Appendice
Appendice 730
Appendice 730
Codici catastali comunali - pdf
Art. | Articolo |
---|---|
A.s.l. | Azienda Sanitaria Locale |
Caf | Centri di Assistenza Fiscale |
c.c. | Codice Civile |
CU | Certificazione unica |
D.L. Decreto legge | D.Lgs. Decreto legislativo |
D.M. | Decreto Ministeriale |
D.P.C.M. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
D.P.R. | Decreto del Presidente della Repubblica |
G.U. | Gazzetta Ufficiale |
Ici | Imposta comunale sugli immobili |
Imu | Imposta municipale unica |
Ires | Imposta sul reddito delle società |
Irpef | Imposta sui redditi delle persone fisiche |
Iva | Imposta sul valore aggiunto |
IVAFE | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero |
IVIE | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero |
Lett. | Lettera |
L. | Legge |
Mod. | Modello |
n. | Numero |
S.O. | Supplemento ordinario |
Tuir | Testo unico delle imposte sui redditi |
UE | Unione Europea |
Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione
Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.
La deduzione, spetta a condizione che:
- l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia ca- rattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve pri- ma del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Mi- nistero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del con- tratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella conven- zione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, ovvero non sia superiore al mi- nore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o co-
Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.
Adozione di minori stranieri
È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.
Addizionale regionale casi particolari
La Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
- persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, 104, con un reddito imponibile per l’anno 2023 non superiore ad euro 50.000. In tal caso, per usufruire dell’agevolazione, occorre indicare il codice ‘2’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2023 non superiore ad euro 50.000. In questo caso qualora la persona con di- sabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si ap- plica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 000. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dell’0,9, occorre indicare il codice ‘1’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.
La Regione Marche ha previsto un’aliquota agevolata dell'1,23% per i con- tribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale re- gionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro. L’ali- quota agevolata dell’1,23% si applica alle condizioni previste e a prescindere dall’età dei figli portatori di handicap, fermo restando il limite di reddito che considera a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840, 51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Solo in que- st’ultima ipotesi va compilata, indicando il codice ‘1’, la casella “Casi parti- colari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Attività agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla pro- duzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti pre- valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fon- do, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b).
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Se il criterio di prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile non può essere rispettato a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l’imprenditore mantiene la qualifica di “imprenditore agricolo” fino alla ripresa dell’attività agricola e comunque per un periodo non superiore a tre anni purché si approvvigioni di prodotti agricoli del com- parto agronomico in cui opera e che questi prodotti siano acquistati in pre- valenza da altri imprenditori agricoli.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stes- sa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.
Calcolo delle plusvalenze
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.
A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2020 è pari al 11%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.
Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal Mi- nistero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Mini- stero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che aveva assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE)). In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con ali- quota del 23%).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Fino al 30 giugno 2023 queste particolari modalità di tassazione si appli- cano anche:
- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Spor- tvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia auto- noma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qua- lunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continua- tiva di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
Alle menzionate somme percepite dal 1 luglio 2023, invece, si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costi- tuiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di
15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del cal- colo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.
In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilet- tantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Comuni ad alta densità abitativa
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n.431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in lo- cazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in se- de locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei co- muni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pa- lermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti prece- denti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti pre- cedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni
Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abi- tativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiornamento pe- riodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile non rientri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE.
Condizioni per essere considerati residenti
Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
La circolare n. 304 del 2 dicembre 1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verifi- cato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
La circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 chiarisce che i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’arti- colo 2 del TUIR (come illustrati nel precedente paragrafo) e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart wor- king. In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suesposte condizioni di cui al- l’articolo 2 del Tuir.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle ana- grafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un re- gime fiscale privilegiato, individuati con DM 4 maggio 1999.
Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a sca- denza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del pro- cedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le im- poste pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la di- chiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, com- porterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile ri- determinato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il con- tribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiara- zione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giuri- sdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’im- posta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la ride- terminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di pre- scrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.
Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione
Se il contribuente non fa valere l’eccedenza risultante dalla precedente di- chiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rim- borso presentando un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell’anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Eventi eccezionali
I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai se- guenti codici:
- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, com- ma 2, della legge 23 febbraio 1999, 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che alla data del 26 novembre 2022, avevano la resi- denza nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del Decreto-legge del 3 dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, scadenti dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
- 3 per i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la resi- denza nei territori indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 61, del 1° giugno 2023, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, commi da 1 a 6 del citato decreto ha disposto la so- spensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari sca- denti dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023;
- 4 per i contribuenti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la resi- denza nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato indicati nell'allegato ‘A’ del decreto-legge 18 ottobre 2023, 145, con- vertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi il 2 novembre 2023, l’articolo 21-bis del citato decreto ha disposto il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023;
- 5 per i contribuenti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza nei comuni interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Lombardia a partire dal 4 luglio 2023, l’articolo 3, del de- creto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto la rimessione in termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023;
- 99 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale che vede coin- volti, oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria, anche i sostituti d’imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.
Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1
Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto “Familiari a carico” deve, comunque, essere compilata per consentire al sog- getto che presta l’assistenza fiscale l’applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest’ultimo se più fa- vorevole. Pertanto, se per il figlio non spettano le detrazioni per i figli a carico (ad esempio perché nato a maggio 2023), la casella F1 non va compilata. Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:
- Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo, con 21 anni o più, abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2023 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fi- scalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi, se ha 21 anni o più, esso assume la veste di “primo figlio”. Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, com- pilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fi- scale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
Se il secondo figlio ha meno di 21 anni, considerato che dal 1° marzo 2022 per questi figli non spettano più le detrazioni per figli a carico, oc- correrà compilare una sola casella F1 e, pertanto, verrà compilato un solo prospetto del modello.
In particolare, nel rigo 2 del prospetto dei familiari a carico, oltre a barrare la casella F1 e indicare la lettera C nella colonna 7, nella colonna 4 oc- correrà indicare il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio. Nella colonna 5 andrà indicato il numero dei mesi per cui è stato a carico (7) e nella colonna 10 il numero 5.
Nel rigo 3 andrà barrata la casella F e nella colonna 7 andrà indicata la percentuale di detrazione spettante. Nella colonna 4 andrà indicato il co- dice fiscale del secondo figlio; nella colonna 5 il numero dei mesi per cui è stato a carico (12). La colonna 10 non andrà compilata poiché da marzo in poi, per lui, non spettano più le detrazioni per figli a carico. - Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.
Qualora nel corso dell’anno 2023 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del pro- spetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispon- dente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il nu- mero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percen- tuale di spettanza (100%). Se il figlio ha avuto 21 anni o più per tutto il 2023, in entrambi i prospetti occorre compilare anche la colonna 10.
- Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a ca- rico nel corso del mese di luglio dell’anno 2023.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio, se a luglio risulta aver compiuto 21 anni o più, possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere pre- sente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.
Per il primo figlio (con 21 anni o più) occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed in- dicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secon- do rigo in cui nella casella “percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2023.
Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, peri- colanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una pro- cedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la va- riazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli or- gani comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni suc- cessivi; ciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto uti- lizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l’im- mobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità to- tale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia ve- rificato nel corso del 2023 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di co- lonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.
Indennità di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espro- priazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizza- zioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un prov- vedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane al- l’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pub- blica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e suc- cessive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le in- dennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comun- que riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione co- attiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce “Calcolo delle plusvalenze”. Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, es- sere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato. Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.
Lottizzazione
Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plu- svalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall’art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n.3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal fraziona- mento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione con- temporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione del- le opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell’insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che defi- nisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il fraziona- mento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro ca- ratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad ele- menti riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale
L’art. 15 del Tuir prevede che si detrae dall’imposta lorda, e fino alla con- correnza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammon- tare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri so- stenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti re- sidenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità eu- ropea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei re- gistri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il con- tribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il pos- sesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’im- mobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo effet- tivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il li- mite di 2.582,28 euro, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui al- l’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in ma- teria edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il ter- mine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costru- zione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di sti- pula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a ri- chiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni ammini- strative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell’immobile stesso. Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spe- se relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammon- tare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro D
Oneri sostenuti dalle società semplici
I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:
- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri
- – interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- – interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di altri immobili;
- – interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- – spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- – erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- – erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- – erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- – erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- – costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
- – erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
- nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
- nella misura del 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di re- cupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde);
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mo- bili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali è pre- vista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 50, 65, 70, 75, 80, 85 e 110 per cento per le spese so- stenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
- nella misura dell’80 e dell’85 per cento per le spese sostenute per gli in- terventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
- nella misura del 50, 55, 65, 70, 75 e 110 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- nella misura del 90 e 60 per cento le spese sostenute fino al 2022 e riguar- danti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, 1444;
- nella misura del 50 e 110 per cento per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- nella misura del 75 e del 110 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.
