Quadro RX

Quadro RX - Risultato della dichiarazione

Quadro RX - Risultato della dichiarazione

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Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo.
Il presente quadro è composto dalle seguenti sezioni:

  • debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
  • eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
  • i crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
    È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

I crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.

[...]

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 1]

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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 153)

Sezione I Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.
Con riferimento all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 12,00 (art. 1, comma 137, Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 12,00, le colonne 4 e 5 dei medesimi righi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l’importo da indicare in ciascuna delle colonne 4 e 5 non può essere inferiore ad euro 12.
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- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 1]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 153)

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

La presente sezione accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
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- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 1]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 155)

Sezione III Credito IRPEF da ritenute riattribuite

Nel rigo RX58 va indicato:

  • in colonna 1 l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
  • in colonna 2 l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n 241del 1997;
  • in colonna 3 l’ammontare delle ritenute subite dall’impresa familiare che i collaboratori dell’impresa hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi nei righi RS6 col. 6 e RS7 col. 6 del terzo fascicolo di tutti i moduli compilati;
  • in colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
  • in colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. [...]

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- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 1]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 156)

Sezione IV Versamenti periodici omessi

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi.
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 1]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 156)

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