Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2024 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2024, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la Cer- tificazione Unica 2023 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2024 entro il 16 marzo 2024. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2024.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il da- tore di lavoro o l’ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo da- tore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certifica- zione Unica rilasciata da quest’ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 “Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, la tabella 7 “Detrazioni per redditi di pensione”, la tabella 8 “Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi”.

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
  • Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e I
  • Sezione IV: addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione V: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
  • Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa;
  • Sezione VII: tassazione mance settore turistico-alberghiero e di

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2024 l’importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

  • redditi di lavoro dipendente e di Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
  • redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
  • redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
  • indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cas- sa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed al- lattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
  • indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l’ammontare imponibile ero- gato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell’eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
  • compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
  • somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le inden- nità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  • remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • assegni corrisposti:
    • dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
    • dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    • dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    • per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
    • dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
    • dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
    • dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
    • dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
    • dall’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
  • compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esem- pio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territo- riale, ecc.);
  • somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi or- ganizzati e con retribuzione periodica

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

  • cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
  • partecipazioni a collegi e a commissioni;
  • redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collabo- razione coordinata e continuativa;
  • redditi percepiti da coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni dilettantistiche, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

  1. nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professio- nale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
  2. nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di col- laborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”.

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque anni successivi o nei maggiori termini nor- mativamente previsti, sempreché la residenza permanga in Italia;

‘4’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicem- bre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%;

‘6’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 set- tembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ot- tobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

‘8’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 set- tembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

‘9’ se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i la- voratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,147 (nella versione vigente fino al 20 maggio 2022), poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammon- tare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021. Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza. Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:

  • i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 000.000;
  • i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito comples- sivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già men- zionato art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’au- torità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-quater dell’art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 3 dello stesso art. 16.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il con- tribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2023, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

  • BC per docenti e ricercatori;
  • BD per i lavoratori impatriati;
  • CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per cento (codice 6);
  • CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella mi- sura del 90 per cento (codice 8);
  • CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

‘10’ se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di con- tributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

‘11’ se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle an- notazioni alla Certificazione Unica 2024 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato nelle an- notazioni alla Certificazione Unica 2024 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolo d’im- posta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2024 con il codice AX;

‘12’ se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2024 è compilato con il codice ‘9’;

‘13’ se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;

‘14’ se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%;

‘15’ se si è già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 si risulta beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici 13, 14 e 15 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipen- dente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2024, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am- montare di tali redditi è indicato con il codice:

  • CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);
  • CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);
  • CV per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, che hanno effettuato l’opzione per la proroga del periodo di fruizione della ridu- zione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022).

Casella “Stato estero”

Se è stata compilata la casella “Casi particolari” con i codici da 2 a 9, e da 12 a 15 occorre indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.

Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unio- ne Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in ma- teria di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

‘1’ redditi di pensione;

‘2’ redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione pre- visti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

‘3’ compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2024 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell’Irpef (punto 498) e dell’addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

  • nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
  • nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l’importo delle ritenute Irpef;
  • nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l’importo delle ritenute addizionale

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2024 e le ritenute Irpef e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l’importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, ri- portando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere ri- portate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

‘4’ redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

‘7’ redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani;

‘8’ redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;

‘9’ redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni. Per gli atleti che praticano sport di squadra questo codice va utilizzato se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fattu- rato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2. Nel caso di reddito di lavoro sportivo (codice ‘8’ o ‘9’ in colonna 1) riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 781 a 783, riportare il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 784 a 786.

Colonna 3 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indetermi- nato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica 2024.

  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente pa- ragrafo “Compensi per lavori socialmente utili”.
  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

  • se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 455;
  • se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 456.

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella co- lonna 3 l’importo indicato nel punto 457. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.
  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice ‘8’ (redditi degli sportivi dilettanti), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, com- prensivo della quota

In particolare:

  • se è compilato il punto 781 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 781;
  • se è compilato il punto 784 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 784.

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro. Nella verifica del limite di 15.000 euro oc- corre tenere conto anche dei compensi indicati nel rigo D4 con i codici ‘12’ e ‘13’.

