Istruzioni per la compilazione del quadro RH

Istruzioni per la compilazione del quadro RH

Istruzioni per la compilazione del quadro RH

QUADRO RH - Redditi di partecipazione in Società di persone e assimilate

GENERALITÀ

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali:

  • dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
  • dai collaboratori di imprese familiari;
  • dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  • dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.:

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM ovvero nel quadro TR. Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR risultino imposte pagate all'estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito d'imposta occorre compilare il quadro CE del FASCICOLO 3. Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del TUIR nel quadro RU del rispettivo modello REDDITI SP o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO 3. Nel caso di plusvalenza da exit tax attribuita per trasparenza dalle società di cui agli artt. 5 e 116 ai soci che optano per la tassazione separata il socio deve indicare la plusvalenza e l'opzione nel quadro TR. Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da imprese o enti localizzati o residenti residenti in paesi o territori in regime di fiscalità privilegiata. Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni in un soggetto estero localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO 3) per evidenziare i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Si ricorda che:

  1. i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili;
  2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale, ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
  3. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Si precisa che, nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare, si sia avvalso del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)" ovvero del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 ad 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stata versata interamente dall'imprenditore;
  4. nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile;
  5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata. Si precisa che le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto di conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

Sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;

Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;

Sezione III – Determinazione del reddito;

Sezione IV – Riepilogo.

SEZIONE I –- Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli. Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

  • colonna 1, il codice fiscale della società o dell'associazione partecipata;
  • colonna 2, uno dei seguenti codici:
    1. se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
    2. se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
    3. se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
    4. se trattasi di società semplici;
    5. nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio;
    6. nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio;
    7. nel caso in cui l'associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;
    8. nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.
    Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5, 6, 7, 8);
  • colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
  • colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
    Vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3 la voce "Perdite riportabili  in misura piena".
  • colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui l'eventuale perdita d'impresa indicata in colonna 4 sia utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR;
  • colonna 6, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
  • colonna 7, va barrata se spetta la detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR;
  • colonna 8, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art.2 commi 36-decies e 36-undecies del decreto legge n.138 del 2011, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
  • colonna 9, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
  • colonna 10, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
  • colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
  • colonna 13, la quota del reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale dei terreni e/o reddito dei fabbricati e del reddito dominicale e agrario non imponibile in caso di coltivatore diretto o IAP) della società semplice partecipata imputata al dichiarante. Per l’anno 2019 l’esenzione spetta anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.Questa colonna può essere compilata solo se nella colonna 2 sono stati indicati i codici 1, 3 e 4.

Nella casella di colonna 11 va indicato:

  • il codice 1 se è stato imputato reddito derivante dall'attività di ricerca, per il quale il ricercatore intende avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 e dall'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10 per cento della quota di reddito imputata;
  • il codice 3 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50 per cento del reddito imputato al lavoratore;
  • il codice 4 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 per i lavoratori rientrati in italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell’agevolazione è
    subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 30 per cento del reddito imputato al lavoratore;
  • il codice 5 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5- bis dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e hanno trasferito la residenza  in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per i lavoratori rientrati in italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell’agevolazione è subordinata
    all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10 per cento del reddito imputato al lavoratore;
  • il codice 6 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5- quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista e hanno trasferito la residenza in italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50 per cento del reddito imputato al lavoratore.

SEZIONE II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6: qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli.

Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

  • colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
  • colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
  • colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
  • colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui l'eventuale perdita d'impresa indicata in colonna 4 sia utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR;
Vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3 la voce "Perdite riportabili in misura piena".
  • colonna 8, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del decreto legge n.138 del 2011, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con le perdite d'impresa;
  • colonna 9, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
  • colonna 10, la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
  • colonna 11, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
  • colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
  • colonna 13, la quota di eccedenza dell'IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 5, del Modello REDDITI 2020 SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
  • colonna 14, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.d

SEZIONE III – Determinazione del reddito dati comuni alla sezione I e alla sezione II

Questa sezione è composta dai righi da RH7 a RH18.

