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Quest’anno, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, e per i titolari degli altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730. L’accesso sarà consentito anche per il tramite degli intermediari da loro delegati.

Tali contribuenti, dal 2024, potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (per esempio premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l'acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore) e i dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo rilasciate dai sostituti di imposta. Il contribuente può accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta oppure prima dell'invio può modificarla e/o integrarla con gli altri dati non in possesso dell'Agenzia delle Entrate.


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Sì, è possibile rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato, fornendo un'apposita delega, insieme alla copia di un documento di identità, in formato cartaceo o in formato elettronico. Nella delega deve essere indicato:

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata
  • data di conferimento della delega, precisando che, a partire dalla stessa data, è possibile accedere sia al 730 precompilato sia al foglio riepilogativo dei dati.
  • che, a partire dalla stessa data, è possibile accedere sia alla dichiarazione precompilata sia all’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1)

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Le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS non possono più essere utilizzate dai soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021.

Per l’accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate le uniche modalità di accesso sono le seguenti:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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Utilizzando le credenziali dell'Agenzia delle entrate e, quindi, scegliendo di operare in qualità di rappresentante,ovveroTutore/curatore speciale, Amministratore di sostegno o Genitore.

Il tutore/curatore speciale, l’amministratore di sostegno o il genitore, per ottenere l’abilitazione o la disabilitazione all’accesso alla dichiarazione precompilata del rappresentato, in caso di prima richiesta, corredati della documentazione attestante la propria condizione. In particolare, il modulo è presentato dal rappresentante:

  1. tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per immagine;
  2. in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata della copia del documento di identità del rappresentante;
  3. presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, ed il rappresentante è tenuto ad esibire il proprio documento di identità;
  4. tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità del rappresentato.

A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità.

. Per gli anni successivi, la richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice email, fornendo gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta e la copia del documento di identità del tutore/curatore speciale/amministratore.

 

Il rappresentante può delegare un’altra persona a consegnare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione, compilando l’apposita sezione del relativo modulo. In tal caso, il modulo è consegnato dal delegato, munito di un proprio documento di identità, esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.


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  • Possibile motivazione: l'amministratore di condominio comunica all'Agenzia delle Entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario dell'appartamento. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo.
  • Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

 


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E' possibile visualizzare un foglio riepilogativo, che contiene l'elenco delle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, con le relative fonti, dove è specificato quali dati sono stati utilizzati e quali no per la predisposizione della dichiarazione.

Inoltre è possibile scegliere il tipo di dichiarazione precompilata (730 e Redditi) e visualizzare l'esito della liquidazione del 730, cioè il rimborso da ricevere o le somme da versare.


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Le principali tipologie di spesa sono quelle relative a:

  • ticket.
  • dispositivi medici CE.
  • prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
  • visite mediche.
  • prestazioni diagnostiche e strumentali.
  • prestazioni chirurgiche.
  • ricoveri ospedalieri, al netto del comfort.
  • certificazioni mediche
  • altre prestazioni sanitarie (ad esempio quelle rese da psicologi o infermieri).

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In generale il 730 precompilato si considera modificato se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti nella dichiarazione oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello 730 precompilato.


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Il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

  • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef
  • indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio
  • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
  • compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730
  • scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F
  • richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F.

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