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Nella Certificazione Unica – Lavoro Autonomo, il codice A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) è utilizzato se il percipiente è titolare di Partita IVA.
La presenza del codice A, ZO, Q, R, S, T, U, W oppure l’assenza del codice nel punto 1 della Certificazione Unica – Lavoro Autonomo in assenza di partita IVA potrebbero indicare l’esistenza di una Certificazione non correttamente compilata.
Quindi, se nella CU – Lavoro autonomo è riportata una delle citate causali e non sei titolare di partita IVA, verifica che il reddito percepito rientri tra quelli da indicare nel Quadro D del modello 730 (ad esempio reddito di lavoro autonomo occasionale). In tal caso, fai correggere la Certificazione unica – Lavoro Autonomo che ti è stata rilasciata ed integra la dichiarazione prima di inviarla.
Si precisa che se nel punto 1 è indicato il codice ZO e nel punto 6 è presente il codice 22, nella Certificazione Unica – Lavoro Autonomo sono riportate somme esenti o che non costituiscono reddito, erogate anche a soggetti non titolari di partita IVA, che non devono essere indicate in nessun modello dichiarativo dato che non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.


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L’Agenzia riporta nella dichiarazione e/o nel foglio informativo le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai soggetti terzi e successivamente inviate dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.

Se alcune spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta non sono riportate né nel modello 730 precompilato, né nel foglio informativo possono essersi determinate le seguenti situazioni:

  • il soggetto che ha effettuato la prestazione non ha trasmesso i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria oppure li ha trasmessi ma successivamente ha comunicato che si trattava di informazioni non corrette che sono state quindi “cancellate”;
  • il Sistema Tessera Sanitaria ha applicato dei criteri cautelativi sui dati ricevuti per cui in alcune situazioni particolari i dati non sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate e non sono stati quindi utilizzati per le dichiarazioni precompilate. A titolo di esempio, tali situazioni particolari possono essere riferite a:
    • più documenti che riportano gli stessi dati (soggetto inviante, importo, cf del soggetto cui è effettuata la prestazione) e che appaiono quindi duplicati
    • emissione nell’anno di un numero molto elevato di documenti da parte della stessa struttura per lo stesso contribuente;
    • importi molto elevati per singolo contribuente inviati da poche strutture.

Ovviamente se le spese sono state effettivamente sostenute e risultano detraibili, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo tali importi negli appositi campi del modello.


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Dal 23 maggio è già possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 31 maggio è possibile modificare e integrare il modello Redditi, che può essere inviato dal 31 maggio al 30 novembre.


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Dal 31 maggio al 30 settembre è possibile accettare o modificare il 730 precompilato e presentarlo via web all'Agenzia delle Entrate. Dal 23 maggio è già possibile visualizzare e stampare il proprio 730 nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.


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Chi presenta il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

Se, invece, il contribuente modifica il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d’imposta - il controllo formale:

  • non sarà effettuato con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
  • è effettuabile per gli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, limitatamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Ricordiamo che in ogni caso, il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.


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  • Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di assicurazione.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare l'Assicurazione; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dal 730/2021 che ha determinato il totale o parziale disconoscimento dell’onere, relativo a un premio assicurativo, indicato nella dichiarazione del 2021 (redditi 2020).
  • Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: questo onere non risulta indicato nella dichiarazione del 2021 (redditi 2020).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta comunicato da parte dell’Assicurazione il versamento del premio superiore a 8.000 euro.
    Cosa fare: verificare la correttezza del dato trasmesso e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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  • Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di assicurazione.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare l'Assicurazione; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: rispetto a questa voce risulta un controllo documentale sulla dichiarazione del 2019 (redditi 2018).
  • Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dal 730/2021 che ha determinato il totale o parziale disconoscimento dell’onere, relativo a un premio assicurativo, indicato nella dichiarazione del 2021 (redditi 2020).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: questo onere non risulta indicato nella dichiarazione del 2021 (redditi 2020).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'Assicurazione ha comunicato l'esistenza di una cessione del contratto durante il periodo d'imposta 2021.
    Cosa fare: verificare la presenza della cessione del contratto e tener conto dell'intero ammontare del premio per applicare i limiti di detraibilità previsti dalla legge e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta comunicato da parte dell’Assicurazione il versamento del premio superiore a 8.000 euro.
    Cosa fare: verificare la correttezza del dato trasmesso e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi

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Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare in dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Pertanto le somme così percepite vanno indicate in dichiarazione nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C), mentre le ritenute subite devono essere indicate esclusivamente nel rigo F 13 (pignoramento presso terzi) del Quadro F (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 “reddito da fabbricati” per il quale la ritenuta può essere assente).
Poichè dalla CU – lavoro autonomo non si evince la tipologia di reddito a cui si riferisce l’erogazione della somma, i relativi dati contenuti CU di lavoro autonomo sono riportati nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione.
Quindi verifica la correttezza dei dati esposti e procedi alla compilazione della tua dichiarazione.


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Puoi consultare i dati della Certificazione Unica nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.
E’ disponibile nel tuo cassetto fiscale raggiungibile seguendo questo percorso: Consultazioni > Cassetto fiscale > Cassetto fiscale personale > Dichiarazioni fiscali > Certificazione Unica.
Per accedere nell’area riservata devi essere in possesso delle credenziali (SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/fisconline).


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Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di mutuo.
Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare la Banca; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: rispetto a questo onere risulta un controllo documentale sulla dichiarazione del 2019 (redditi 2018).
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: questo onere non risulta indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: l'interesse indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente risulta di importo inferiore rispetto a quello comunicato dalla Banca quest'anno e ricondotto ai limiti.
Cosa fare: controllare la documentazione ed eventualmente contattare la Banca per verificare l'importo detraibile, quindi inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: nella dichiarazione relativa all’anno precedente non è presente alcun immobile adibito ad abitazione principale.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: risulta che sono stati stipulati contemporaneamente due mutui: uno per acquistare l'abitazione principale e l'altro per costruirla e/o ristrutturarla.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dalla dichiarazione del 2021 (redditi 2020).
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: presenza di surroga nel contratto di mutuo e stipula del nuovo mutuo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, dopo aver ricondotto nei limiti di detraibilità la spesa, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: presenza di accollo nel contratto di mutuo e, quindi, stesso identificativo mutuo e intestatari diversi.
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, dopo aver ricondotto nei limiti di detraibilità la spesa, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Possibile motivazione: il contratto di mutuo è stato rinegoziato nel corso dell’anno 2021.
Cosa fare: controllare la documentazione in possesso per determinare l'importo detraibile, quindi inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.


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