Periodo di lavoro - casi particolari
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che preve- dono prestazioni “a giornata” (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agri- coli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti
di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali ap- plicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all’unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accade- mico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l’indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l’indennità di disoccupazione.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a ti- tolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa ca- tegoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati di- chiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che deri- vano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella per- dita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II “Redditi soggetti a tassazione separata” del quadro D al rigo D7.
Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva
Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un sog- getto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell’imposta sosti- tutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).
Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:
- gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non Per tali categorie di redditi non è prevista l’opzione per la tas- sazione ordinaria;
- i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mo- biliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento;
- i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i pro- venti derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corri- sposti da soggetti non residenti;
- i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di as- sicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come pre- visto dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
- i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i pro- venti stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
- gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c e c- bis) dell’art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in parte- cipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;
- altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mo- biliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ri- tenuta a titolo d’imposta.
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie cor- risposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Co- stituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva pres- so l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servi- zio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
Sono altresì esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della 29 dicembre 1988, n. 544;
- l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi dive- nuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità cor- risposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della crimi- nalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle univer- sità, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al de- creto legislativo 6 marzo 2017, 40;
- gli assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti ita- liani di cultura all’estero (art. 38-bis, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122);
- bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 357, legge 30 dicembre 2021, 234);
- somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei di- ritti dell’uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disa- bilità (art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, comma 1016, legge 30 dicembre 2020, 178);
- il buono per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico(art. 4, decre- to-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, 23);
- il d. bonus vista (art. 1, commi da 437 a 439, legge 30 dicembre 2020, 178).
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province auto- nome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 no- vembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per at- tività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo com- plessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non- ché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fon- dazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, 232);
- per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea as- soluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul la- voro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Direzione Cen- trale Grandi Contribuenti e Internazionale – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un’autocertificazione nella quale viene di- chiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni pre- cedenti non deve essere riprodotta.
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del con- tratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite im- mobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (in- crementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la con- versione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della prov- vista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente origi- nario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.
Società semplici e imprese familiari in agricoltura
Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei red- diti, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale compila il Mod. 730, in- dicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI So- cietà di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità pre- viste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell’assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costi- tuzione dell’impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’im- presa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.
Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del red- dito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
La detrazione d’imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel terri- torio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recu- pero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o de- tentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modi- ficazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in al- cune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall’amianto;
- sistemazione a verde;
- recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le con- cessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la si- curezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in rela- zione alla quale s’intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a fa- vore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. n. 449 del 1997.
Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l’imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio
Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga co- munque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bo- nifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l’apposito modulo predisposto dalla banca o dall’ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.
Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i docu- menti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunica- zione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell’Ici; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; comunicazione preven- tiva all’Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l’invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di co- municazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non neces- sariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l’esecuzione dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico ban- cario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di co- municazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli in- terventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adem- piuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fi- scale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contito- lare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici infor- matici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunica- zione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un cer- tificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La de- trazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescri- zione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplifi- cativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, map- pe concettuali,
Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esem- pio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione in- terpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici infor- matici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunica- zione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un cer- tificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La de- trazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescri- zione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplifi- cativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, map- pe concettuali,
Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esem- pio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione in- terpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
Spese sanitarie detraibili
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a In caso di ri- covero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio ap- parecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spe- sa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrasse- gnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia );
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu- sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali soprae- lencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la fi- gura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circo- lare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la do- cumentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
Ad esempio:
- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
- relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il co- dice fiscale del destinatario dei medicinali;
- relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’aper- tura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e le- gali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, inte- state alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile ri- sulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integra- zione del soggetto con certificazione d’invalidità ai sensi dell’art. 3 della n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal me- dico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commis- sione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni medi- che pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di conces- sione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indica- zione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero au- tocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730- 3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state so- stenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spe- se attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichia- razione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la di-
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da con- servare si rinvia alla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conser- vata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che dan- no diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in in- glese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
Spese sanitarie per persone con disabilità
Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per: – l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso re- sta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche del- la detrazione del 50 o del 75 o del 90 o del 110 per cento per le spese so- stenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architet- toniche (righi da E41 a E53)
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione delle persone disabili riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese soste- nute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio tele- matico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle sud- dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la pa- tologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, devono risultare dalla cer- tificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche inca- ricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d’invali- dità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabi- lire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fi- scali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e, dal 17 lu- glio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’au- tosufficienza delle persone con disabilità. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma este- sa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” e indica, nella par- te relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della leg- ge n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art. 6 della legge n. 488/1999 e art. 50 della legge n. 342/2000).
Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere ine- quivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autovei- coli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
- ai soggetti con disabilità psichica o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ai soggetti con
Il requisito per fruire della detrazione è una disabilità grave, così come de- finita dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patolo- gie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita ca- pacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richie- dendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certi- ficazione aggiuntiva da cui risulti che la disabilità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 1997. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nel- l’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello
Qualora a causa della natura della disabilità i veicoli necessitino di adatta- menti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as- soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo- mento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sotto- scrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità mo- torie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie perma- nenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei veicoli, per consentire alla persona disabile di guidare. Invece, per le per- sone disabili con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al tra- sporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - 53).
Le persone non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l’acquisto di motoveicoli.
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a);
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a bat- teria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c);
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determi- nate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f);
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati perma- nentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop- pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop- pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che ri- guardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o prove- nienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1) Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro
2) Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abroga- zione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del nuovo comma 8-bis del- l’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggior- nano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decre- to del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2023, al de- creto 28 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 mar-
zo 2023.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro di- pendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2023 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
3) Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivi- sione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previ- denziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionisti- co. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposi- zioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pub- blici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:
- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassa- zione solo in Italia;
- Belgio - Germania - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tas- sazione solo in Italia;
- Francia - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza so- ciale” sono imponibili in entrambi gli Stati;
- Australia - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assog- gettate a tassazione solo in Italia;
- Canada - Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- Svizzera - Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il con- tribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assog- gettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall’istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensio- namento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere di- chiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dall’inter- mediario che le ha
4) Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti resi- denti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chie- dere il credito per l’imposta pagata all’estero.
Superbonus
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2023 - legge 29 dicembre 2022, n. 197 e modificato dal decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 e dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38), spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici inter- venti, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condomi- niali o di edifici in condominio. La detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per interventi avviati dal 1° gennaio dello stesso anno e nella misura del 110 per cento nel caso ricorrano de- terminate condizioni.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ul- teriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 la detrazione Superbonus spetta nella percentuale del 90 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con riferi- mento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La detrazione si applica anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni le- gislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (T.U. edilizia).La detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
La detrazione si applica nella misura del 90 per cento anche alle spese so- stenute entro il 31 dicembre 2023, per interventi avviati dal 1° gennaio 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non su- periore a 15.000 (per la determinazione del reddito di riferimento v. la voce d’appendice “Superbonus – reddito di riferimento”).
L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, spese per interventi di riqualifi- cazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patri- monio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli inter- venti che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corri- spettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, an- ticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva ces- sione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri in- termediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di suc- cessiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via te- lematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, 30 marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot.196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1° dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873 e 10 giugno 2022, prot. n. 202205. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe disposte dall’articolo 2, commi da 1-bis a 1-quater del DL 11/2023 (vedi la successiva voce ‘Superbonus - deroghe al divieto di cessione o sconto)
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, se- condo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come "trainanti o principali" i seguenti interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipen- dente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita al- l'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im- pianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria su- gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'in- terno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-sep- ties dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Gli interventi "trainati", invece, comprendono:
- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico in- dicati nell'articolo 14 del decreto legge 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun in- tervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Rientrano tra gli interventi “trainati” (art. 1, comma 66, lettera d), legge 30 dicembre 2020, n. 178) anche le spese sostenute per gli interventi di ab- battimento delle barriere architettoniche se sostenute congiuntamente alle spese di:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipen- dente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita al- l'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im- pianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria su- gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'in- terno di edifici plurifamiliari;
Le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architet- toniche sono considerati interventi “trainati” anche se sostenute congiunta- mente alle spese per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto- legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) (art. 33, comma 1, lettera a) del de- creto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabiliz- zate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizza- zione e al completamento dei suddetti interventi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020, alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del 2020, alla circolare n. 16/E 2021, alla risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, alle circolari
n. 19/E del 27 maggio 2022, n. 23/E del 23 giugno 2022 e n. 28/E del 25 luglio 2022, alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, alla risoluzione n. 77/E del 15 dicembre 2022, alle circolari n. 13/E del 13 giugno 2023 e n. 27/E del 7 set- tembre 2023 e alle informazioni rese disponibili nell’apposita area tematica del sito web dell’agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe disposte dall’articolo 2, commi da 1-bis a 1-quater del D.L. n. 11 del 2023.
