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Possibile motivazione: risulta una comunicazione dell'ente previdenziale riguardante l'esistenza di contributi previdenziali e/o assistenziali e nella CU il datore di lavoro non ha evidenziato che ha già riconosciuto l'agevolazione relativa ai contributi.

Cosa fare: verificare se la deduzione sia già stata riconosciuta dal sostituto d'imposta. (datore di lavoro e/o ente pensionistico); in caso positivo eliminare o correggere il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.


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Possibile motivazione: oltre alla comunicazione dell'Inps, risulta che il datore di lavoro ha riconosciuto l'agevolazione relativa ai contributi.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, controllare che la deduzione non sia stata già riconosciuta dal sostituto d'imposta (datore di lavoro e/o ente pensionistico); quindi inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.


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Possibile motivazione: oltre alla comunicazione dell'ente previdenziale, risulta che il datore di lavoro ha riconosciuto l'agevolazione relativa ai contributi.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, controllare che la deduzione non sia stata già riconosciuta dal sostituto d'imposta (datore di lavoro e/o ente pensionistico); quindi inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: la contribuzione è stata corrisposta a un fondo in squilibrio finanziario e l'importo comunicato è superiore a 15.000 euro.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: presenza di più comunicazioni riferite allo stesso soggetto e trasmesse dal medesimo ente o da enti diversi con il medesimo identificativo di contratto
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.


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Sì. La fonte dei familiari a carico è la Certificazione unica. Pertanto, se la dichiarazione non lo contiene, deve essere inserito autonomamente dal contribuente. Nel caso del 730 precompilato questo inserimento non costituisce una modifica della dichiarazione.


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  • Possibile motivazione: il sostituto d'imposta ha trasmesso all'Agenzia più Certificazioni Uniche (CU).
    Cosa fare: verificare, eventualmente con il sostituto d'imposta, quale sia la certificazione corretta e inserire i dati mancanti nella dichiarazione.
  • Possibile motivazione: risultano più Certificazioni Uniche (CU) in cui è stata compilata la sezione relativa ai conguagli. Questa situazione si verifica nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a più di un sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio.
    Cosa fare: verificare se le operazioni di conguaglio hanno riguardato tutti i redditi e le ritenute delle Certificazioni Uniche (CU) rilasciate; è importante controllare che la somma di tali importi non contenga duplicazioni. Infine, inserire i dati mancanti nella dichiarazione.
  • Possibile motivazione: risultano più Certificazioni Uniche (CU) non correttamente conguagliate. I dati relativi al conguaglio riportati nella CU rilasciata dal sostituto d'imposta che lo ha effettuato non corrispondono ai dati riportati nella/e CU del/dei sostituto/i che ha/hanno erogato altri redditi interessati dal conguaglio.
    Cosa fare: verificare i dati riportati nelle singole CU e che le operazioni di conguaglio siano state effettuate correttamente. Infine, inserire i dati mancanti nella dichiarazione.

 


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No, in quanto queste informazioni (codice fiscale e denominazione) sono sufficienti all'Agenzia delle Entrate per comunicare al sostituto le somme che dovrà rimborsare o trattenere nella busta paga o nella rata di pensione.


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L’operatore sanitario, obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, è tenuto a comunicare anche la modalità (tracciata o non tracciata) con cui è avvenuto il pagamento della spesa sanitaria. Pertanto, in dichiarazione confluiranno solo le spese sostenute con strumenti tracciabili e quindi detraibili, con l’eccezione delle spese sostenute  per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e di quelle sostenute a fronte di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

I pagamenti sono tracciabili quando sono effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante carte  di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché  altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante


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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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Le Asl non sono tra i soggetti individuati, in base all’attuale normativa, tra quelli tenuti a trasmettere le spese per prestazioni veterinarie. L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 stabilisce, infatti, che i dati relativi alle prestazioni veterinarie devono essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari, per prestazioni riguardanti la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.


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Una situazione di disallineamento tra spese e rimborsi, che comporta la necessità per il contribuente di modificare la dichiarazione, può verificarsi nel caso in cui la cassa avente fini assistenziali abbia comunicato i dati dei rimborsi senza distinguere tra spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili a determinate condizioni oppure tra spese sanitarie e spese non sanitarie (per esempio nel caso di rimborsi relativi a fatture emesse da strutture socio-sanitarie in cui non sono distinte le spese sanitarie e le spese di comfort).

Un'altra ipotesi di disallineamento tra spese e rimborsi riguarda il caso in cui la cassa sanitaria non abbia distinto, nella comunicazione, la parte di rimborsi che riguarda le spese sanitarie riferite ai familiari dell'iscritto. In questa ipotesi, nella dichiarazione precompilata dell'iscritto non vengono riportati né le spese sanitarie né i rimborsi, mentre nel foglio riepilogativo vengono riportate le spese sanitarie da questi sostenute e tutti i rimborsi erogati dalla cassa.

 

In questo caso, se i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate sono fiscalmente a carico, il contribuente integra la dichiarazione riportando le spese sanitarie sostenute per sé e per i familiari a carico al netto dei relativi rimborsi. Se, invece, i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate non sono fiscalmente a carico, il contribuente riporta nella dichiarazione solo le spese sostenute per se stesso al netto dei relativi rimborsi.


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