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Il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

  • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef
  • indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio
  • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
  • compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730
  • scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F
  • richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F.

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Può capitare che la spesa funebre non sia inserita nella dichiarazione precompilata poiché al momento della predisposizione della stessa il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. In tal caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.


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Si. La verifica dei requisiti soggettivi per usufruire delle detrazioni/deduzioni (per esempio, l'effettiva destinazione ad abitazione principale - nei termini previsti - dell'immobile acquistato, necessaria per la detrazione degli interessi passivi del mutuo) è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti (anche nel caso di presentazione diretta). Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione in seguito a questi controlli, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.


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Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dalle Università relativi a contributi, tasse d'iscrizione e tasse regionali sostenute con riferimento all'immatricolazione e all'iscrizione a:

  • corsi di istruzione universitaria
  • corsi universitari di specializzazione
  • corsi di perfezionamento
  • master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati
  • corsi di dottorato di ricerca.

Sono incluse nella dichiarazione precompilata anche le spese sostenute per:

  • ricongiunzione di carriera
  • iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena
  • frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale
  • trasferimenti di ateneo
  • passaggi di corso
  • test d'ammissione.

Dal 2016, l'Agenzia acquisisce anche i dati dei rimborsi di spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università, nonché i dati dei rimborsi delle spese universitarie comunicati dal sostituto di imposta nella CU del contribuente nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - Art. 51 Tuir".


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No. L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione del 730 precompilato senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate. Se l'onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.


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Sì. In alcuni casi, questa informazione non è immediatamente disponibile: per esempio se manca un elemento essenziale (quale la destinazione d'uso di uno o più immobili posseduti), l'applicazione segnala che la dichiarazione non è liquidabile e viene indicato il quadro che deve essere completato a cura del contribuente. Il risultato finale della dichiarazione sarà poi disponibile dopo la necessaria integrazione del 730 e comunque prima dell'invio dello stesso.


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Sì, è possibile rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato, fornendo un'apposita delega, insieme alla copia di un documento di identità, in formato cartaceo o in formato elettronico. Nella delega deve essere indicato:

  • il proprio codice fiscale
  • l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata
  • la data di conferimento della delega, precisando che, a partire dalla stessa data, è possibile accedere sia al 730 precompilato sia al foglio riepilogativo dei dati.

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