Novità 2022
Le principali novità del 2022
Le principali novità del 2022
- Oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ex articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta “pace contributiva”). A partire da quest’anno, l’INPS comunica all’Agenzia delle entrate, per l’utilizzo nella dichiarazione precompilata, i dati relativi agli oneri versati nel 2021 per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione che, se effettuati dal diretto interessato o dai superstiti (parenti o affini entro il secondo grado) sono detraibili.
- Rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato, che sono state dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. l-bis.
- Il contribuente, per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, può altresì conferire una procura ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ad una persona fisica di fiducia.
A tal fine, il rappresentante (persona di fiducia) accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato.
Il modulo per il conferimento della procura, o dell’eventuale revoca, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è presentato:
a) dal rappresentato:- tramite i servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale e corredato della copia del documento del rappresentante (perona fisica), oppure come copia per immagine di documento analogico e corredato della copia per immagine del documento di identità del rappresentante (persona di fiducia);
- in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale, sottoscritto con firma digitale e corredato della copia di un documento di identità del rappresentante (persona di fiducia) oppure come copia per immagine (per esempio scansione) di documento analogico (per esempio la richiesta compilata e firmata su carta) e corredato delle copie per immagine dei documenti di identità del rappresentato e del rappresentante (persona di fiducia);
- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate con copia del documento del rappresentato e del rappresentante (persona di fiducia). Tale modalità deve essere utilizzata in caso di procura speciale conferita per iscritto con firma autenticata nei casi previsti dall’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
b) dal rappresentante (persona di fiducia), se il rappresentato è impossibilitato a operare come indicato nel punto a) a causa di patologie, recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità del rappresentato e del rappresentante (persona di fiducia), nonché un’attestazione rilasciata dal medico di medicina generale del rappresentato attestante lo stato di impedimento del rappresentato stesso. Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di procura generale, la richiesta di abilitazione è presentata dal rappresentante (persona di fiducia) o dal rappresentato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, esibendo la documentazione attestante la procura.
- Una nuova modalità semplificata per la richiesta di abilitazione per l’accesso alla dichiarazione precompilata in qualità di erede: da quest’anno infatti l’erede può dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, direttamente la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accedendo con la propria identità SPID, CNS, CIE o per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline).
- Una modalità più agevole per la richiesta di abilitazione per l’accesso alla dichiarazione precompilata anche in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale oppure genitore: difatti si può inviare la richiesta, sottoscritta con firma digitale, con la documentazione specificatamente prevista, tramite i servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (servizio “Consegna documenti e istanze”), accessibile con credenziali SPID, CNS, CIE o per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline).
- Nuovi vantaggi in termini di controlli. Con le modifiche introdotte dall’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono stati rivisti i limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate in caso di dichiarazione 730 precompilata presentata direttamente dal contribuente con la specifica applicazione web ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Pertanto, nel caso di modifica dei dati proposti nella dichiarazione precompilata il controllo formale:
- non sarà effettuato con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
- è effettuabile per gli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, limitatamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Ricordiamo che in ogni caso, il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.