  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice ‘9’ (redditi degli sportivi professionisti under 23), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

  • se è compilato il punto 782 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 782;
  • se è compilato il punto 785 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 785.

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.

  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice ‘8’ (redditi degli sportivi dilettanti), e nella Certificazione Unica è stato compilato anche il punto 783 e/o il punto 786 occorre compilare distinti In particolare, nel primo rigo:
    • se è compilato il punto 781 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 781;
    • se è compilato il punto 784 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 784.

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro. Nella verifica del limite di 15.000 euro oc- corre tenere conto anche dei compensi indicati nel rigo D3 con il codice ‘5’ e nel rigo D4 con i codici ‘7’, ‘11’, ‘12’ e ‘13’.

Nel secondo rigo, indicare in colonna 1 il codice ‘2’ e:

  • se è compilato il punto 783 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice ‘1’ (tempo indeterminato) e nella co- lonna 3 l’importo indicato nel punto 783;
  • se è compilato il punto 786 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice ‘2’ (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 786.
  • Se nella colonna 1 è stato indicato il codice ‘9’ (redditi degli sportivi professionisti under 23), e nella Certificazione Unica è stato compilato anche il punto 783 e/o il punto 786 occorre compilare due distinti righi, in particolare, nel primo rigo:
    • se è compilato il punto 782 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 782;
    • se è compilato il punto 785 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 785.

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro. Nel secondo rigo, indicare in colonna 1 il codice ‘2’ e:

  • se è compilato il punto 783 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice ‘1 ‘(tempo indeterminato) e nella co- lonna 3 l’importo indicato nel punto 783;
  • se è compilato il punto 786 della Certificazione Unica 2024, riportare nella colonna 2 il codice ‘2’ (tempo determinato) e nella colonna 3 l’importo indicato nel punto 786.

Se oltre al punto 783 e/o 786 sono compilati anche i punti da 761 a 765 (Campione d’Italia) e/o i punti da 455 a 456 (Frontalieri), occorre preliminarmente compilare distinti righi per fruire delle agevolazioni previste per i residenti a Campione d’Italia, per i fron- talieri e per le agevolazioni previste per gli sportivi, avendo l’accortezza di indicare nella colonna 3 dei righi in cui sono indicati il codice ‘8’ o il codice ‘9’ l’importo indicato al punto 761 o 762 o 765 (ovvero indicare l’importo del reddito al lordo della quota esente prevista per i residenti a Campione d’Italia e della quota esente prevista per i lavoratori sportivi), in colonna 4 indicare il codice 5.

Se alla formazione dell’importo indicato nel punto 1 e/o 2 della CU concorrono anche altri redditi da lavoro dipendente per cui in colonna 1 va indicato il codice ‘2’ seguire le istruzioni sopra fornite, avendo cura di indicare in colonna 3 l’ammontare del reddito per cui non si ha diritto ad alcuna agevolazione.

Se nella Certificazione Unica 2024 sono compilati uno o più punti da 761 a 764 (Compenso lordo Campione d’Italia), le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:

  • se nella CU 2024 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola- zione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2024 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2024.

In presenza di una Certificazione Unica 2024 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2024.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2024 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2024.

In presenza di una Certificazione Unica 2024 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato ef- fettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2024. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2024 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2024.

In presenza di una Certificazione Unica 2024 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

  • se nella CU 2024 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764;

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola- zione non spettante.

  • se nella CU 2024 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 771;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 772;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773. In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice ‘5’.

Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la com- pilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appen- dice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):

‘1’ redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;

‘2’ pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;

‘5’ redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale age- volazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4;

‘6’ redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-bis, del Tuir, v. punto 2 della voce d’Appendice “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”).

Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per fruire della tassazione agevolata prevista per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto for- ma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non su- periore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o terri- toriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 5 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le presta- zioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sintetica- mente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
  • o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto fer- roviario di Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 “Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2024 e i punti 576 e/o 596 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 597 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

  • il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certifi- cazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certifi- cazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti).

Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono paritetica- mente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli im- porti dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Cer- tificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593,598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto

591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente;

  • il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2024, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tas- sazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2022 aveva percepito un reddito di lavoro di- pendente superiore a 000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esem- pio, in una delle seguenti condizioni:

  1. avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2024 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
  2. avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assogget- tato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per

Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2024 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2024 risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore mo- dulo del quadro C.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2024. Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 000 euro;
  • il codice 2 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 e sono ancora vigenti.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2024. Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2024. Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2024. Colonna 5 (Benefit): indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2024.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2024.

Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad im- posta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad im- posta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tas- sazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, perché nell’anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito tele- matico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l’intero anno). In particolare:

  • se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2024, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2024;
  • se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle an- notazioni alla Certificazione Unica 2024 con il codice AX;
  • se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2024 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
  • se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere con- siderati per l’intero periodo di lavoro;
  • se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce “Periodo di lavoro - casi particolari”.

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l’intero anno). In particolare:

  • se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2024;
  • se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contem- poranei devono essere considerati una volta sola;
  • se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rap- portata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

  1. assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’as- segno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
  2. assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), com- presi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
  3. compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del Tuir), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costitu- zione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
  4. compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  5. indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri re- gionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
  6. rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo

Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;

  1. compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, e) del Tuir).

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato:

  • nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2024 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevo- lazione prevista per i residenti a Campione d’Italia;
  • nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2024 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha ri- conosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.

In colonna 3 (Altri dati) indicare:

  • il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sa- nitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’;
  • il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2024 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2024 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

  • se nella CU 2024 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevola- zione non spettante.

  • se nella CU 2024 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
  • se nella CU 2024 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1. In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF

Rigo C9

Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2024.

Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa tem- poranea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2024 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice ‘11’.

Rigo C10: indicare il totale dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Se- zioni I e II. L’importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2024. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo “Compensi per lavori socialmente utili”.

 

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all’IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2023 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Se- zioni I e II.

L’importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2024.

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2023 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Se- zioni I e II.

L’importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2024.

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2024 dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2024.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale al- l’Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l’importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”.

SEZIONE V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento inte- grativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell’agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, aumentato dei redditi as- soggettati a cedolare secca sugli affitti e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva e al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell’im- posta lorda di cui al rigo 16 del 730-3. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammon- tare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.

Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:

  1. detrazioni per carichi di famiglia;
  2. detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
  3. detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
  4. detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adi- bire ad abitazione principale;
  5. detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  6. detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  7. tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
    1. interventi ammessi al d. Sisma bonus;
    2. interventi ammessi al d. Bonus verde;
    3. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;
    4. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
    5. spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;
    6. spese per l’arredo degli immobili giovani coppie;
    7. spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;
    8. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;
    9. superbonus;
    10. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel pro- spetto di liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare ricono- sciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

 

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2024.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2024);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2024. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’ o ‘15’. Se si fruisce in dichia- razione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC o CV per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2023, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul red- dito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2024).

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del Tuir, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2023 ed assoggettate all’aliquota a tas- sazione separata di cui all’articolo 17 del Tuir.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle anno- tazioni alla Certificazione Unica 2024 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023).

Rigo C15

Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2024 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.

Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2024 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.

Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2024 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione

Questa sezione va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro de- stinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate

Rigo C16 - Tassazione agevolata mance

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche at- traverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a

50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavora- tore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assog- gettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2024 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva so- spesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 26/E del 29 agosto 2023.

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazio- ne consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre com- pilato in presenza di una Certificazione Unica 2024 nella quale risulti compilato il punto 651 e uno dei punti tra 652 o 655.

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica. Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica. Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica. Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica. Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

 

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  1. In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati
    • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
    • nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
    • nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’ o ‘15’;
    • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.
  2. In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).
    Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.
  3. In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica con-
    1. avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2024 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
    2. avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordi- naria (punto 654 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver perce- pito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale
    • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
    • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con im- posta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.
    • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
    • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad im- posta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

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