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Sei hai presentato la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” all’Agenzia delle entrate, nei termini e modalità previste, le informazioni relative al credito di imposta “Bonus acqua potabile”, sono riportare nella tua dichiarazione precompilata. L’ammontare del credito riportato è ottenuto applicando alle spese indicate nell’istanza presentata la percentuale prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, determinata sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate e ammontare complessivo delle spese agevolabili.


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Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto con appositi decreti la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riferiti ai rimborsi erogati a fronte di spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, ovvero tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Com’è noto, le spese sostenute e  “rimaste a carico” dei genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare (articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR). 

Qualora la CAI rimborsi, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per la predetta finalità, potrà essere considerato “rimasto a carico” e, conseguentemente, deducibile, il 50 per cento della differenza tra l’intera spesa sostenuta e il rimborso percepito.

Nell’ipotesi in cui il rimborso della CAI venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sia stato dedotto il 50 per cento della spesa sostenuta, si renderà necessario rideterminare la spesa effettivamente “rimasta a carico” e, quindi deducibile, restituendo parte del vantaggio fiscale fruito, con conseguente assoggettamento a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lett. n-bis), del Tuir) o ordinaria, della parte di spesa “non rimasta a carico” e dedotta.

Ciò considerato, l’importo comunicato dalla CAI, attribuito ad ogni genitore, ridotto alla metà, tenuto conto che solo il 50% dell’onere sostenuto è deducibile, non verrà riportato direttamente in dichiarazione ma verrà cautelativamente segnalato al contribuente, con apposito messaggio nel solo foglio informativo, quale possibile reddito da assoggettare a tassazione (separata od ordinaria). 

Qualora CAI non abbia indicato la quota di spettanza di ciascun genitore, l'importo riportato nel foglio informativo è quello erogato cumulativamente ad entrambi i genitori, ridotto alla metà (in ragione della deducibilità del solo 50% dell’onere). In questi casi ciascun genitore dovrà calcolare l’importo da inserire in dichiarazione considerando solo la quota di rimborso effettivamente ricevuta.

Partendo dall’importo riportato nel foglio informativo, deve essere riportata in dichiarazione la quota pari al beneficio fiscale fruito negli anni di sostenimento della spesa. Solo su tale somma sarà calcolata l’imposta da versare all’Erario, quale integrazione della minor imposta versata in periodi d’imposta precedenti.

Resta comunque in capo al contribuente verificare se ha usufruito del doppio beneficio.

Difatti, se il contribuente nell’anno in cui ha sostenuto la spesa non si avvale del beneficio fiscale, cioè non la deduce dal proprio reddito complessivo (per scelta o, ad esempio, perché in quell’anno non è tenuto a pagare alcuna imposta ai fini IRPEF), non sarà tenuto ad alcuna restituzione nel periodo d’imposta nel quale riceve il rimborso della spesa sostenuta.

 

ESEMPIO 1:

Spesa totale sostenuta: 10.000;

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022, a titolo di rimborso di oneri dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo dedotto in dichiarazione in anni precedenti (50% della spesa): 10.000/2= 5.000;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 5.000 – 1.500 = 3.500 (differenza sulla quale il contribuente ha usufruito di un doppio beneficio, cioè importo della spesa portata in deduzione, ma in seguito rimborsato dal C.A.I.) rappresenta la base imponibile da assoggettare a tassazione.

 

ESEMPIO 2:

Spesa totale sostenuta 10.000;

Spesa sostenuta nel 2018 per 7.000, ma non dedotta dal contribuente (per incapienza o perché l’onere non è stato inserito o presentata la dichiarazione);

Spesa sostenuta nel 2019 (o 2020) per 3.000 e dedotta in dichiarazione (50% della spesa): 3.000/2= 1.500;

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo effettivamente dedotto in dichiarazione in anni precedenti: 3.000/2= 1.500;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 1.500 – 1.500 = 0 in questo caso non si è verificato un doppio beneficio e pertanto nessun importo deve essere assoggettato a tassazione.

 

ESEMPIO 3:

Spesa totale sostenuta 10.000;

Spesa sostenuta nel 2018 per 7.000 e dedotta dal contribuente (50% della spesa): 7.000/2= 3.500;

Spesa sostenuta nel 2019 (o 2020)  per 3.000 ma non dedotta in dichiarazione (per incapienza o perché l’onere non è stato inserito o presentata la dichiarazione);

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo effettivamente dedotto in dichiarazione in anni precedenti: 7.000/2= 3.500;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 3.500 – 1.500 = 2.000 (differenza sulla quale il contribuente ha usufruito di un doppio beneficio, cioè importo della spesa portata in deduzione, ma in seguito rimborsato dal C.A.I.) rappresenta la base imponibile da assoggettare a tassazione.


