Appendice

Appendice 730

Appendice 730

 Codici catastali comunali - pdf

Abbreviazioni
Art. Articolo
A.s.l. Azienda Sanitaria Locale
Caf Centri di Assistenza Fiscale
c.c. Codice Civile
CU Certificazione unica
D.L. Decreto legge D.Lgs. Decreto legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
G.U. Gazzetta Ufficiale
Ici Imposta comunale sugli immobili
Imu Imposta municipale unica
Ires Imposta sul reddito delle società
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
Lett. Lettera
L. Legge
Mod. Modello
n. Numero
S.O. Supplemento ordinario
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi
UE Unione Europea

Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

Addizionale regionale casi particolari

La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

  • soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2020 non superiore ad euro 45.000. In tal caso, per usufruire dell’agevolazione, occorre indicare il codice ‘2’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;
  • contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2020 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dell’0,9, occorre indicare il codice ‘1’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice ‘1'.

La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti:

  • con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
  • con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;
  • ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell’aliquota agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2.

La Regione Liguria ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,23% a favore dei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere di età inferiore ai 45 anni nel 2018 che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e che la mantengono per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione. 

In tal caso, per fruire dell’aliquota agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 3.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

  •     a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  •     b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  •     c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2020 è pari al 11%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

  • alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE)), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
  • ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
    • primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
    • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
    • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

  • nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
  • negli altri comuni capoluoghi di provincia;
  • nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
  • nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

  1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
  2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
  3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone, con riferimento ai contratti di locazione stipulatifino al 31 dicembre 2019, che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2010, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2020.

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

15 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

  • Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2020 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge. Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di “primo figlio”. Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
  • Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso dell’anno 2020 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
  • Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2020. Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”. Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella “percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2020.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2020 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare,nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
  • Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

  • nella misura 19 per cento per i seguenti oneri
    •   – interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
    •   – interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di altri immobili;
    •   – interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
    •   – spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
    •  – erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
    •   – erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
    •   – erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
    •   – erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
    •   – costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
    •  – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
    •   – erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
  • nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
  • nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
  • nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)
  • nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
  • nella misura dell’80 e dell’85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
  • nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
  • nella misura del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistentiubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabiliper i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.

In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI;
  • gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;
  • bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1 lettera a), ultimo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  • indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, comma 12, primo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85, comma 3, primo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori marittimi (art. 10, comma 2, primo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27– art. 84, comma 7, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27– art. 84, comma 10, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 12, comma 1, secondo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020 , n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - art. 98, comma 1, secondo periodo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 17, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – Art. 84, comma 5, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dello spettacolo e per gli incaricati delle vendite (art. 15-bis, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 1, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 4, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
  • indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (art. 44-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge19 dicembre 2019, n. 157);
  • premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • interventi di bonifica dall’amianto;
  • sistemazione a verde.
  • recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

  • progettazione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
  • relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

  • per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

  • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  • le ritenute di acconto operate sui compensi;
  • l’imposta di bollo;
  • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui  alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione
autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

 

Spese sanitarie detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

Ad esempio: 

  • per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
    • – relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
    • – relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
  • per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730- 3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

  • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
    • – l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • – le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
    • – l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • – la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • – la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • – l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

    Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o  da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d’invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).
Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

  1. ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  2. agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  3. ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei veicoli, per consentire al disabile di guidare. Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

I non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l’acquisto di motoveicoli.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

  •     a)  prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
  •     b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  •     c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2019, si fa riferimento al decreto 11 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2020 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

  • Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Belgio - Germania - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Francia - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;
  • Australia - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • Canada - Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
  • Svizzera - Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall’istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dall’intermediario che le ha erogate.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Superbonus

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2021), spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno opiù accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari erelative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno diedifici in condominio (solo trainati).

L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via te-lematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sonostate definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8agosto 2020, prot. n. 283847e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come "trainanti o principali" gli interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi "trainati", invece, comprendono:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020, alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del 2020 e alle informazioni rese disponibili nell’apposita area tematica del sito web dell’agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

Tabella Codici Regione
Regione Codice
Abruzzo 01
Basilicata 02
Bolzano 03
Calabria 04
Campania 05
Emilia Romagna 06
Friuli Venezia Giulia 07
Lazio 08
Liguria 09
Lombardia 10
Marche 11
Molise 12
Piemonte 13
Puglia 14
Sardegna 15
Sicilia 16
Toscana 17
Trento 18
Umbria 19
Valle d'Aosta 20
Veneto 21

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il
31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:

  • partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

L’importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2020.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

  • tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
  • la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
  • la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato;
  • la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

  • dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
  • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF
REDDITO
(per scaglioni)
ALIQUOTA
(per scaglioni)
IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
    fino a euro 15.000,00 23 23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
    oltre a euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00
TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
RIGO CODICE DETRAZIONE (1)
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
E71 1
(colonna 1)
  • 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
2
(colonna 1)
  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
3
(colonna 1)
991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
4
(colonna 1)
  • 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72  
  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

  •     a)  800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
  •     b)  690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
  •     c)  690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (EURO)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

non superiore a euro 15.000

$$800 \ – \ { ( \ 110 \ X \ reddito \ complessivo ) \ (^2) \ (^3) \over 15.000}$$

da euro 15.001 a euro 29.000 690
da euro 29.001 a euro 29.200 700
da euro 29.201 a euro 34.700 710
da euro 34.701 a euro 35.000 720
da euro 35.001 a euro 35.100 710
da euro 35.101 a euro 35.200 700
da euro 35.201 a euro 40.000 690
da euro 40.001 a euro 80.000

$$690 \ X \ { ( \ 80.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 40.000}$$

oltre euro 80.000 0

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

  • 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

  • 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
  • 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO
N. FIGLI ETÀ FIGLI IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

1 età inferiore a 3 anni

$$1220 \ x \ { ( \ 95.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 95.000}$$

età non inferiore a 3 anni

$$950 \ x \ { ( \ 95.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 95.000}$$

2 età inferiore a 3 anni

$$1220 \ x \ { ( \ 110.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 110.000}$$

età non inferiore a 3 anni

$$950 \ x \ { ( \ 110.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 110.000}$$

3 età inferiore a 3 anni

$$1220 \ x \ { ( \ 125.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 125.000}$$

età non inferiore a 3 anni

$$950 \ x \ { ( \ 125.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 125.000}$$

4 età inferiore a 3 anni

$$1.420 \ x \ { ( \ 140.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 140.000}$$

età non inferiore a 3 anni

$$1.150 \ x \ { ( \ 140.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 140.000}$$

5 età inferiore a 3 anni

$$1.420 \ x \ { ( \ 155.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 155.000}$$

età non inferiore a 3 anni

$$1.150 \ x \ { ( \ 155.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 155.000}$$

oltre 5   L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°.
Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

$$750 \ x \ { ( \ 80.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 80.000} \ \ \ (^1)$$

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

non superiore a euro 8.000 1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 28.000

$$978 \ + \ { \ 902 \ x \ ( \ 28.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 20.000}$$

compreso tra euro 28.001 e 55.000

$$978 \ x \ { \ 55.000 \ - \ reddito \ complessivo \over 27.000}$$

oltre euro 55.000 0

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

non superiore a euro 8.000 1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000

$$1.297 \ + \ { \ 583 \ x \ ( \ 15.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 7.000}$$

compreso tra euro 15.001 e 55.000

$$1.297 \ x \ { \ 55.000 \ - \ reddito \ complessivo \over 40.000}$$

oltre euro 55.000 0
TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
non superiore a euro 4.800 1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000

$$1.104 \ x \ { \ 55.000 \ - \ reddito \ complessivo \over 50.200}$$

oltre euro 55.000 0
TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI
PAESI ALIQUOTA MASSIMA

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

(8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

(13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela 10%
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia 15%
Costa d'Avorio 15-18% (1)
Emirati Arabi, Moldova 5-15% (1)
Grecia 15-35% (3)
Malta 0-15% (4)
Mauritius 15-40% (5)
Georgia, Siria, Arabia Saudita 5-10% (6)
Armenia 5-10% (8)
Oman 5-15% (9)
Ghana, Lettonia 5-10% (7)
Islanda, Libano 5-15% (10)
Bielorussia, Slovenia 5-15% (11)
Thailandia 15-20% (12)
Qatar San Marino e Stati Uniti 5-15% (13)
India, Pakistan 25%
Trinidad e Tobago 20%

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE

NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2020”.

DATA FUSIONE NUOVI COMUNI NATI DAL 2016
ALL 1° GENNAIO 2020
DA FUSIONI DI COMUNI
CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE PROVINCIA COMUNI DI ORIGINE CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO M368 RN Ex Comune di MONTE COLOMBO F476
Ex Comune di MONTESCUDO F641
01/01/2017 ABETONE -CUTIGLIANO M376 PT Ex Comune di ABETONE A012
Ex Comune di CUTIGLIANO D235
01/01/2017 VALFORNACE M382 MC Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA G637
Ex Comune di FIORDIMONTE D609
01/01/2018 CASSANO SPINOLA M388 AL Ex Comune di CASSANO SPINOLA C005
Ex Comune di GAVAZZANA D941
01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI M394 CO Ex Comune di CASASCO D’INTELVI B942
Ex Comune di CASTIGLIONE D’INTELVI C299
Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI H830
17/02/2018 BORGO VENETO M402 PD Ex Comune di SALETTO H705
Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE I226
Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO F091
01/01/2019 BORGOCARBONARA M406 MN Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO B013
Ex Comune di CARBONARA SUL PO B013
01/01/2019 TORRE DE'PICENARDI L258 CR Ex Comune di CA' D'ANDREA B320
Ex Comune di TORRE DE'PICENARDI L258
01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO H883 MN Ex Comune di BIGARELLO A866
Ex Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA H883
01/01/2019 SALUZZO H727 CN Ex Comune di saluzzo h727
Ex Comune di CASTELLAR C140
30/01/2019 VALBRENTA M423 VI Ex Comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA B547
Ex Comune di CISMON DEL GRAPPA C734
Ex Comune di SAN NAZARIO I047
Ex Comune di VALSTAGNA L650
20/02/2019 LUISIANA CONCO M427 VI Ex Comune di CONCO C949
Ex Comune di LUSIANA E762

