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Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano compilati anche il rigo C16 e/o i righi da L6 a L8 e/o il quadro W, l’eventuale debito o credito derivante dalle imposte sostitutive non verrà conguagliato dal sostituto d’imposta che hai indicato. Pertanto, a titolo di esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito da imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca) e un credito da imposte sostitutive, il primo è rimborsato dal sostituto d’imposta e il secondo dall’Agenzia delle entrate. Qualora invece emerga un debito da imposte principali e un debito da imposte sostitutive, il primo è trattenuto sulla busta paga o sulla pensione dal sostituto d’imposta e il secondo deve essere versato con il modello F24.


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Il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 27 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 24 giugno per il 730 e il modello Redditi correttivo al 730 già inviato con o senza F24, mentre l’ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi e i modelli RPF correttivi del modello Redditi già inviato con F24, è il 27 giugno. Infine, l‘ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24 è il 27 settembre.

Una volta annullato la dichiarazione, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Attenzione: dopo il 24 giugno è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente. Non può essere presentato un 730 integrativo, qualora nel 730 inviato sia emerso un debito da imposte sostitutive da versare con il modello F24.
  • trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il  15 ottobre.

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Sì, i dati eventualmente comunicati dalle istituzioni AFAM statali, pur non essendone obbligate, vengono utilizzati per la precompilazione delle dichiarazioni.


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Le spese comunicate dalle Università statali sono riportate integralmente nella dichiarazione precompilata, al netto dei relativi rimborsi.
Le spese sostenute presso le Università non statali sono riportate in dichiarazione al netto rimborsi e sono già ricondotte nei limiti stabiliti ogni anno con decreto del MUR entro il 31 dicembre. I limiti sono determinati in base agli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali e variano a seconda  di ciascuna area disciplinare di afferenza e della regione in cui ha sede il corso di studio.
Per l’anno 2023 i limiti di detraibilità, sono individuati con decreto del MUR n. 1577 del 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2024 (i limiti di detraibilità sono stati modificati rispetto all’anno precedente)..
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti sono esposti nella dichiarazione precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale, dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, può modificare la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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  • Possibile motivazione: l'importo dei bonifici pagati dal condominio nell’anno di sostenimento della spesa è inferiore a quello indicato dall'amministratore nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'amministratore non ha indicato i dati catastali relativi all'appartamento oggetto d'intervento (non è stato, pertanto, possibile verificare il limite massimo di detraibilità della spesa).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: dalla comunicazione dell'amministratore risulta che le spese non sono state sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
    Cosa fare: qualora le spese siano state comunque sostenute prima della presentazione della dichiarazione, verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: dalla comunicazione dell'amministratore risulta che gli interventi effettuati nell'anno di riferimento sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: la spesa totale riferita all'unità immobiliare non può superare il limite previsto, dalla normativa vigente, per la tipologia di intervento. In presenza di più soggetti aventi diritto alla detrazione, il limite va ripartito tra loro e quindi la spesa comunicata deve essere riproporzionata. La puntuale riconduzione al limite della spesa non è possibile a causa delle mancanza di alcune informazioni (ad esempio uno dei comproprietari non ha effettuato il pagamento della spesa attribuita al 31 dicembre dell'anno di riferimento).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato ricondotto nei limiti previsti dalla legge nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: In presenza di più interventi della stessa tipologia, eseguiti dallo stesso condominio, in cui per alcuni è applicato il Superbonus e per altri no
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: Risultano comunicate spese per interventi trainati in mancanza di spese relative ad interventi trainanti
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli amministratori di condominio relativi a spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

 

  • intervento di recupero del patrimonio edilizio
  • arredo degli immobili ristrutturati
  • intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
  • intervento su involucro di edificio esistente, tranne serramenti ed infissi
  • intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
  • intervento antisismico in zona ad alta pericolosità
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
  • interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
  • intervento antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
  • intervento antisismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro + antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro + antisismico che determini il passaggio ad 2 classe di rischio inferiore
  • bonus verde
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
  • acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti.
  • intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (Superbonus – intervento trainante)
  • intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (Superbonus – intervento trainante)
  • intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (solo Superbonus – intervento trainato)
  • intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari (solo Superbonus – intervento trainato)
  • intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • rimozione barriere architettoniche

 


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Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus e degli altri enti iscritti al RUNTS è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione,  secondo  il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia.  In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di volontariato, invece, è applicabile una detrazione pari al 35% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente, in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Infine, per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è applicabile solamente una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata tra gli oneri deducibili.


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Le ONLUS, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono, in via facoltativa, all'Agenzia i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs.241/1997. L’invio di tali dati è però obbligatorio per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. Pertanto, il dato relativo all'erogazioni liberale effettuata può non è essere presente in precompilata in quanto l'invio di tali dati è facoltativo per taluni soggetti.


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Quest’anno, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, e per i titolari degli altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730. L’accesso sarà consentito anche per il tramite degli intermediari da loro delegati.

Tali contribuenti, dal 2024, potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (per esempio premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l'acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore) e i dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo rilasciate dai sostituti di imposta. Il contribuente può accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta oppure prima dell'invio può modificarla e/o integrarla con gli altri dati non in possesso dell'Agenzia delle Entrate.


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Si. La verifica dei requisiti soggettivi per usufruire delle detrazioni/deduzioni (per esempio, l'effettiva destinazione ad abitazione principale - nei termini previsti - dell'immobile acquistato, necessaria per la detrazione degli interessi passivi del mutuo) è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti (anche nel caso di presentazione diretta). Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione in seguito a questi controlli, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

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