In particolare, è stato possibile continuare a esercitare l’opzione per lo scon- to in fattura e per la cessione dei crediti d’imposta per:
- le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizza- zione degli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle bar- riere architettoniche di cui ai codici 21 e 22 da indicare nella colonna 1 dei righi da E41 a E43;
- gli interventi Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomin.Per entrambi questi interventi edilizi, iniziati in data antecedente al- l’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, ai fini dell’ap- plicazione della deroga in commento, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli inter- venti comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per tali interventi la possibilità di fruire dello sconto in fatturo o della ces- sione del credito derivante dal Superbonus è stata prorogata ulterior- mente per i casi in cui l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata fino al 29 dicembre 2023;
- con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le spese relative agli interventi già rientranti nelle age- volazioni Superbonus di cui al precedente numero 2, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali, al 17 febbraio 2023, risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati;
- le spese sostenute per gli interventi diversi da quelli Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario;
- siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, devono essere forniti dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei la- vori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a pro- prietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR);
- restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ri- guardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ri- strutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3, del TUIR);
- interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ri- strutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei la- vori provvedano alla successiva rivendita (articolo 16, comma 1-septies, del D.L.. n. 63 del 2013)
- gli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione
È infine prevista una deroga esclusivamente di carattere soggettivo per i seguenti soggetti:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (articolo 119, comma 9, lettera c, del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, c.d. Decreto Rilancio);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa (articolo 119, comma 9, let- tera d, del Decreto Rilancio);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 del de- creto legislativo 4 dicembre 1997, 460, organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del Decreto Rilancio).
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n.27/E del 7 settembre 2023. Dal 30 dicembre 2023, a differenza di quanto indicato al punto 3 del prece- dente elenco, la cessione del credito e lo sconto in fattura si applicano esclu- sivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti già presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (art. 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212).
Superbonus – Reddito di riferimento
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b). dell’articolo 119, del decreto legge n.34 del 2020, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità im- mobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contri- buente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro. Sulla base di tale di- sposizione normativa il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sosteni- mento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal sog- getto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del citato articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la tabelle 1-bis, allegata al decreto n. 34 del 2020. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n.13/E del 13 giugno 2023.
Regione | Codice |
---|---|
Abruzzo | 01 |
Basilicata | 02 |
Bolzano | 03 |
Calabria | 04 |
Campania | 05 |
Emilia Romagna | 06 |
Friuli Venezia Giulia | 07 |
Lazio | 08 |
Liguria | 09 |
Lombardia | 10 |
Marche | 11 |
Molise | 12 |
Piemonte | 13 |
Puglia | 14 |
Sardegna | 15 |
Sicilia | 16 |
Toscana | 17 |
Trento | 18 |
Umbria | 19 |
Valle d'Aosta | 20 |
Veneto | 21 |
Utili e proventi equiparati prodotti all'estero
Per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero.
A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il 31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:
- partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o lo- calizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.
L’importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate al- l’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desu- mibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2023.
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un cre- dito d’imposta per le imposte pagate all’estero, è utile precisare che:
- tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate al- l’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito com- plessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pa- gate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha con- corso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.
Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni sti- pulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato con- traente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d’impo- sta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno spe- cificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tas- sazione nella misura convenzionale.
Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo me- dia attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rap- porto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Co- mune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le va- riazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della va- riazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, in- dicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione
grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere pre- sentata direttamente dall’affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la de- nuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).
