Chi presenta il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.
Se, invece, il contribuente modifica il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d’imposta - il controllo formale:
- non sarà effettuato con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
- è effettuabile per gli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, limitatamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Ricordiamo che in ogni caso, il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.