Sì. Sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi per prestazioni non erogate e dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali.
Questi rimborsi vengono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie.
Ricordiamo, infatti, che non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:
- a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all'importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente
- a società di mutuo soccorso, che fino all'importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall'Irpef.