REDDITO (per scaglioni) |
ALIQUOTA (per scaglioni) |
IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
fino a euro | 15.000,00 | 23 | 23% sull'intero importo | |||
oltre euro | 15.000,00 | e fino a euro | 28.000,00 | 25 | 3.450,00 + 25% parte eccedente | 15.000,00 |
oltre euro | 28.000,00 | e fino a euro | 50.000,00 | 35 | 6.700,00 + 35% parte eccedente | 28.000,00 |
oltre a euro | 50.000,00 | 43 | 14.400,00 + 43% parte eccedente | 50.000,00 |
RIGO | CODICE | DETRAZIONE (1) |
---|---|---|
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. | ||
E71 | 1 (colonna 1) |
|
2 (colonna 1) |
|
|
4 (colonna 1) |
|
|
E72 |
|
TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.
REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (EURO) | |
---|---|---|
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali. |
||
non superiore a euro 15.000 |
$$800 \ – \ { ( \ 110 \ X \ reddito \ complessivo ) \ (^2) \ (^3) \over 15.000}$$ |
|
da euro 15.001 a euro 29.000 | 690 | |
da euro 29.001 a euro 29.200 | 700 | |
da euro 29.201 a euro 34.700 | 710 | |
da euro 34.701 a euro 35.000 | 720 | |
da euro 35.001 a euro 35.100 | 710 | |
da euro 35.101 a euro 35.200 | 700 | |
da euro 35.201 a euro 40.000 | 690 | |
da euro 40.001 a euro 80.000 |
$$690 \ X \ { ( \ 80.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 40.000}$$ |
|
oltre euro 80.000 | 0 |
TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO
Dal mese di marzo 2022 la detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli a carico con 21 anni o più.
Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed ef- fettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.
Figli fino a 21 anni |
0 |
Figli con 21 anni o più |
950 |
La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. |
$$750 \ x \ { ( \ 80.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 80.000} \ \ \ (^1)$$ |
La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.
REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
---|---|
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato. (4) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.. |
|
non superiore a euro 15.000 | 1.880 (3) |
compreso tra euro 15.001 e 28.000 |
$$1910 \ + \ { \ 1190 \ x \ ( \ 28.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 13.000}$$ |
compreso tra euro 28.001 e 50.000 |
$$1910 \ x \ { \ 50.000 \ - \ reddito \ complessivo \over 22.000}$$ |
oltre euro 50.000 | 0 |
La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo
REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
---|---|
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. (4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro. |
|
non superiore a euro 8.500 | 1.955 (3) |
compreso tra euro 8.501 e 28.000 |
$$700 \ + \ { \ 1255 \ x \ ( \ 28.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 19.500}$$ |
compreso tra euro 28.001 e 50.000 |
$$700 \ x \ { \ 50.000 \ - \ reddito \ complessivo \over 22.000}$$ |
oltre euro 50.000 | 0 |
REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
---|---|
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro. |
|
non superiore a euro 5.500 | 1.265 |
compreso tra euro 5.501 e 28.000 |
$$500 \ + \ { \ 765 \ x \ ( \ 28.000 \ - \ reddito \ complessivo ) \over 22.500}$$ |
compreso tra euro 28.001 e 50.000 | $$500 \ x \ { \ 50.000 \ - \ reddito \ complessivo \over 22.000}$$ |
oltre euro 50.000 | 0 |
PAESI | ALIQUOTA MASSIMA |
---|---|
Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare “Fiscalità internazionale” e quindi “Convenzioni e accordi”.
|
|
Kuwait | 5% |
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela | 10% |
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia | 15% |
Egitto | 20% (1) |
Costa d'Avorio | 15-18% (2) |
Emirati Arabi, Moldova | 5-15% (3) |
Grecia | 15-35% (4) |
Malta | 0-15% (5) |
Mauritius | 15-40% (6) |
Georgia, Siria, Arabia Saudita | 5-10% (7) |
Armenia | 5-10% (8) |
Oman | 5-10% (9) |
Ghana, Lettonia | 5-15% (10) |
Islanda, Libano | 5-15% (11) |
Bielorussia, Slovenia | 5-15% (12) |
Thailandia | 15-20% (13) |
Qatar San Marino e Stati Uniti | 5-15% (14) |
India, Pakistan | 15%-25% (15) |
Trinidad e Tobago | 10%-20% (16) |
Giappone | 10%-15% (17) |
Colombia | 5%-15% (18) |
Giamaica | 5%-10% (19) |
Panama | 5%-10% (20) |
DATA FUSIONE | NUOVI COMUNI NATI DAL 2018 ALL 1° GENNAIO 2023 DA FUSIONI DI COMUNI |
CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE | PROVINCIA | COMUNI DI ORIGINE | CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | TORRE DE’ PICENARDI | L258 | CR | Ex comune di CA' D'ANDREA | F476 |
Ex comune di TORRE DE' PICENARDI | L258 | ||||
01/01/2019 | SALUZZO | H727 | CN | Ex comune di SALUZZO | H727 |
Ex comune di CASTELLAR | C140 |
DATA FUSIONE | NUOVI COMUNI NATI DAL 2018 AL 2022 DA FUSIONI DI COMUNI | CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE | PROVINCIA | COMUNI DI ORIGINE | CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | TORRE DE’ PICENARDI | L258 | CR | Ex comune di CA' D'ANDREA | F476 |
Ex comune di TORRE DE' PICENARDI | L258 | ||||
01/01/2019 | SALUZZO | H727 | CN | Ex comune di SALUZZO | H727 |
Ex comune di CASTELLAR | C140 |
*Per quest’anno il contenuto della presente tabella è uguale a quello della tabella 11, nonostante ciò per omogeneità di esposizione con i precedenti anni, sono state mantenute due tabelle distinte.