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Nel caso di più "locazioni brevi" relative ad un stesso immobile o a più immobili indicate nella stessa CU o nel caso di più CU- locazioni brevi  trasmesse, se il locatore è proprietario dell'immobile (la casella "Locatore non proprietario" non è barrata) gli importi dei corrispettivi indicati nei righi della CU, in cui è indicato 2022 nel punto 4 “Anno”, sono sommati se si riferiscono allo stesso immobile. In particolare, nei casi più semplici (ad esempio nel comune ove si trova l'immobile locato, il locatore non possiede altri immobili), in dichiarazione precompilata l'importo dei corrispettivi è abbinato all'immobile presente nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi.

Nel caso in cui non è possibile tale abbinamento (dato che nella CU potrebbero non essere presenti tutti i dati per identificare in modo univoco l'immobile) è compilato un ulteriore rigo del quadro Redditi dei fabbricati senza compilare le caselle rendita e possesso. La mancanza di tale ultimi dati rende il quadro dei fabbricati non liquidabile. Il contribuente, al fine di rendere liquidabile il relativo quadro, deve  procedere  al corretto abbinamento del reddito derivante da locazione breve con l'immobile oggetto di locazione.

Si evidenzia che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

 


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Nella dichiarazione precompilata è inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati e gli interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all'Agenzia delle Entrate da Banche e Poste.

Al contrario, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni sono riportati solo nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” e per interventi di riqualificazione energetica.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione precompilata, non sa, per esempio, se il contribuente ha i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per ottenere le detrazioni.

Nel foglio riepilogativo, inoltre, sono riportati distintamente i bonifici relativi alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico, per interventi antisismici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche per la riduzione del rischio sismico, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” per l’installazione di colonnine di ricarica e le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati.

Infine, per quanto riguarda le spese sostenute, vengono riportate nella dichiarazione precompilata le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell'anno precedente.

Le informazioni relative agli interventi, eseguiti nell’anno d’imposta o in quelli precedenti, effettuati su parti comuni condominiali e i bonifici per gli interventi su parti comuni condominiali non sono presenti nella dichiarazione precompilata del contribuente deceduto prima o nel corso dell’anno d’imposta, considerato che queste spese possono essere portate in detrazione solo dagli eredi che detengono/possiedono l’immobile al 31/12 dell’anno di imposta. In ogni caso l’erede potrà visionare tali informazioni in una sezione ad hoc nell’applicativo web della dichiarazione precompilata del de cuius.


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Dall’anno d’imposta 2022 i dati comunicati dagli AFAM statali vengono utilizzati per fornire al contribuente, nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata, informazioni utili per poter integrare il modello con le detrazioni per spese di istruzione universitaria, lasciando allo stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste per ottenere tale detrazione.


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Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli istituti scolastici relativi a:

  • tasse scolastiche
  • contributi obbligatori
  • contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, si tratta, ad esempio, delle spese per:
    • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi
    • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza)

La dichiarazione precompilata contiene, in ogni caso, le informazioni relative alle tasse scolastiche (versate per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi), versate con modello di pagamento F24, tali informazioni infatti sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non vengono quindi trasmesse dagli istituti scolastici.

Sono incluse, inoltre, nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata anche le erogazioni liberali effettuate, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Oltre alle spese, l’Agenzia delle entrate acquisisce anche i dati dei rimborsi delle stesse spese scolastiche e delle restituzioni delle erogazioni liberali agli istituti scolastici.


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I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi pre e post scuola, sono spesso gestiti dai Comuni o da altri Enti Locali, i quali, qualora non rientrino nell’alveo dei soggetti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma gestiscono solo alcuni servizi per scuole terze, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata.

Pertanto, i dati relativi a tali servizi potrebbero non essere oggetto di precompilazione, il contribuente può autonomamente, qualora ne ricorrano i presupposti, indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili.


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Nel caso di scelta di un sostituto tra quelli che hanno inviato almeno una Certificazione unica al contribuente non occorre inserire alcun dato. E' possibile, eventualmente, modificare i campi Cognome e Nome o Denominazione. Nel campo Codice Sede è inserito il codice sede eventualmente indicato dal sostituto nel punto 11 della Certificazione unica.
Nel caso di inserimento di un nuovo sostituto occorre compilare obbligatoriamente i campi relativi al Codice Fiscale e al Cognome e Nome o Denominazione del sostituto.


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Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano compilati anche il rigo C16 e/o i righi da L6 a L8 e/o il quadro W, l’eventuale debito o credito derivante dalle imposte sostitutive non verrà conguagliato dal sostituto d’imposta che hai indicato. Pertanto, a titolo di esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito da imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca) e un credito da imposte sostitutive, il primo è rimborsato dal sostituto d’imposta e il secondo dall’Agenzia delle entrate. Qualora invece emerga un debito da imposte principali e un debito da imposte sostitutive, il primo è trattenuto sulla busta paga o sulla pensione dal sostituto d’imposta e il secondo deve essere versato con il modello F24.


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Si, a partire dalla dichiarazione 2024, l'opzione “Nessun sostituto” è ammessa anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il rimborso viene,qundi, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto. Invece, se dal 730 emerge un debito, il contribuente può effettuare il pagamento direttamente online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito) oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.


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