 

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2021".
DATA FUSIONE NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 2020 DA FUSIONI DI COMUNI CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE PROVINCIA COMUNI DI ORIGINE CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO M368 RN Ex Comune di MONTE COLOMBO F476
Ex Comune di MONTESCUDO F641
01/01/2017 ABETONE -CUTIGLIANO M376 PT Ex Comune di ABETONE A012
Ex Comune di CUTIGLIANO D235
01/01/2017 VALFORNACE M382 MC Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA G637
Ex Comune di FIORDIMONTE D609
01/01/2018 CASSANO SPINOLA M388 AL Ex Comune di CASSANO SPINOLA C005
Ex Comune di GAVAZZANA D941
01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI M394 CO Ex Comune di CASASCO D’INTELVI B942
Ex Comune di CASTIGLIONE D’INTELVI C299
Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI H830
17/02/2018 BORGO VENETO M402 PD Ex Comune di SALETTO H705
Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE I226
Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO F091
01/01/2019 BORGOCARBONARA M406 MN Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO B013
Ex Comune di CARBONARA SUL PO B013
01/01/2019 TORRE DE'PICENARDI L258 CR Ex Comune di CA' D'ANDREA B320
Ex Comune di TORRE DE'PICENARDI L258
01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO H883 MN Ex Comune di BIGARELLO A866
Ex Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA H883
01/01/2019 SALUZZO H727 CN Ex Comune di saluzzo h727
Ex Comune di CASTELLAR C140
30/01/2019 VALBRENTA M423 VI Ex Comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA B547
Ex Comune di CISMON DEL GRAPPA C734
Ex Comune di SAN NAZARIO I047
Ex Comune di VALSTAGNA L650
20/02/2019 LUISIANA CONCO M427 VI Ex Comune di CONCO C949
Ex Comune di LUSIANA E762

*Per quest’anno il contenuto della presente tabella è uguale a quello della tabella 11, nonostante ciò per omogeneità di esposizione con i precedenti anni, sono state mantenute due tabelle distinte.

 

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF
PARTITO POLITICO CODICE
Alternativa Popolare Z39
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista Z40
Azione S48
Cambiamo! S49
Centro Democratico A10
Democrazia Solidale - Demo. S A41
Federazione dei Verdi B30
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale C12
IDEA – Identità e Azione - popolo e libertà C35
Italia dei Valori C31
Italia Viva C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania D13
Lega per Salvini Premier D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE E14
Movimento politico Forza Italia F15
Movimento La Puglia in Più E32
Noi con l'Italia E50
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea L19
Partito Democratico M20
Partito Socialista Italiano R22
+ Europa R45
Possibile S36
Radicali Italiani S47
Sinistra Italiana T44
Stella Alpina U37
Su¨dtiroler Volkspartei W26
Union Valdôtaine Y27
UDC - Unione di centro Y29
Unione per il Trentino Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani Z38

 

SCADENZE* SOSTITUTO DI IMPOSTA
ENTRO IL 31 MARZO Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.
Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
ENTRO IL 15 GIUGNO Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
ENTRO IL 29 GIUGNO Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 20 giugno.
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
ENTRO IL 23 LUGLIO Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 30 settembre
ENTRO IL 10 NOVEMBRE Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interessenella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

 * I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo

 

SCADENZE* CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 15 GIUGNO Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
ENTRO IL 29 GIUGNO Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 20 giugno.
ENTRO IL 23 LUGLIO Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 30 settembre
ENTRO IL 10 NOVEMBRE Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

 * I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo

 

SCADENZE* CONTRIBUENTE
ENTRO IL 31 MARZO Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A PARTIRE DAL 10 MAGGIO Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
ENTRO IL 15 GIUGNO Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
ENTRO IL 29 GIUGNO Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
ENTRO IL 23 LUGLIO Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio
ENTRO IL 15 SETTEMBRE Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.
ENTRO IL 10 OTTOBRE Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
ENTRO IL 25 OTTOBRE Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
A NOVEMBRE Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.integrativa.
ENTRO IL 10 NOVEMBRE Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

 * I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo

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