Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

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Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

In questo quadro devono essere indicati alcuni redditi soggetti a tassazione separata, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione dell’art. 18 del Tuir, i redditi di capitale sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva, i valori dei terreni rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni, i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario, i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l’imposta sostitutiva e i redditi per i quali è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del Tuir.

In caso di plusvalenza da "exit tax" (applicata in alcune ipotesi di trasferimento all’estero della residenza fiscale) l’opzione per la tassazione separata va esercitata nel quadro TR del Modello Redditi PF.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 112).

Sezione I - Redditi a tassazione separata

Rigo M1 - Indennità e anticipazioni

Nel rigo M1 indicare:

  1. A) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
  2. B) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  3. C) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva se non rientranti fra le indennità indicate nell’art. 17, comma 1, lett. a) del Tuir.

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Rigo M2 - Indennità plusvalenze e redditi

Nel rigo M2 indicare i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria)

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Rigo M3 - Rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta

Nel rigo M3 indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell’anno 2024 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.

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Rigo M4 - Rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo

Nel rigo M4 indicare:

  • nella colonna 1 (Reddito), le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
  • nella colonna 2 (Opzione tassazione ordinaria), barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l’importo del CSSN, dedotto in anni precedenti e restituito nel 2024.

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Rigo M5 - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nel rigo M5 vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2024 in caso di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, di impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni. I redditi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

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Rigo M6 - Emolumenti arretrati di lavoro dipendente anni precedenti

Nel rigo M6 indicare nella colonna 1 (Reddito) l’importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

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Rigo M7 - Indennità e anticipazioni per cessazione rapporti

Nel rigo M7, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

  • nella colonna 1 (Anno), l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2024;
  • nella colonna 2 (Reddito nell’anno), l’importo delle somme percepite nell’anno;
  • nella colonna 3 (Reddito totale), l’ammontare complessivo dell’importo maturato.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 113).

Sezione IIA - Redditi soggetti a imposta sostitutiva

Rigo M31 - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nel rigo M31 indicare i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro D), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).

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Rigo M32 - Proventi delle obbligazioni non assoggettati a imposta sostitutiva

In tale rigo indicare gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.

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Rigo M33 - Proventi derivanti da depositi in garanzia

Nel rigo M33 va compilato per indicare i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell’anno 2024, maturati fino al 31 dicembre 2011 di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 7 del decreto-legge n. 323 del 1996 anche se abrogati dal comma 25, lettera b), dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

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Rigo M34 - Bonus e stock option

Ai compensi percepiti a titolo di bonus e stock options da dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, per la parte eccedente l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, si applica un’aliquota addizionale del 10% (art. 33 Dl n. 78/2010).

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Rigo M35 - Proventi da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Il rigo M35 va compilato dalle persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 49- bis, comma 5, del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171.

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Rigo M36 - Redditi da beni sequestrati

Il rigo M36 va compilato dal curatore giudiziario per dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.

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Rigo M37 - Compensi lezioni private

Il rigo M37 è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

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Rigo M38 - Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere

Il rigo M38 va compilato dai frontalieri svizzeri residenti in Italia, a cui non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, i quali possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 115).

Sezione IIB - Opzione per l’imposta sostitutiva pensionati esteri

Nella presente sezione devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1°gennaio 2019 dall’art. 24-ter del Tuir per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 117).

Sezione III A - Altri dati - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto

Nella Sezione III A va indicato l’ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nell’ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 118).

Sezione III B - Altri dati - Rivalutazione del valore dei terreni

Nella Sezione III B vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 118).

Sezione III C - Altri dati - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi

Nella presente sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2025

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2025 - pdf (da pagina 119).

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