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Oltre alla modalità indicate nella FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”, è possibile inviare, tramite le funzionalità presenti nell’applicativo web o rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, un modello Redditi integrativo.

Nel modello integrativo, contenente tutte le informazioni presenti nel 730 che si vuole rettificare, possono essere inseriti gli elementi mancanti; eventuali debiti o crediti emersi dalla nuova dichiarazione devono essere, rispettivamente, pagati tramite F24 e rimborsati direttamente dall’Agenzia delle Entrate o riportati a credito nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Attenzione:

  • L’invio di un modello Redditi integrativo non interrompe le operazioni di conguaglio del sostituto d’imposta; pertanto il sostituto è tenuto ad erogare i rimborsi o ad effettuare le trattenute indicate nel 730 precedentemente inviato. Infatti, gli eventuali importi a debito o a credito scaturiti dalla dichiarazione integrativa presentata, riguardano solamente i nuovi elementi inseriti e non quelli indicati nel 730. In caso i nuovi elementi inseriti comportino una considerevole riduzione degli importi da versare è consigliabile operare come indicato nella precedente FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”
  • L’invio di un modello Redditi integrativo non consente l’annullamento, con le modalità indicate nella FAQ “Ho riscontrato un errore dopo aver inviato il mio 730”, del 730 già inviato.

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Chi presenta il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo documentale sugli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

Se, invece, il contribuente modifica il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d’imposta - il controllo documentale sarà effettuato sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della nuova modalità di compilazione semplificata, disponibile nell’area web dedicata.

Ricordiamo che in ogni caso, i controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).


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Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate oppure al sostituto d’imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

Non sarà effettuato il controllo formale sugli oneri trasmessi dai soggetti terzi e riportati direttamente nella dichiarazione 730 precompilata.

A prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, su tali oneri l’Agenzia delle entrate potrà effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nei confronti dei contribuenti. Per esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.


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Se  il 730 precompilato viene presentato, senza modifiche, tramite un intermediario, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione precompilata comunicati dai soggetti terzi.

Se il 730 precompilato viene presentato, tramite un intermediario, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

L'Agenzia può comunque effettuare, nei confronti del contribuente, i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per esempio l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).


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L’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), modificando la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia contenuta nell’articolo 12 del TUIR. Pertanto, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

L’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 è determinato secondo le vecchie regole mentre si applicano i nuovi criteri con riferimento al periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

La fonte di precompilazione del modello 730 con riguardo ai dati dei familiari a carico è la Certificazione Unica. Nello specifico, nella colonna “5” (n. mesi a carico) della dichiarazione 730 precompilata, è riportato il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (“12” se il familiare è stato a carico per tutto il 2022, “5” per un figlio nato nel mese di agosto 2022). Nella Colonna 9 (gennaio/febbraio) è riportato il numero di mesi per i quali spetta la detrazione.  Ciò premesso, a causa di una possibile anomalia riscontrata in alcune Certificazioni Uniche, nella colonna 5 (mesi a carico) del prospetto dei familiari della dichiarazione precompilata è stato riportato il valore 2 (o il valore 1), coincidente con il valore riportato nella colonna 9, anziché l’effettivo numero di mesi per cui il figlio è stato a carico del genitore nel corso dell’anno 2022.

La modifica o meno di tale valore, prima dell’invio della dichiarazione, generalmente non ha effetti sull’esito contabile della dichiarazione, con eccezione della casistica sotto riportata.

Per i residenti nella Provincia di Bolzano o nelle Regioni Campania, Puglia, Piemonte e Sardegna, il valore riportato in colonna 5 può incidere sull’ammontare dell’addizionale regionale dovuta, in quanto su tale valore, come risulta dall’esempio sotto riportato, sono calcolate alcune agevolazioni sull’addizionale regionale all’Irpef.

