile operare come indicato nella precedente FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”
  • L’invio di un modello Redditi integrativo non consente l’annullamento, con le modalità indicate nella FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”, del 730 già inviato.

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L'Agenzia delle entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi, per esempio banche, assicurazioni, università ed enti previdenziali.
In particolare le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie.
Tuttavia, se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella tua dichiarazione precompilata sono state inserite o esposte nel foglio informativo spese che non hai sostenuto o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), devi modificare la dichiarazione precompilata, a partire dal 11 maggio, eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non devi considerare questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo.
Per ricevere chiarimenti su tutti i dati riportati nel foglio informativo o nella tua dichiarazione precompilata puoi contattare l'Agenzia delle Entrate utilizzando i canali di assistenza che trovi qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale.


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Il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 17 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno  per il 730 e il modello Redditi correttivo al 730 già inviato con o senza F24, mentre l’ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi e i modelli RPF correttivi del modello Redditi già inviato con F24, è il 26 giugno. Infine, l‘ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24 è il 27 settembre.

Una volta annullato la dichiarazione, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Attenzione: dopo il 20 giugno è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente
  • trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il  30 novembre.

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L'esito del calcolo è segnalato come Non liquidabile quando è necessario inserire o integrare alcuni dati. Il messaggio è anche accompagnato dall'indicazione del quadro, o dei quadri, da completare. Se, per esempio, appare il messaggio Non liquidabile - Completare il quadro B, il contribuente dovrà integrare quel quadro attraverso la funzione di Modifica 730, disponibile a partire dall'11 maggio.


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Dal 2 maggio  è possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione precompilata (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.

Dall'11 maggio è possibile:

  • accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web
  • modificare e inviare il modello Redditi precompilato.

Nell'applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.

Inoltre, è possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni precedenti ( 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) purché siano state inviate tramite l'applicazione web.

Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, è necessario indicare, in un'apposita sezione dell'applicazione web, un indirizzo di posta elettronica valido.


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Dall' 11 maggio al 30 settembre è possibile accettare o modificare il 730 precompilato e presentarlo via web all'Agenzia delle Entrate. Dal 2 maggio è già possibile visualizzare e stampare il proprio 730 nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.


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Sì, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 ordinario o modello Redditi) anche se l'Agenzia delle entrate ha già predisposto la dichiarazione precompilata.


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Se il credito è stato già confermato prima della elaborazione del 730 precompilato, questo confluisce direttamente nel quadro F.
Se invece il maggior credito non è stato ancora confermato, questo non viene inserito nella dichiarazione, ma viene riportato nel foglio riepilogativo contenente gli elementi a base della dichiarazione. L'indicazione nel foglio riepilogativo del maggior credito viene effettuata solo nei confronti dei contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730.
Per confermare tale credito occorre inserirlo nel quadro F, prima di procedere all'invio. Per richiedere la conferma del maggior credito non è necessario rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o a un Centro di assistenza multicanale.
La conferma del maggior credito costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.


Attenzione: per i contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730, il maggior credito è indicato solo nel foglio riepilogativo allegato alla dichiarazione precompilata.
Per i contribuenti che per l'anno d'imposta precedente hanno presentato il modello Redditi, non avendo i requisiti per presentare il 730 (per esempio gli imprenditori o i professionisti), il maggior credito non sarà esposto nel foglio riepilogativo.


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Entro il 30 giugno, oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio. Se si utilizza l'applicazione web è possibile versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure richiedere l'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.


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