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Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), prevedono, all’art. 1 comma 595, che a partire dall’anno d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Queste disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
Quindi, se hai destinato a locazione breve, nel corso del 2021, più di 4 appartamenti non potrai dichiarare il relativo reddito utilizzando il modello 730 ma dovrai utilizzare il modello Redditi PF.
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Nella dichiarazione precompilata tenuto conto che l'opzione per la cedolare secca è nella maggior parte dei casi la più vantaggiosa per il contribuente, si è ritenuto opportuno precompilare assoggettando i corrispettivi comunicati tramite CU alla tassazione sostitutiva. Sarà cura del contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria, qualora la ritenga più conveniente. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Si evidenzia tuttavia, che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale
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Sia per il comodatario che per il sublocatore i dati trasmessi tramite la "Certificazione redditi – locazioni brevi" sono riportati nel quadro D "Sezione I - redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi" secondo il principio di "cassa", optando in tutti i casi per la cedolare secca. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Il contribuente, qualora la ritenga più conveniente, può modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria.
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Per locazione breve si intende un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. I corrispettivi e i dati trasmessi tramite la "Certificazione redditi – locazioni brevi" sono riportati nella dichiarazione precompilata sia all’interno dei quadri reddituali che nel foglio informativo.
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Le informazioni relative alle locazioni brevi, trasmesse all’Agenzia delle entrate, che rientrano nella categoria dei redditi diversi (casella “Locatore non proprietario” della CU barrata), sono esposte nel foglio informativo sotto la voce “Altri redditi”, specificando la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la CU e i dati sono inseriti nel quadro D della dichiarazione precompilata, mentre quelle che rientrano categoria dei redditi fondiari (casella “Locatore non proprietario” della CU non barrata), sono esposte nel foglio informativo sotto la voce “Redditi dei fabbricati”, specificando la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la CU e i dati sono inseriti nel quadro B della dichiarazione precompilata. Infine, si evidenzia, che dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
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Nella dichiarazione precompilata il reddito derivante dalle locazioni brevi, comunicato tramite la Certificazione Unica dagli intermediari immobiliari o da coloro che gestiscono un portale telematico, è indicato:
- nel quadro B, come reddito fondiario – se il soggetto che percepisce il canone è il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale (esclusivamente se la locazione ha luogo nel 2021 e, quindi, risulta indicato 2021 nel punto 4 “Anno” della CU)
- nel quadro D, come reddito diverso – se il soggetto che percepisce il corrispettivo è il sublocatore o il comodatario (nella CU è barrata la casella "Locatore non proprietario").
Si evidenzia tuttavia, che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
I redditi da locazione breve possono essere assoggettati a tassazione ordinaria o al regime della cedolare secca. Poiché nella maggior parte dei casi l'applicazione della cedolare secca è più vantaggiosa per il contribuente, nella dichiarazione precompilata i corrispettivi comunicati sono automaticamente assoggettati a tassazione sostitutiva. Di ciò è data informazione al contribuente tramite apposito avviso nel foglio informativo e nell'applicazione web. Il contribuente, qualora la ritenga più conveniente, può modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria.
La ritenuta, effettuata dagli intermediari immobiliari, è indicata nel rigo F8.
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Nel caso di più "locazioni brevi" relative ad un stesso immobile o a più immobili indicate nella stessa CU o nel caso di più CU- locazioni brevi trasmesse, se il locatore è proprietario dell'immobile (la casella "Locatore non proprietario" non è barrata) gli importi dei corrispettivi indicati nei righi della CU, in cui è indicato 2021 nel punto 4 “Anno”, sono sommati se si riferiscono allo stesso immobile. In particolare, nei casi più semplici (ad esempio nel comune ove si trova l'immobile locato, il locatore non possiede altri immobili), in dichiarazione precompilata l'importo dei corrispettivi è abbinato all'immobile presente nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi.
Nel caso in cui non è possibile tale abbinamento (dato che nella CU non sono presenti tutti i dati per identificare in modo univoco l'immobile) è compilato un ulteriore rigo del quadro Redditi dei fabbricati senza compilare le caselle rendita e possesso. La mancanza di tale ultimi dati rende il quadro dei fabbricati non liquidabile. Il contribuente, al fine di rendere liquidabile il relativo quadro, deve procedere al corretto abbinamento del reddito derivante da locazione breve con l'immobile oggetto di locazione.
Si evidenzia che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale
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Le spese per oneri sostenute nell'interesse del familiare a carico sono attribuite nella dichiarazione precompilata a condizione che il prospetto dei familiari trasmesso dal sostituto nella Certificazione Unica contenga oltre al codice fiscale, anche le informazioni relative alla relazione di parentela, ai mesi e alla percentuale di carico. Se nel prospetto dei familiari a carico contenuto nella Certificazione Unica manca anche uno solo dei dati sopra elencati, gli oneri detraibili/deducibili riferiti al familiare a carico sono esposti solo nel foglio informativo del soggetto a cui si riferiscono.
Unica eccezione è relativa ai mesi a carico, in questo caso, se mancanti, gli oneri riferiti ai soggetti il cui codice fiscale si trova nel prospetto dei familiari a carico vengono esposti anche nel foglio informativo dei contribuenti a cui risulta a carico
Inoltre, relativamente alle spese scolastiche, si specifica che l’invio delle stesse da parte degli istituti scolastici è facoltativo per quest’anno.Controlla la documentazione in tuo possesso ed eventualmente inserisci l'importo detraibile/deducibile corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
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Con riferimento all’anno d’imposta 2021, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono, in via facoltativa, all'Agenzia i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs.241/1997. L’invio di tali dati è divenuto obbligatorio, a partire da quelli relativi all’anno d’imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro Pertanto, il dato relativo all'erogazioni liberale effettuata può non è essere presente in precompilata in quanto l'invio di tali dati è ancora facoltativo per taluni soggetti.
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I rimborsi effettuati dall’INPS nei tuoi confronti, per contributi precedentemente versati, sono riportati nel rigo D7 della tua dichiarazione precompilata, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. In particolare, sono individuati con il codice 4, che riguarda i rimborsi relativi a oneri per i quali in anni precedenti si è fruito della detrazione. Verifica di aver effettivamente usufruito di detta detrazione altrimenti puoi toglierli dalla tua dichiarazione
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