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L’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), modificando la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia contenuta nell’articolo 12 del TUIR. Pertanto, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

L’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 è determinato secondo le vecchie regole mentre si applicano i nuovi criteri con riferimento al periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

La fonte di precompilazione del modello 730 con riguardo ai dati dei familiari a carico è la Certificazione Unica. Nello specifico, nella colonna “5” (n. mesi a carico) della dichiarazione 730 precompilata, è riportato il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (“12” se il familiare è stato a carico per tutto il 2022, “5” per un figlio nato nel mese di agosto 2022). Nella Colonna 9 (gennaio/febbraio) è riportato il numero di mesi per i quali spetta la detrazione.  Ciò premesso, a causa di una possibile anomalia riscontrata in alcune Certificazioni Uniche, nella colonna 5 (mesi a carico) del prospetto dei familiari della dichiarazione precompilata è stato riportato il valore 2 (o il valore 1), coincidente con il valore riportato nella colonna 9, anziché l’effettivo numero di mesi per cui il figlio è stato a carico del genitore nel corso dell’anno 2022.

La modifica o meno di tale valore, prima dell’invio della dichiarazione, generalmente non ha effetti sull’esito contabile della dichiarazione, con eccezione della casistica sotto riportata.

Per i residenti nella Provincia di Bolzano o nelle Regioni Campania, Puglia, Piemonte e Sardegna, il valore riportato in colonna 5 può incidere sull’ammontare dell’addizionale regionale dovuta, in quanto su tale valore, come risulta dall’esempio sotto riportato, sono calcolate alcune agevolazioni sull’addizionale regionale all’Irpef.

Esempio  Regione Sardegna

Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale, (rigo 71 mod. 730-3) non superiore ad euro 50.000,00 e con figli a carico di età inferiore a 18 anni, spetta una detrazione d'imposta di euro 200,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi di carico;

 

Caso 1 (figlio con mesi a carico 12)

primo rigo (F1) Mesi a carico 12 percentuale 50%

Detrazione spettante 200 x 12/12 x 50% = 100

Caso 2 (figlio con mesi a carico 2)

primo rigo (F1) Mesi a carico 2 percentuale 50%

Detrazione spettante 200 x 2/12 x 50% = 16,66

Ciò premesso, i residenti nelle regioni diverse da quelle sopra elencate, se riscontrano che non è corretto il numero dei mesi di carico per il figlio indicato nel prospetto del 730 precompilato, possono modificare tale dato oppure non variarlo. In entrambi i casi non ci sono conseguenze sul calcolo dell’Irpef e delle addizionali e comunque sulla compilazione della dichiarazione.

 Qualora il contribuente avesse già inviato la dichiarazione 730 precompilata con i valori errati, potrà eventualmente annullarla e inviarne una nuova entro il 20 Giugno 2023.

Oltre tale data, il contribuente potrà integrare la dichiarazione con:

  • MODELLO Redditi Persone fisiche 2023  (correttivo nei termini) entro il 30 Novembre 2023;
  • MODELLO Redditi Persone fisiche (dichiarazione integrativa) entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo.

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Premesso che per richiedere il beneficio del credito d’imposta Afa la persona fisica deve aver presentato telematicamente l’istanza all’Agenzia, l’importo del credito utilizzabile nella misura accolta sarà riportato nel foglio informativo del solo beneficiario, al fine di agevolarlo nella compilazione del rigo G15 del modello 730 oppure del rigo CR31 del modello Redditi, lasciando allo stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste per il beneficio fiscale. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. Se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico di altri le informazioni relative al credito d’imposta non sono riportate nel foglio informativo della dichiarazione del familiare di cui risulta a carico.
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Premesso che esistono diverse tipologie di detrazioni a favore dei contribuenti che vivono in un immobile oggetto di contratto di locazione come quelle relative ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71 codici 1, 2 e 4 e Rigo E72) e quelle alle spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (righi E8-E10 codice 18) e che nei dati presenti in Anagrafe tributaria non sono presenti le informazioni, che solo il contribuente stesso conosce, riferite alle condizioni soggettive che danno diritto alla fruibilità dell’una o dell’altra detrazione (per maggiori informazioni consulta le istruzioni al 730 ), nel foglio informativo della dichiarazione precompilata del soggetto che risulta locatario/conduttore/inquilino di un immobile ad uso abitativo, sono riportati elementi utili per la compilazione del modello, lasciando al contribuente stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste dalla legge per il beneficio fiscale.

In particolare, i dati del contratto di locazione riportati nel foglio informativo ed utilizzabili dal contribuente ai fini della compilazione del proprio modello 730, sono: estremi del contratto, tipologia di contratto a canone libero o convenzionale, numero di giorni, presenza di altri cointestatari del contratto di locazione o quota di possesso, importo del canone di locazione.


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Se hai ottenuto l’abilitazione all’accesso alla dichiarazione precompilata di un altro soggetto, accedi all’Area riservata utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) e, quindi, scegli di accedere alla dichiarazione precompilata per conto di un'altra persona.

