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In generale il 730 precompilato si considera modificato se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti nella dichiarazione oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello 730 precompilato.


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Il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

  • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef
  • indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio
  • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
  • compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730
  • scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F
  • richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F.

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Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dalle Università relativi a contributi, tasse d'iscrizione e tasse regionali sostenute con riferimento all'immatricolazione e all'iscrizione a:

  • corsi di istruzione universitaria
  • corsi universitari di specializzazione
  • corsi di perfezionamento
  • master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati
  • corsi di dottorato di ricerca.

Sono incluse nella dichiarazione precompilata anche le spese sostenute per:

  • ricongiunzione di carriera
  • iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena
  • frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale
  • trasferimenti di ateneo
  • passaggi di corso
  • test d'ammissione.

Dal 2016, l'Agenzia acquisisce anche i dati dei rimborsi di spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università, nonché i dati dei rimborsi delle spese universitarie comunicati dal sostituto di imposta nella CU del contribuente nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - Art. 51 Tuir".


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No. L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione del 730 precompilato senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate. Se l'onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.


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Sì. In alcuni casi, questa informazione non è immediatamente disponibile: per esempio se manca un elemento essenziale (quale la destinazione d'uso di uno o più immobili posseduti), l'applicazione segnala che la dichiarazione non è liquidabile e viene indicato il quadro che deve essere completato a cura del contribuente. Il risultato finale della dichiarazione sarà poi disponibile dopo la necessaria integrazione del 730 e comunque prima dell'invio dello stesso.


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E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;

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Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus e degli altri enti iscritti al RUNTS è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione,  secondo  il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia.  In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di volontariato, invece, è applicabile una detrazione pari al 35% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente, in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Infine, per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è applicabile solamente una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata tra gli oneri deducibili.


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Le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS non possono più essere utilizzate dai soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021.

Per l’accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate le uniche modalità di accesso sono le seguenti:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

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E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;

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