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | LIMITE DI SPESA 110% | LIMITE DI SPESA CON COLONNA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110% |
---|---|---|---|---|
5 |
Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3 |
96.000 |
96.000 |
144.000 |
6 |
Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio aduna classe di rischio inferiore |
|||
7 |
Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore |
|||
8 |
Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) |
Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) |
Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) |
9 |
Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore |
Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) |
Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) |
Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) |
10 |
Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
96.000 |
96.000 |
144.000 |
11 |
Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore |
|||
16 |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esi- stenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento ter- mico delle superfici opache (codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E) o di so- stituzione degli impianti di climatizzazione (codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11) |
|
48.000 |
|
17 |
Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16 |
|
48.000 |
|
18 |
Quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 |
|
48.000 |
|
20 |
Interventi di eliminazione delle barriere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi fi- nalizzati al risparmio energetico), salvo che l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al ri- sparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali |
96.000 |
96.000 |
|
1 Il limite di spesa è annuale (salvo che si tratti di lavori che sono la prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti) e riguarda il singolo immobile. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio manutenzione straordinaria e sismabonus), il limite di spesa è unico in quanto riferito all’immobile. |
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE(in euro) | Limite di spesa SUPERBONUS |
Limite di spesa CASELLA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA |
---|---|---|---|---|
30 |
Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari |
|
50.000 |
75.000 |
31 |
Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini |
|
Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari) |
Quota parte di (euro 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 45.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari) |
32 |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sosti- tuzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti |
|
Quota parte di (euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari) |
Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 22.500 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari) |
33 |
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità im- mobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti |
|
30.000 |
45.000 |
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE(in euro) | Limite di spesa SUPERBONUS |
Limite di spesa CASELLA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA |
---|---|---|---|---|
2 |
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di fi- nestre comprensive di infissi) |
60.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e ri- ferite allo stesso immobile) |
• 90%: 66.667 • 110%: 54.545 |
• 90%: 100.000 • 110%: 81.817 |
3 |
Intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari |
60.000 |
• 90%: 66.667 • 110%: 54.545 |
• 90%: 100.000 • 110%: 81.817 |
4 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale |
30.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e ri- ferite allo stesso immobile) |
• 90%: 33.333 • 110%: 27.273 |
• 90%: 49.999 • 110%: 40.909 |
5 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs. 311/2006 |
60.000 |
• 90%: 66.667 • 110%: 54.545 |
• 90%: 100.000 • 110%: 81.817 |
6 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizza- zione invernale a biomasse |
30.000 |
• 90%: 33.333 • 110%: 27.273 |
• 90%: 49.999 • 110%: 40.909 |
7 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto |
|
|
|
12 |
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi |
60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile) |
• 90%: 66.667 • 110%: 54.545 |
• 90%: 100.000 • 110%: 81.817 |
13 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A |
30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile) |
• 90%: 33.333 • 110%: 27.273 |
• 90%: 49.999 • 110%: 40.909 |
14 |
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori |
100.000 |
• 90%: 111.111 • 110%: 90.909 |
• 90%: 166.666 • 110%: 153.846 |
16 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa |
15.000 |
• 90%: 16.667 • 110%: 13.636 |
• 90%: 25.000 • 110%: 20.454 |
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
---|
1 |
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse) |
100.000 |
153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
2 |
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) |
60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile) |
92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
3 |
Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari |
60.000 |
92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
4 |
Sostituzione di impianti di climatizzazio- ne invernale |
30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile) |
46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
5 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs. 311/2006 |
60.000 |
92.307,69 |
Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
6 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse |
30.000 |
46.153,84 |
Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
7 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto |
|
|
Dal 2016 al 5 ottobre 2020 |
14 |
Acquisto e posa in opera di micro-coge- neratori |