Nel compilare i righi da RH7 ad RH18, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

In caso di partecipazione in soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (isa), barrare la casella posta a lato della presente sezione. Per tali soggetti, i versamenti in acconto sono effettuati in due rate
ciascuna nella misura del 50 per cento come indicato nel rigo rn62.

Nel rigo RH7, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazionein imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4), e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all'art. 20-bis del TUIR (codici 5 e 6), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel rigo RH7, colonna 1, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito "minimo" (importi di colonna 8) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito "minimo" indicate nelle colonne 8, dei righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel rigo RH8 colonna 1, va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità semplificata (codice 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4).

Nel rigo RH8 colonna 2, va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3 la voce "Perdite di impresa e di lavoro autonomo".

Nel rigo RH9, colonna 3, va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH7 col. 2 e le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH8 fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH7, colonna 2. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale
importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.

Nel rigo RH9, colonna 2 vanno indicate le perdite del rigo RH8, colonna 2, derivanti dalla partecipazione in imprese a contabilità ordinaria, che residuano dopo l’utilizzo in compensazione con il reddito di rigo rH7, colonna 2.
Nel rigo RH9, colonna 1, vanno indicate le perdite del rigo RH8, colonna 1, derivanti dalla partecipazione in imprese a contabilità semplificata, che residuano dopo l’utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.
Le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH9, al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RF, RD o RG, devono essere riportate nell’apposito prospetto “perdite d’impresa non compensate” del quadro RS.

Nel rigo RH10 va indicato l'importo delle perdite d'impresa del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (determinate nel quadro RF o RG), fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RH9, col. 3 e l'importo di rigo RH7 col. 1.

Nel rigo RH11 deve essere indicata la differenza fra l'importo del rigo RH9 colonna 3 e  quello del rigo RH10.

L’importo del rigo RH11 può essere compensato con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da evidenziare nel rigo RH 12, colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 40 per cento, nel rigo RH 12, colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nel rigo RH 12, colonna 3, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.

In deroga al primo periodo del comma 3 dell’art. 8 del tuIr, le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità semplificata maturate nei periodi d’imposta 2018 e 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite del 60 per cento dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 (art. 1, comma 25 della legge 30 dicembre 2018, n.145).
Inoltre, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8. comma 1 del tuIr, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti  nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi (art. 1, comma 26 della legge 30 dicembre 2018, n.145).

Si ricorda che, in relazione alle perdite pregresse, la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci di una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest’ultima con le perdite maturate nei periodi antecedenti l’opzione per il regime di tassazione in trasparenza. l’eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.

Nel rigo RH14, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11 e  le perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RH12 fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH11. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. 

Nel rigo RH15, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH4).

Se il risultato è positivo nel rigo RH16, vanno indicate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti fino a concorrenza del rigo RH15 non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno.

Nel rigo RH17, va indicata la differenza tra il rigo RH15 e il rigo RH16. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN. Se l'importo è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito complessivo fino a concorrenza del reddito minimo.

Nel rigo RH18, colonna 1, l'importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in società semplici (codice 4 e 8 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 5.

Nel rigo RH18, colonna 2, l'importo complessivo delle quote di reddito fondiario non imponibile (importi di colonna 13) derivanti dalla partecipazione in società semplici e da reddito dominicale e agrario non imponibili in caso di coltivatore diretto o IAP o familiare coadiuvanti del coltivatore diretto dell’impresa familiare (codice 1,3 e 4 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo RN50, colonna 2.

SEZIONE IV – Riepilogo

Questa sezione è composta dai righi da RH19 a RH25.

In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH19, va riportata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH20, colonna 2, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6. Si precisa che nella colonna 1 di tale rigo va indicata l'importo del credito d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.

Nel rigo RH21, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH22, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.

Nel rigo RH23, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH24, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH25, va indicato, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolte dalle imprese partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui del comma 1 dell’articolo 47-bis del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute

  Torna all'inizio

Web Content Survey Portlet

Crea/Mostra Contenuto