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I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi pre e post scuola, sono spesso gestiti dai Comuni o da altri Enti Locali, i quali, qualora non rientrino nell’alveo dei soggetti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma gestiscono solo alcuni servizi per scuole terze, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata.

Pertanto, i dati relativi a tali servizi potrebbero non essere oggetto di precompilazione, il contribuente può autonomamente, qualora ne ricorrano i presupposti, indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili.


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Nel caso di scelta di un sostituto tra quelli che hanno inviato almeno una Certificazione unica al contribuente non occorre inserire alcun dato. E' possibile, eventualmente, modificare i campi Cognome e Nome o Denominazione. Nel campo Codice Sede è inserito il codice sede eventualmente indicato dal sostituto nel punto 11 della Certificazione unica.
Nel caso di inserimento di un nuovo sostituto occorre compilare obbligatoriamente i campi relativi al Codice Fiscale e al Cognome e Nome o Denominazione del sostituto.


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Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano compilati anche il rigo C16 e/o i righi da L6 a L8 e/o il quadro W, l’eventuale debito o credito derivante dalle imposte sostitutive non verrà conguagliato dal sostituto d’imposta che hai indicato. Pertanto, a titolo di esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito da imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca) e un credito da imposte sostitutive, il primo è rimborsato dal sostituto d’imposta e il secondo dall’Agenzia delle entrate. Qualora invece emerga un debito da imposte principali e un debito da imposte sostitutive, il primo è trattenuto sulla busta paga o sulla pensione dal sostituto d’imposta e il secondo deve essere versato con il modello F24.


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Si, a partire dalla dichiarazione 2024, l'opzione “Nessun sostituto” è ammessa anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il rimborso viene,qundi, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto. Invece, se dal 730 emerge un debito, il contribuente può effettuare il pagamento direttamente online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito) oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.


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Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare in dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Pertanto le somme così percepite vanno indicate in dichiarazione nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C), mentre le ritenute subite devono essere indicate esclusivamente nel rigo F 13 (pignoramento presso terzi) del Quadro F (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 “reddito da fabbricati” per il quale la ritenuta può essere assente).
Poichè dalla CU – lavoro autonomo non si evince la tipologia di reddito a cui si riferisce l’erogazione della somma, i relativi dati contenuti nella CU di lavoro autonomo sono riportati nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione.
Quindi verifica la correttezza dei dati esposti e procedi alla compilazione della tua dichiarazione.


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Il dato relativo al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio non viene precompilato perché la situazione del contribuente potrebbe modificarsi nel corso dell'anno. Il contribuente deve quindi inserire autonomamente questa informazione, e può:

  • scegliere tra i sostituti proposti dall'Agenzia (si tratta del soggetto/dei soggetti che ha/hanno trasmesso la sua/le sue CU)
  • indicare l'assenza del sostituto (per esempio se ha perso il lavoro nel corso dell'anno o se ha preferito non inserirlo)
  • indicare un nuovo sostituto (per esempio se ha cambiato datore di lavoro nell'anno di presentazione della dichiarazione).

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L’Agenzia delle entrate dal 1° marzo 2021 non rilascia più credenziali Fisconline ai cittadini così come previsto dal decreto semplificazione (DL 76/2020). L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia può essere effettuato con l’identità SPID o con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per approfondimenti visita la pagina Come accedere ai servizi
Per i professionisti, o le persone fisiche titolari di partita IVA attiva e/o che risultino già autorizzati ad operare in nome e per conto di società, enti o professionisti (gestori incaricati e operatori incaricati) la registrazione al servizio Fisconline,. può essere effettuata:

  • online cliccando su Area Riservata nella home page del sito dell'Agenzia delle Entrate e selezionando quindi le voci Non sei ancora registrato? / Registrazione a Fisconline
  • tramite l’App dell’Agenzia scaricabile dal sito internet o dai principali store
  • recandosi personalmente o delegando una persona di fiducia mediante procura speciale, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia muniti di documento di riconoscimento e compilando il modulo di richiesta di registrazione.

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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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In generale i dati relativi a terreni e fabbricati sono ripresi dalla dichiarazione dell'anno precedente. Per quanto riguarda i redditi derivanti dalle "locazioni brevi", sono utilizzati i dati trasmessi tramite le CU – Locazioni brevi. Inoltre sono utilizzate le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate (Banca dati immobiliare e Registro) relative alle variazioni intercorse sui diritti reali (compravendite e successioni) e sull'utilizzo degli immobili (locazioni ed altro).
E' sempre utile verificare che siano corretti e completi.
Le informazioni per verificare eventuali incongruenze o per completare il quadro della dichiarazione si trovano nella visura catastale, nell'atto notarile, nel contratto di affitto o locazione e nella CU - Locazioni brevi. Nel caso in cui non sia possibile risolvere l'incongruenza, è disponibile il servizio di prenotazione appuntamenti dedicato ai terreni e ai fabbricati e, esclusivamente per le informazioni di natura catastale, quello presso gli uffici provinciali – Territorio.

Se non è stata presentata la dichiarazione nell'anno precedente oppure nella dichiarazione dell'anno precedente non sono stati compilati i quadri relativi ai redditi fondiari le informazioni relative alle consistenze immobiliari e ai contratti di locazione sono riportate esclusivamente nel foglio riepilogativo. Unica eccezione riguarda le informazioni relative  ai redditi derivanti dalle “locazioni brevi”, trasmessi tramite la certificazione redditi – locazioni brevi della CU e le informazioni relative all'acquisto di uno o più immobili  ovvero alla stipula di nuovi contratti di locazione nel corso dell'anno, le quali sono riportate direttamente in dichiarazione.


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Sì. Sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi per prestazioni non erogate e dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali.
Questi rimborsi vengono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie.
Ricordiamo, infatti, che non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:

  • a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all'importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente
  • a società di mutuo soccorso, che fino all'importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall'Irpef.

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