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Locazioni brevi

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Contenuto con FAQ Locazioni brevi times .

Nel caso in cui l'immobile locato sia in comproprietà, ogni comproprietario deve indicare in dichiarazione la propria quota del corrispettivo lordo spettante. Poiché nella CU è indicato solitamente solo il codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, ossia di uno dei comproprietari, l'importo del corrispettivo indicato nella CU cautelativamente è riportato nella dichiarazione precompilata di questo soggetto. Se l'importo indicato deve essere ripartito tra più comproprietari, il contribuente deve modificare il dato inserito nella dichiarazione precompilata e gli altri comproprietari devono indicare nelle proprie dichiarazioni le rispettive quote del corrispettivo.


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Nel caso di più "locazioni brevi" relative ad un stesso immobile o a più immobili indicate nella stessa CU o nel caso di più CU - locazioni brevi trasmesse, se il locatore non è proprietario dell'immobile e quindi è un sublocatore o un comodatario (la casella "Locatore non proprietario" della CU è barrata) i corrispettivi  indicati nei righi della/e CU, sono sommati e riportati in dichiarazione nel quadro D del modello 730 o del quadro RL del modello Redditi.


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Nella dichiarazione precompilata tenuto conto che l'opzione per la cedolare secca è nella maggior parte dei casi la più vantaggiosa per il contribuente, si è ritenuto opportuno precompilare assoggettando i corrispettivi comunicati tramite CU alla tassazione sostitutiva. Sarà cura del contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria, qualora la ritenga più conveniente. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Si evidenzia tuttavia, che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

 


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Sia per il comodatario che per il sublocatore i dati trasmessi tramite la "Certificazione redditi – locazioni brevi" sono riportati nel quadro D "Sezione I - redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi" secondo il principio di "cassa", optando in tutti i casi per la cedolare secca. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Il contribuente, qualora la ritenga più conveniente, può modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria.


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Per locazione breve si intende un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. I corrispettivi e i dati trasmessi tramite la "Certificazione redditi – locazioni brevi" sono riportati nella dichiarazione precompilata sia all’interno dei quadri reddituali che nel foglio informativo.


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Le informazioni relative alle locazioni brevi, trasmesse all’Agenzia delle entrate, che rientrano nella categoria dei redditi diversi (casella “Locatore non proprietario” della CU barrata), sono esposte nel foglio informativo sotto la voce “Altri redditi”, specificando la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la CU e i dati sono inseriti nel quadro D della dichiarazione precompilata, mentre quelle che rientrano categoria dei redditi fondiari (casella “Locatore non proprietario” della CU non barrata), sono esposte nel foglio informativo sotto la voce “Redditi dei fabbricati”, specificando la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la CU e i dati sono inseriti nel quadro B della dichiarazione precompilata. Infine, si evidenzia, che dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.


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Nella dichiarazione precompilata il reddito derivante dalle locazioni brevi, comunicato tramite la Certificazione Unica dagli intermediari immobiliari o da coloro che gestiscono un portale telematico, è indicato:

  • nel quadro B, come reddito fondiario – se il soggetto che percepisce il canone è il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale (esclusivamente se la locazione ha luogo nel 2022 e, quindi, risulta indicato 2022 nel punto 4 “Anno” della CU)
  • nel quadro D, come reddito diverso – se il soggetto che percepisce il corrispettivo è il sublocatore o il comodatario (nella CU è barrata la casella "Locatore non proprietario").

Si evidenzia tuttavia, che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

I redditi da locazione breve possono essere assoggettati a tassazione ordinaria o al regime della cedolare secca. Poiché nella maggior parte dei casi l'applicazione della cedolare secca è più vantaggiosa per il contribuente, nella dichiarazione precompilata i corrispettivi comunicati sono automaticamente assoggettati a tassazione sostitutiva. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Il contribuente, qualora la ritenga più conveniente, può modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria.

La ritenuta, effettuata dagli intermediari immobiliari, è indicata nel rigo F8.


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Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), prevedono, all’art. 1 comma 595, che a partire dall’anno d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Queste disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Quindi, se hai destinato a locazione breve, nel corso del 2022, più di 4 appartamenti non potrai dichiarare il relativo reddito utilizzando il modello 730 ma dovrai utilizzare il modello Redditi PF.


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Nel caso di più "locazioni brevi" relative ad un stesso immobile o a più immobili indicate nella stessa CU o nel caso di più CU- locazioni brevi  trasmesse, se il locatore è proprietario dell'immobile (la casella "Locatore non proprietario" non è barrata) gli importi dei corrispettivi indicati nei righi della CU, in cui è indicato 2022 nel punto 4 “Anno”, sono sommati se si riferiscono allo stesso immobile. In particolare, nei casi più semplici (ad esempio nel comune ove si trova l'immobile locato, il locatore non possiede altri immobili), in dichiarazione precompilata l'importo dei corrispettivi è abbinato all'immobile presente nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi.

Nel caso in cui non è possibile tale abbinamento (dato che nella CU potrebbero non essere presenti tutti i dati per identificare in modo univoco l'immobile) è compilato un ulteriore rigo del quadro Redditi dei fabbricati senza compilare le caselle rendita e possesso. La mancanza di tale ultimi dati rende il quadro dei fabbricati non liquidabile. Il contribuente, al fine di rendere liquidabile il relativo quadro, deve  procedere  al corretto abbinamento del reddito derivante da locazione breve con l'immobile oggetto di locazione.

Si evidenzia che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

 


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