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In presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti per ogni codice Ateco.
Verifica il dato e se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni, conferma il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all’attività prevalente; se invece le attività rientrano in differenti gruppi, devi suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo per le attività rientranti nello stesso gruppo merceologico.
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Nel foglio informativo sono riportati tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell’anno oggetto di precompilazione, comunicati dai soggetti terzi. Verifica il dato e riporta:
- nel quadro LM i contributi relativi all’attività svolta nel regime di vantaggio (LM7) o forfetario (LM35);
- nel rigo RP21 l’eventuale parte eccedente dei contributi che non hanno trovato capienza nel quadro LM insieme agli altri contributi deducibili in base alla normativa vigente (ad esempio i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy, per la prosecuzione volontaria, ecc.).
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Per la valorizzazione del quadro LM, viene presa in considerazione la sommatoria delle fatture e/o dei corrispettivi relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione. Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.
Qualora, ad esempio, hai incassato una fattura in un anno d’imposta diverso da quello di emissione del documento, modifica l’importo dei componenti positivi di reddito nel quadro LM includendo il dato delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell’anno d’imposta ed escludendo quello delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate.
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Una volta verificate le condizioni per poter usufruire della detrazione della spesa attestata dall’università estera, puoi aggiungerla in modalità di compilazione semplificata semplicemente selezionando il bottone “università estera” nella sezione “tipologia università”, in tal modo il successivo campo “codice fiscale università” risulterà non compilabile.
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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 M3 con codice 1 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
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Le spese comunicate dalle Università statali sono riportate integralmente nella dichiarazione precompilata, al netto dei relativi rimborsi.
Le spese sostenute presso le Università non statali sono riportate in dichiarazione al netto del rimborso e sono già ricondotte nei limiti stabiliti ogni anno con decreto del MUR entro il 31 dicembre. I limiti sono determinati in base agli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali e variano a seconda di ciascuna area disciplinare di afferenza e della regione in cui ha sede il corso di studio. Il decreto stabilisce, inoltre, che agli importi calcolati con i criteri sopra indicati vada sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.
Per l’anno 2024 i limiti di detraibilità, sono individuati con decreto del MUR n. 1924 del 20 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025(i limiti di detraibilità non sono stati modificati rispetto all’anno precedente).
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti sono esposti nella dichiarazione precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale, dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, può modificare la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
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Sì, i dati eventualmente comunicati dalle istituzioni AFAM statali, pur non essendone obbligate, vengono utilizzati per la precompilazione delle dichiarazioni.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con parere del 10 febbraio 2021 ha specificato che il sistema di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale è posto allo stesso livello del sistema universitario cosicché è ragionevole applicare lo stesso regime di detraibilità delle spese sostenute per l’iscrizione ad un corso universitario.
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L’Agenzia riporta nella dichiarazione e/o nel foglio informativo le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai soggetti terzi e successivamente inviate dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata. Test
Se alcune spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta non sono riportate né nel modello 730 precompilato, né nel foglio informativo possono essersi determinate le seguenti situazioni:
- il soggetto che ha effettuato la prestazione non ha trasmesso i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria oppure li ha trasmessi ma successivamente ha comunicato che si trattava di informazioni non corrette che sono state quindi “cancellate”;
- il Sistema Tessera Sanitaria ha applicato dei criteri cautelativi sui dati ricevuti per cui in alcune situazioni particolari i dati non sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate e non sono stati quindi utilizzati per le dichiarazioni precompilate. A titolo di esempio, tali situazioni particolari possono essere riferite a:
- più documenti che riportano gli stessi dati (soggetto inviante, importo, cf del soggetto cui è effettuata la prestazione) e che appaiono quindi duplicati
- emissione nell’anno di un numero molto elevato di documenti da parte della stessa struttura per lo stesso contribuente;
- importi molto elevati per singolo contribuente inviati da poche strutture.
Ovviamente se le spese sono state effettivamente sostenute e risultano detraibili, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo tali importi negli appositi campi del modello.
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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo M3 con il codice 1 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
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In generale, le spese sanitarie sono inserite, al netto dei relativi rimborsi, nel rigo E1, colonna 2, del modello 730 o nel rigo RP1, colonna 2, del modello Redditi.
Le spese detraibili solo a particolari condizioni (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo e non nella dichiarazione precompilata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo M3 con il codice 1 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
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