100.000 |
153.846,15 |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
16 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto |
15.000 |
23.077 |
Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2023 |
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
---|---|---|---|
8 |
Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti |
Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 2017 al 31 dicembre 2023 |
9 |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti |
Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 2017 al 31 dicembre 2023 |
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
---|---|---|---|
10 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico |
Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
11 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico |
Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
---|
12 |
Acquisto e posa in opera di finestre com- prensive di infissi |
60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile) |
120.000 |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
13 |
Sostituzione di impianti di climatizzazio- ne invernale con caldaie a condensazio- ne almeno pari alla classe A |
30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile) |
60.000 |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
5 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/2006 |
60.000 |
120.000 |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
6 |
Acquisto e posa in opera di impianti di cli- matizzazione invernale a biomasse |
30.000 |
60.000 |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
PARTITO POLITICO | CODICE |
---|---|
Azione | S48 |
Cambiamo! | S49 |
Centro Democratico | A10 |
Coraggio Italia | A52 |
Democrazia Solidale - Demo. S | A41 |
Federazione dei Verdi | B30 |
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | C12 |
Italia dei Valori | C31 |
Italia Viva | C46 |
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania | D13 |
Lega per Salvini Premier | D43 |
L' Italia c'è | D57 |
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE | E14 |
Movimento 5 Stelle | E54 |
Movimento Politico Forza Italia | F15 |
Noi Moderati | E50 |
Partito Autonomista Trentino Tirolese | K18 |
Partito Democratico | M20 |
Partito Socialista Italiano | R22 |
+ Europa | R45 |
Possibile | S36 |
Radicali Italiani | S47 |
Sinistra Italiana | T44 |
Stella Alpina | U37 |
Sud chiama Nord | U55 |
Sudtiroler Volkspartei | W26 |
UDC - Unione di centro | Y29 |
Unione Sudamericana Emigrati Italiani | Z38 |
Union Valdôtaine | Y27 |
SCADENZE* | SOSTITUTO DI IMPOSTA |
---|---|
ENTRO IL 16 MARZO | Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. |
Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. | |
ENTRO IL 15 GIUGNO | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio. |
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. | |
ENTRO IL 29 GIUGNO | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. |
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 20 giugno. | |
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE | Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
ENTRO IL 23 LUGLIO | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. |
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio. | |
ENTRO IL 15 SETTEMBRE | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto. |
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto. | |
ENTRO IL 30 SETTEMBRE | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre |
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 30 settembre | |
ENTRO IL 10 NOVEMBRE | Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interessenella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. |
* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo
SCADENZE* | CAF O PROFESSIONISTA |
---|---|
ENTRO IL 15 GIUGNO | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. | |
ENTRO IL 29 GIUGNO | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 20 giugno. | |
ENTRO IL 23 LUGLIO | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio. | |
ENTRO IL 15 SETTEMBRE | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto. | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto. | |
ENTRO IL 30 SETTEMBRE | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. | |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre | |
Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichia-razioni presentate dal 1° al 30 settembre | |
ENTRO IL 10 NOVEMBRE | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. |
Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |
* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo
SCADENZE* | CONTRIBUENTE |
---|---|
ENTRO IL 16 MARZO | Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
A PARTIRE DAL 30 APRILE | Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
ENTRO IL 15 GIUGNO | Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. |
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. | |
ENTRO IL 29 GIUGNO | Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. |
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno. | |
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE | Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. |
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. | |
ENTRO IL 23 LUGLIO | Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio |
ENTRO IL 15 SETTEMBRE | Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto. |
ENTRO IL 30 SETTEMBRE | Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. |
Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. | |
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre. | |
ENTRO IL 10 OTTOBRE | Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
ENTRO IL 25 OTTOBRE | Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
A NOVEMBRE | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insuf- ficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. |
ENTRO IL 10 NOVEMBRE | Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. |
* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo