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Una volta verificate le condizioni per poter usufruire della detrazione della spesa attestata dall’università estera, puoi aggiungerla in modalità di compilazione semplificata semplicemente selezionando il bottone “università estera” nella sezione “tipologia università”, in tal modo il successivo campo “codice fiscale università” risulterà non compilabile.


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Quando, in modalità semplificata, all’interno della scheda relativa alle spese sanitarie, viene utilizzata l’apposita funzionalità per aggiungere spese detraibili per patologie esenti; spese sanitarie detraibili per persone con disabilità nonché spese mediche e di assistenza specifica deducibili per le persone con disabilità, i relativi importi vengono sottratti al totale delle spese sanitarie precompilate perché si presume che siano state già inviate al Sistema Tessera Sanitaria.

Qualora invece le spese per patologie esenti o per persone con disabilità che aggiungi non siano già ricomprese tra le spese sanitarie precompilate, allora dovrai prima integrare queste ultime, cliccando su “Aggiungi nuova spesa sanitaria o veterinaria” e poi riportarne l’importo tra le spese per patologie esenti o per persone con disabilità.


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Nel caso in cui l'immobile locato sia in comproprietà, ogni comproprietario deve indicare in dichiarazione la propria percentuale di possesso e l’intero corrispettivo. Poiché nella CU è indicato solitamente solo il codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, senza indicazione della relativa percentuale di possesso, l'importo dell’intero corrispettivo indicato nella CU è riportato solo nella dichiarazione precompilata del soggetto intestatario della CU. Se l'importo indicato deve essere ripartito tra più comproprietari/locatari, il contribuente deve modificare o indicare la propria percentuale di possesso nella dichiarazione precompilata, mentre il coniuge, che non risulta intestatario della CU-Locazioni brevi, deve riportare i dati relativi alla locazione nella dichiarazione dei redditi.


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  • Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di assicurazione.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare l'Assicurazione; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dal 730/2024 che ha determinato il totale o parziale disconoscimento dell’onere, relativo a un premio assicurativo, indicato nella dichiarazione del 2024 (redditi 2023).
  • Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta comunicato da parte dell’Assicurazione il versamento del premio superiore a 30.000 euro.
    Cosa fare: verificare la correttezza del dato trasmesso e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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  • Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di assicurazione.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare l'Assicurazione; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dal 730/2022 che ha determinato il totale o parziale disconoscimento dell’onere, relativo a un premio assicurativo, indicato nella dichiarazione del 2022(redditi 2021).
  • Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: questo onere non risulta indicato nella dichiarazione del 2022 (redditi 2021).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta comunicato da parte dell’Assicurazione il versamento del premio superiore a 8.000 euro.
    Cosa fare: verificare la correttezza del dato trasmesso e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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Se sei un professionista per il quale è previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

Diversamente, se sei un professionista che esercita un’attività per la quale non è prevista un’apposita Cassa professionale di previdenza e, pertanto, sei tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.


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In presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti per ogni codice Ateco.

Verifica il dato e se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni, conferma il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all’attività prevalente; se invece le attività rientrano in differenti gruppi, devi suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo per le attività rientranti nello stesso gruppo merceologico.


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Nel foglio informativo sono riportati tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell’anno oggetto di precompilazione, comunicati dai soggetti terzi. Verifica il dato e riporta:

  • nel quadro LM i contributi relativi all’attività svolta nel regime di vantaggio (LM7) o forfetario (LM35);
  • nel rigo RP21 l’eventuale parte eccedente dei contributi che non hanno trovato capienza nel quadro LM insieme agli altri contributi deducibili in base alla normativa vigente (ad esempio i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy, per la prosecuzione volontaria, ecc.).

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Per la valorizzazione del quadro LM, viene presa in considerazione la sommatoria delle fatture e/o dei corrispettivi relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione. Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.

Qualora, ad esempio, hai incassato una fattura in un anno d’imposta diverso da quello di emissione del documento, modifica l’importo dei componenti positivi di reddito nel quadro LM includendo il dato delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell’anno d’imposta ed escludendo quello delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate.


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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 M3 con codice 1 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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