Esempio  Regione Sardegna

Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale, (rigo 71 mod. 730-3) non superiore ad euro 50.000,00 e con figli a carico di età inferiore a 18 anni, spetta una detrazione d'imposta di euro 200,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi di carico;

 

Caso 1 (figlio con mesi a carico 12)

primo rigo (F1) Mesi a carico 12 percentuale 50%

Detrazione spettante 200 x 12/12 x 50% = 100

Caso 2 (figlio con mesi a carico 2)

primo rigo (F1) Mesi a carico 2 percentuale 50%

Detrazione spettante 200 x 2/12 x 50% = 16,66

Ciò premesso, i residenti nelle regioni diverse da quelle sopra elencate, se riscontrano che non è corretto il numero dei mesi di carico per il figlio indicato nel prospetto del 730 precompilato, possono modificare tale dato oppure non variarlo. In entrambi i casi non ci sono conseguenze sul calcolo dell’Irpef e delle addizionali e comunque sulla compilazione della dichiarazione.

 Qualora il contribuente avesse già inviato la dichiarazione 730 precompilata con i valori errati, potrà eventualmente annullarla e inviarne una nuova entro il 20 Giugno 2023.

Oltre tale data, il contribuente potrà integrare la dichiarazione con:

  • MODELLO Redditi Persone fisiche 2023  (correttivo nei termini) entro il 30 Novembre 2023;
  • MODELLO Redditi Persone fisiche (dichiarazione integrativa) entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo.

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Premesso che per richiedere il beneficio del credito d’imposta Afa la persona fisica deve aver presentato telematicamente l’istanza all’Agenzia, l’importo del credito utilizzabile nella misura accolta sarà riportato nel foglio informativo del solo beneficiario, al fine di agevolarlo nella compilazione del rigo G15 del modello 730 oppure del rigo CR31 del modello Redditi, lasciando allo stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste per il beneficio fiscale. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. Se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico di altri le informazioni relative al credito d’imposta non sono riportate nel foglio informativo della dichiarazione del familiare di cui risulta a carico.
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Premesso che esistono diverse tipologie di detrazioni a favore dei contribuenti che vivono in un immobile oggetto di contratto di locazione come quelle relative ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71 codici 1, 2 e 4 e Rigo E72) e quelle alle spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (righi E8-E10 codice 18) e che nei dati presenti in Anagrafe tributaria non sono presenti le informazioni, che solo il contribuente stesso conosce, riferite alle condizioni soggettive che danno diritto alla fruibilità dell’una o dell’altra detrazione (per maggiori informazioni consulta le istruzioni al 730 ), nel foglio informativo della dichiarazione precompilata del soggetto che risulta locatario/conduttore/inquilino di un immobile ad uso abitativo, sono riportati elementi utili per la compilazione del modello, lasciando al contribuente stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste dalla legge per il beneficio fiscale.

In particolare, i dati del contratto di locazione riportati nel foglio informativo ed utilizzabili dal contribuente ai fini della compilazione del proprio modello 730, sono: estremi del contratto, tipologia di contratto a canone libero o convenzionale, numero di giorni, presenza di altri cointestatari del contratto di locazione o quota di possesso, importo del canone di locazione.


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L’erede per accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius, e poi inviarla, deve essere abilitato. A tal fine può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazione soggetti terzi” disponibile nell’Area Riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accedendo con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia). In alternativa può inviare, tramite PEC, la richiesta per ottenere l’abilitazione, sottoscritta con firma digitale. Qualora la richiesta sia redatta e sottoscritta su carta può essere inviata la copia informatica di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità, in allegato al messaggio PEC. Infine, può sempre recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di Erede o una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, se un erede, autorizzato all’accesso, ha già inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha visualizzata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzarla e stamparla, ma non possono effettuare le altre operazioni.Per consentire l’invio ad un altro erede abilitato, l’erede che ha già effettuato l’accesso deve prima “rinunciare” attraverso un’apposita funzionalità presente nell’applicativo web.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.


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I rimborsi effettuati dall’INPS nei tuoi confronti, per contributi precedentemente versati, sono riportati nel rigo D7 della tua dichiarazione precompilata, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. In particolare, sono individuati con il codice 4, che riguarda i rimborsi relativi a oneri per i quali in anni precedenti si è fruito della detrazione. Verifica di aver effettivamente usufruito di detta detrazione altrimenti puoi toglierli dalla tua dichiarazione

 


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Puoi consultare i dati della Certificazione Unica nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata con le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/fisconline), è possibile accedere direttamente alla sezione del Cassetto Fiscale in cui sono consultabili, tra le Dichiarazione fiscali, le CU pervenute all’Agenzia delle Entrate.


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