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Premesso che per richiedere il beneficio del credito d’imposta Afa la persona fisica deve aver presentato telematicamente l’istanza all’Agenzia, l’importo del credito utilizzabile nella misura accolta sarà riportato nel foglio informativo del solo beneficiario, al fine di agevolarlo nella compilazione del rigo G15 del modello 730 oppure del rigo CR31 del modello Redditi, lasciando allo stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste per il beneficio fiscale. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. Se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico di altri le informazioni relative al credito d’imposta non sono riportate nel foglio informativo della dichiarazione del familiare di cui risulta a carico.
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Premesso che esistono diverse tipologie di detrazioni a favore dei contribuenti che vivono in un immobile oggetto di contratto di locazione come quelle relative ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71 codici 1, 2 e 4 e Rigo E72) e quelle alle spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (righi E8-E10 codice 18) e che nei dati presenti in Anagrafe tributaria non sono presenti le informazioni, che solo il contribuente stesso conosce, riferite alle condizioni soggettive che danno diritto alla fruibilità dell’una o dell’altra detrazione (per maggiori informazioni consulta le istruzioni al 730 ), nel foglio informativo della dichiarazione precompilata del soggetto che risulta locatario/conduttore/inquilino di un immobile ad uso abitativo, sono riportati elementi utili per la compilazione del modello, lasciando al contribuente stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste dalla legge per il beneficio fiscale.

In particolare, i dati del contratto di locazione riportati nel foglio informativo ed utilizzabili dal contribuente ai fini della compilazione del proprio modello 730, sono: estremi del contratto, tipologia di contratto a canone libero o convenzionale, numero di giorni, presenza di altri cointestatari del contratto di locazione o quota di possesso, importo del canone di locazione.


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L’erede per accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius, e poi inviarla, deve essere abilitato. A tal fine può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazione soggetti terzi” disponibile nell’Area Riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accedendo con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia). In alternativa può inviare, tramite PEC, la richiesta per ottenere l’abilitazione, sottoscritta con firma digitale. Qualora la richiesta sia redatta e sottoscritta su carta può essere inviata la copia informatica di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità, in allegato al messaggio PEC. Infine, può sempre recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di Erede o una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, se un erede, autorizzato all’accesso, ha già inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha visualizzata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzarla e stamparla, ma non possono effettuare le altre operazioni.Per consentire l’invio ad un altro erede abilitato, l’erede che ha già effettuato l’accesso deve prima “rinunciare” attraverso un’apposita funzionalità presente nell’applicativo web.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.


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I rimborsi effettuati dall’INPS nei tuoi confronti, per contributi precedentemente versati, sono riportati nel rigo D7 della tua dichiarazione precompilata, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. In particolare, sono individuati con il codice 4, che riguarda i rimborsi relativi a oneri per i quali in anni precedenti si è fruito della detrazione. Verifica di aver effettivamente usufruito di detta detrazione altrimenti puoi toglierli dalla tua dichiarazione

 


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Puoi consultare i dati della Certificazione Unica nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata con le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/fisconline), è possibile accedere direttamente alla sezione del Cassetto Fiscale in cui sono consultabili, tra le Dichiarazione fiscali, le CU pervenute all’Agenzia delle Entrate.


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Sei hai presentato la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” all’Agenzia delle entrate, nei termini e modalità previste, le informazioni relative al credito di imposta “Bonus acqua potabile”, sono riportare nella tua dichiarazione precompilata. L’ammontare del credito riportato è ottenuto applicando alle spese indicate nell’istanza presentata la percentuale prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, determinata sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate e ammontare complessivo delle spese agevolabili.


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Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto con appositi decreti la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riferiti ai rimborsi erogati a fronte di spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, ovvero tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Com’è noto, le spese sostenute e  “rimaste a carico” dei genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare (articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR). 

Qualora la CAI rimborsi, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per la predetta finalità, potrà essere considerato “rimasto a carico” e, conseguentemente, deducibile, il 50 per cento della differenza tra l’intera spesa sostenuta e il rimborso percepito.

Nell’ipotesi in cui il rimborso della CAI venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sia stato dedotto il 50 per cento della spesa sostenuta, si renderà necessario rideterminare la spesa effettivamente “rimasta a carico” e, quindi deducibile, restituendo parte del vantaggio fiscale fruito, con conseguente assoggettamento a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lett. n-bis), del Tuir) o ordinaria, della parte di spesa “non rimasta a carico” e dedotta.

Ciò considerato, l’importo comunicato dalla CAI, attribuito ad ogni genitore, ridotto alla metà, tenuto conto che solo il 50% dell’onere sostenuto è deducibile, non verrà riportato direttamente in dichiarazione ma verrà cautelativamente segnalato al contribuente, con apposito messaggio nel solo foglio informativo, quale possibile reddito da assoggettare a tassazione (separata od ordinaria). 

Qualora CAI non abbia indicato la quota di spettanza di ciascun genitore, l'importo riportato nel foglio informativo è quello erogato cumulativamente ad entrambi i genitori, ridotto alla metà (in ragione della deducibilità del solo 50% dell’onere). In questi casi ciascun genitore dovrà calcolare l’importo da inserire in dichiarazione considerando solo la quota di rimborso effettivamente ricevuta.

Partendo dall’importo riportato nel foglio informativo, deve essere riportata in dichiarazione la quota pari al beneficio fiscale fruito negli anni di sostenimento della spesa. Solo su tale somma sarà calcolata l’imposta da versare all’Erario, quale integrazione della minor imposta versata in periodi d’imposta precedenti.