Il modulo di richiesta di abilitazione della persona di fiducia, o dell’eventuale disabilitazione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è presentato:

  • a) dal soggetto interessato:
    • mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
    • in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia a ciò autorizzato, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale, sottoscritta con firma digitale oppure se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia informatica (p.e. scansione) di documento analogico (p.e. la richiesta compilata e firmata su carta) e corredata della copia informatica del documento di identità dell’interessato;
    • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presentando il modulo originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento dell’interessato
    • tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità;
  • b) dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato nel punto a) a causa di patologie,  presentando il modulo originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato d’impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti) sulla base del modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.

Il modulo per la richiesta di disabilitazione della persona di fiducia, può essere presentato dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal rappresentante legale o dall’erede è necessario allegare al modulo la documentazione attestante la propria condizione. La disabilitazione, a tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, può essere eseguita d’ufficio.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia, inoltre ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone e disabilitata al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell’anno solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti relativi alla dichiarazione precompilata ma non può effettuare altre operazioni.

L’abilitazione della persona di fiducia ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell'istanza. Tale termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.


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E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;
  • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).

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L’erede per accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius, e poi inviarla, deve essere abilitato. A tal fine può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazione soggetti terzi” disponibile nell’Area Riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accedendo con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia). In alternativa può inviare, tramite PEC, la richiesta per ottenere l’abilitazione, sottoscritta con firma digitale. Qualora la richiesta sia redatta e sottoscritta su carta può essere inviata la copia informatica di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità, in allegato al messaggio PEC. Infine, può sempre recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di Erede o una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, se un erede, autorizzato all’accesso, ha già inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha visualizzata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzarla e stamparla, ma non possono effettuare le altre operazioni.Per consentire l’invio ad un altro erede abilitato, l’erede che ha già effettuato l’accesso deve prima “rinunciare” attraverso un’apposita funzionalità presente nell’applicativo web.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.


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Premesso che per il periodo d’imposta 2022 il “Bonus” è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni degli anni precedenti, se è stato fruito per vacanze iniziate entro il 31 dicembre 2021 ma il pagamento è stato effettuato nei primi giorni del mese di gennaio 2022, l’agevolazione spetta al contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio (c.d. utilizzatore).

Pertanto, se l’utilizzatore è un familiare fiscalmente a carico di altri, affinché il “bonus” possa essere portato in detrazione nella dichiarazione di colui del quale è a carico, occorre che l’utilizzatore faccia anche parte dello stesso nucleo familiare ISEE della persona di cui risulta a carico.

Nel rigo E83 del 730 precompilato è inserito un importo pari al 20 per cento del Bonus Vacanze spettante al nucleo familiare (o al 20 per cento dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta).

In ogni caso, le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore.

Qualora l’importo della detrazione non fosse presente nel rigo E83, una volta verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione è possibile compilare autonomamente il rigo.


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Il “bonus vacanze” è utilizzabile:

  • per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico;
  • per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, lo stesso potrà essere restituito, senza sanzioni e interessi, modificando il rigo E83 della propria dichiarazione precompilata.
In particolare, nel modello 730 si dovrà cancellare quanto proposto al rigo E83 (Altre detrazioni) precompilato con il codice 3 e il relativo importo, e si dovrà compilare il rigo E83 indicando con il codice “4” l’importo dello sconto non spettante e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno. Ovviamente, il rigo non andrà compilato con il codice “3”, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%. Nel modello Redditi PF, dopo aver cancellato quanto proposto nel rigo RP83 con il codice 3 del modello Redditi precompilato, dovrà essere inserito l’importo da restituire, sempre con il codice 4, nel rigo RP83 (Altre detrazioni).


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Il “Bonus vacanze” è un contributo, riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Per il periodo d’imposta 2022 è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni degli anni precedenti, se è stato fruito per vacanze iniziate entro il 31 dicembre 2021 ma il pagamento è stato effettuato nei primi giorni del mese di gennaio 2022.

L’agevolazione consiste in un credito pari all’80 per cento dell’importo massimo spettante, fruibile sotto forma di sconto al momento del pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento (o 20% dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi.

Se hai utilizzato il bonus nei primi giorni del 2022, troverai l’importo della detrazione spettante nella tua dichiarazione dei redditi precompilata 2023, in particolare al rigo E83 del quadro E, con il codice 3. Queste informazioni sono state comunicate dalla struttura turistica ricettiva presso la quale è stato utilizzato il Bonus e sono disponibili anche nel tuo “Cassetto Fiscale”.

Inoltre, nel foglio informativo della tua dichiarazione 730, puoi trovare anche altri dati comunicati dal fornitore del servizio turistico, ed in particolare:

  • CF e denominazione della struttura turistica
  • Codice del Buono
  • Data di utilizzo
  • CF dell’utilizzatore
  • Importo della detrazione

Infine, qualora l’importo della detrazione non fosse presente nel rigo E83, una volta verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione, puoi compilare autonomamente il rigo.


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I rimborsi effettuati dall’INPS nei tuoi confronti, per contributi precedentemente versati, sono riportati nel rigo D7 della tua dichiarazione precompilata, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. In particolare, sono individuati con il codice 4, che riguarda i rimborsi relativi a oneri per i quali in anni precedenti si è fruito della detrazione. Verifica di aver effettivamente usufruito di detta detrazione altrimenti puoi toglierli dalla tua dichiarazione

 


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