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  • Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di assicurazione.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare l'Assicurazione; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dal 730/2024 che ha determinato il totale o parziale disconoscimento dell’onere, relativo a un premio assicurativo, indicato nella dichiarazione del 2024 (redditi 2023).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: rispetto a questa voce risulta un controllo documentale sulla dichiarazione del 2022 (redditi 2021).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'Assicurazione ha comunicato l'esistenza di un contratto in cui il beneficiario è diverso dal contraente, per cui è necessario verificare se sussiste la condizione di familiare fiscalmente a carico.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'Assicurazione ha comunicato l'esistenza di una cessione del contratto durante il periodo d'imposta 2022.
    Cosa fare:verificare la presenza della cessione del contratto e tener conto dell'intero ammontare del premio per applicare i limiti di detraibilità previsti dalla legge e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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  • Possibile motivazione: risulta un controllo documentale sulla dichiarazione del 2022 (redditi 2021).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi

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Se hai utilizzato il fabbricato allo svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali, i dati relativi allo stesso non devono essere indicati tra i fabbricati del quadro B, ma devono essere riportati tra i Terreni del quadro A.
Si ricorda che fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir è stata prevista una specifica modalità di calcolo ai fini della determinazione del reddito dominicale e agrario su cui insiste l’immobile utilizzato per la produzione di vegetali.


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Possibile motivazione: in via cautelativa è riportato nel solo foglio informativo il dato della spesa sanitaria, se risulta trasmesso da parte degli operatori sanitari, nonché dagli altri soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con un ammontare complessivo di spesa superiore a 15.000 euro.

Cosa fare: verificare la correttezza dei dati trasmessi e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730.


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Le informazioni relative a un terreno presente nella dichiarazione dell’anno precedente e ceduto nel corso dell’anno d’imposta vengono riportate solo nel foglio informativo.


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Dal momento che è nella facoltà del locatore, se nel contratto non è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, adeguare o meno il canone di locazione all'indice Istat, nella dichiarazione precompilata è riportato l'importo risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente o dalla banca dati degli atti del registro per i nuovi contratti, con un apposito avviso con cui si segnala che se lo stesso è stato variato in ragione dell'adeguamento Istat va modificata la dichiarazione indicando il canone aggiornato.


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L’INPS, nel corso dell’anno d’imposta, ha comunicato all’Agenzia delle entrate i rimborsi di contributi previdenziali e assistenziali precedentemente versati all’Ente previdenziale, distinti per anno di versamento del contributo restituito. Le somme restituite sono state inserite nel rigo M4 del nuovo Quadro M del modello 730 e sottoposte a tassazione separata, in quanto deducibili nell’anno in cui il contributo è stato versato. Verifica se il corrispondente onere è stato effettivamente dedotto nelle precedenti dichiarazioni (esempio, versamento effettuato nel 2020 e dedotto nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020). Qualora l’onere non fosse stato dedotto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’onere è stato sostenuto, modifica la dichiarazione precompilata proposta eliminando l’importo, riferito a quell’anno e a quell’onere, sottoposto a tassazione separata.


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Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano compilati anche il rigo C16 e/o da redditi indicati nei quadri M, T e W, l’eventuale debito o credito derivante dalle imposte sostitutive non verrà conguagliato dal sostituto d’imposta che hai indicato. Pertanto, a titolo di esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito da imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca) e un credito da imposte sostitutive, il primo è rimborsato dal sostituto d’imposta e il secondo dall’Agenzia delle entrate. Qualora invece emerga un debito da imposte principali e un debito da imposte sostitutive, il primo è trattenuto sulla busta paga o sulla pensione dal sostituto d’imposta e il secondo deve essere versato con il modello F24.


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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo M3 con codice 1 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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A partire dal 2024 il datore può rimborsare al proprio dipendente, insieme agli altri fringe benefits, anche gli interessi del mutuo relativi alla prima casa.

Se le somme rimborsate per i fringe benefits sono inferiori a 1.000 euro, per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro, per i dipendenti con figli a carico, tali rimborsi non sono assoggettati a tassazione e, per l’ammontare rimborsato, gli interessi passivi non possono essere detratti.

Se l’ammontare dei fringe benefits supera i suddetti limiti, i rimborsi per interessi di mutuo sono assoggettati a tassazione ordinarie le spese sostenute nell’anno possono essere detratte.

Per il calcolo dei limiti, occorre tener conto dell’importo totale dei rimborsi ricevuti dal o dai datori di lavoro (campo 704 delle CU) per tutti e quattro i nuovi codici indicati nel campo 702. Successivamente, occorre procedere sommando l’importo per i singoli codici (campo 702), con 2024 nel punto 701, e decurtarlo da quanto versato in corso d’anno per le relative tipologie di interessi passivi versati e rimborsati.

In particolare:

  • la somma dei rimborsi (704), con codice 7 (nel punto 702), relativo agli interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021, va a ridurre l'importo che dovrebbe andare nel rigo E7 colonna 1
  • la somma dei rimborsi con codice 48 (nel punto 702), relativo agli interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022, va a ridurre l’importo che dovrebbe andare nel rigo E7 colonna 2
  • la somma dei rimborsi con codice 10 (nel punto 702), relativo agli interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021, va a ridurre l’importo che dovrebbe andare nei righi da E8 a E 10 con codice 10
  • la somma dei rimborsi con codice 46 (nel punto 702), relativo agli interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022, va a ridurre l’importo che dovrebbe andare nei righi da E8 a E10 con codice 46

Il residuo potrà essere inserito in dichiarazione.


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