Resta comunque in capo al contribuente verificare se ha usufruito del doppio beneficio.

Difatti, se il contribuente nell’anno in cui ha sostenuto la spesa non si avvale del beneficio fiscale, cioè non la deduce dal proprio reddito complessivo (per scelta o, ad esempio, perché in quell’anno non è tenuto a pagare alcuna imposta ai fini IRPEF), non sarà tenuto ad alcuna restituzione nel periodo d’imposta nel quale riceve il rimborso della spesa sostenuta.

 

ESEMPIO 1:

Spesa totale sostenuta: 10.000;

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022, a titolo di rimborso di oneri dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo dedotto in dichiarazione in anni precedenti (50% della spesa): 10.000/2= 5.000;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 5.000 – 1.500 = 3.500 (differenza sulla quale il contribuente ha usufruito di un doppio beneficio, cioè importo della spesa portata in deduzione, ma in seguito rimborsato dal C.A.I.) rappresenta la base imponibile da assoggettare a tassazione.

 

ESEMPIO 2:

Spesa totale sostenuta 10.000;

Spesa sostenuta nel 2018 per 7.000, ma non dedotta dal contribuente (per incapienza o perché l’onere non è stato inserito o presentata la dichiarazione);

Spesa sostenuta nel 2019 (o 2020) per 3.000 e dedotta in dichiarazione (50% della spesa): 3.000/2= 1.500;

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo effettivamente dedotto in dichiarazione in anni precedenti: 3.000/2= 1.500;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 1.500 – 1.500 = 0 in questo caso non si è verificato un doppio beneficio e pertanto nessun importo deve essere assoggettato a tassazione.

 

ESEMPIO 3:

Spesa totale sostenuta 10.000;

Spesa sostenuta nel 2018 per 7.000 e dedotta dal contribuente (50% della spesa): 7.000/2= 3.500;

Spesa sostenuta nel 2019 (o 2020)  per 3.000 ma non dedotta in dichiarazione (per incapienza o perché l’onere non è stato inserito o presentata la dichiarazione);

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo effettivamente dedotto in dichiarazione in anni precedenti: 7.000/2= 3.500;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 3.500 – 1.500 = 2.000 (differenza sulla quale il contribuente ha usufruito di un doppio beneficio, cioè importo della spesa portata in deduzione, ma in seguito rimborsato dal C.A.I.) rappresenta la base imponibile da assoggettare a tassazione.


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Nel caso di più "locazioni brevi" relative ad un stesso immobile o a più immobili indicate nella stessa CU o nel caso di più CU- locazioni brevi  trasmesse, se il locatore è proprietario dell'immobile (la casella "Locatore non proprietario" non è barrata) gli importi dei corrispettivi indicati nei righi della CU, in cui è indicato 2022 nel punto 4 “Anno”, sono sommati se si riferiscono allo stesso immobile. In particolare, nei casi più semplici (ad esempio nel comune ove si trova l'immobile locato, il locatore non possiede altri immobili), in dichiarazione precompilata l'importo dei corrispettivi è abbinato all'immobile presente nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi.

Nel caso in cui non è possibile tale abbinamento (dato che nella CU potrebbero non essere presenti tutti i dati per identificare in modo univoco l'immobile) è compilato un ulteriore rigo del quadro Redditi dei fabbricati senza compilare le caselle rendita e possesso. La mancanza di tale ultimi dati rende il quadro dei fabbricati non liquidabile. Il contribuente, al fine di rendere liquidabile il relativo quadro, deve  procedere  al corretto abbinamento del reddito derivante da locazione breve con l'immobile oggetto di locazione.

Si evidenzia che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

 


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Nella dichiarazione precompilata è inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati e gli interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all'Agenzia delle Entrate da Banche e Poste.

Al contrario, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni sono riportati solo nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” e per interventi di riqualificazione energetica.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione precompilata, non sa, per esempio, se il contribuente ha i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per ottenere le detrazioni.

Nel foglio riepilogativo, inoltre, sono riportati distintamente i bonifici relativi alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico, per interventi antisismici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche per la riduzione del rischio sismico, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” per l’installazione di colonnine di ricarica e le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati.

Infine, per quanto riguarda le spese sostenute, vengono riportate nella dichiarazione precompilata le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell'anno precedente.

Le informazioni relative agli interventi, eseguiti nell’anno d’imposta o in quelli precedenti, effettuati su parti comuni condominiali e i bonifici per gli interventi su parti comuni condominiali non sono presenti nella dichiarazione precompilata del contribuente deceduto prima o nel corso dell’anno d’imposta, considerato che queste spese possono essere portate in detrazione solo dagli eredi che detengono/possiedono l’immobile al 31/12 dell’anno di imposta. In ogni caso l’erede potrà visionare tali informazioni in una sezione ad hoc nell’applicativo web della dichiarazione precompilata del de cuius.


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Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli istituti scolastici relativi a:

  • tasse scolastiche
  • contributi obbligatori
  • contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, si tratta, ad esempio, delle spese per:
    • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi
    • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza)

La dichiarazione precompilata contiene, in ogni caso, le informazioni relative alle tasse scolastiche (versate per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi), versate con modello di pagamento F24, tali informazioni infatti sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non vengono quindi trasmesse dagli istituti scolastici.

Sono incluse, inoltre, nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata anche le erogazioni liberali effettuate, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Oltre alle spese, l’Agenzia delle entrate acquisisce anche i dati dei rimborsi delle stesse spese scolastiche e delle restituzioni delle erogazioni liberali agli istituti scolastici.


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