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Le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS non possono più essere utilizzate dai soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021.

Per l’accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate le uniche modalità di accesso sono le seguenti:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

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Se hai ottenuto l’abilitazione all’accesso alla dichiarazione precompilata di un altro soggetto, accedi all’Area riservata utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) e, quindi, scegli di accedere alla dichiarazione precompilata per conto di un'altra persona.

La richiesta di abilitazione o disabilitazione, della persona di fiducia, può essere presentata utilizzando la funzionalità web di seguito indicata oppure compilando e sottoscrivendo il relativo modulo allegato al provvedimento n. 332731/2023 del 22 settembre 2023 (allegato 3) o dell’eventuale disabilitazione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in particolare l'istanza è presentata:

a) dal soggetto interessato:

  • mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
  • in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia a ciò autorizzato, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale, sottoscritta con firma digitale oppure se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia informatica (p.e. scansione) di documento analogico (p.e. la richiesta compilata e firmata su carta) e corredata della copia informatica del documento di identità dell’interessato;
  • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presentando il modulo originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento dell’interessato
  • tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità;
  • b) dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato nel terzo punto della lettera a) a causa di patologie,  presentando il modulo originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato d’impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti) sulla base del modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.

Il modulo per la richiesta di disabilitazione della persona di fiducia, può essere presentato oltre che dall’interessato dall’interessato anche dal suo rappresentante legale. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal rappresentante legale è necessario allegare al modulo la documentazione attestante la propria condizione. La disabilitazione, a tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, può essere eseguita d’ufficio.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia, inoltre ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone e disabilitata al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell’anno solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti relativi alla dichiarazione precompilata ma non può effettuare altre operazioni.

L’abilitazione della persona di fiducia ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell'istanza. Tale termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.


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Chi presenta il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo documentale sugli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

Se, invece, il contribuente modifica il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d’imposta - il controllo documentale sarà effettuato sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della nuova modalità di compilazione semplificata, disponibile nell’area web dedicata.

Ricordiamo che in ogni caso, i controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).


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Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate oppure al sostituto d’imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

Non sarà effettuato il controllo formale sugli oneri trasmessi dai soggetti terzi e riportati direttamente nella dichiarazione 730 precompilata.

A prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, su tali oneri l’Agenzia delle entrate potrà effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nei confronti dei contribuenti. Per esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.


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Se  il 730 precompilato viene presentato, senza modifiche, tramite un intermediario, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione precompilata comunicati dai soggetti terzi.

Se il 730 precompilato viene presentato, tramite un intermediario, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

L'Agenzia può comunque effettuare, nei confronti del contribuente, i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per esempio l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).


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Se nella tua dichiarazione precompilata non trovi le spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico potrebbe essere legato ai seguenti motivi. La trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata, da parte degli enti pubblici o dei soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, è facoltativa per le spese sostenute nel 2023 e 2024 e diventerà obbligatoria a partire dalle spese 2025.  Inoltre, le spese relative all’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale devono essere comunicate già al netto dei relativi rimborsi; pertanto, potrebbero essere stati comunicati rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese. Infine, se la spesa non è sostenuta con modalità di pagamento tracciabile, non viene comunicata all’Agenzia.

In ogni caso, verificata la sussistenza dei requisiti per fruire della detrazione, puoi inserire autonomamente l’importo della spesa sostenuta.


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Nella dichiarazione precompilata sono riportate le spese sanitarie, che sono state comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai Policlinici universitari, dai Presidi di specialistica ambulatoriale, dalle Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dai Presidi e Strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e dalle altre Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. Inoltre, sono indicate le spese sanitarie comunicate all'Agenzia delle Entrate da:

  • medici e medici-chirurghi
  • odontoiatri
  • psicologi
  • infermieri
  • infermieri pediatrici
  • ostetriche
  • tecnici sanitari di radiologia medica
  • ottici
  • tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  • tecnici audiometristi
  • tecnici audioprotesisti
  • tecnici ortopedici
  • dietisti
  • tecnici di neurofisiopatologia
  • tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienisti dentali
  • fisioterapisti
  • logopedisti
  • podologi
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia
  • terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnici della riabilitazione psichiatrica
  • terapisti occupazionali
  • educatori professionali
  • tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistenti sanitari
  • biologi.

nonché dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.

Infine, la dichiarazione precompilata 2024 contiene i dati relativi ai rimborsi del cd “bonus vista” per acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive già effettuati nel triennio 2021/2023.


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Tramite la funzionalità "Spese sanitarie – Vedi dettaglio" è possibile visualizzare tutte le spese comunicate dai vari operatori sanitari al sistema Tessera Sanitaria, per le quali non è stata manifestata l'opposizione all'utilizzo. In particolare, ogni riga visualizzata si riferisce a un documento trasmesso che può contenere più voci di spesa e, per ogni documento, sono indicati sia l'importo totale della spesa sia (cliccando su "Dettaglio") l'importo delle singole voci classificate secondo la seguente tabella:

 

Tipologia spesa Descrizione
TK Ticket
FC Farmaco
FV Farmaco veterinario
AD Dispositivo medico
AS ECG, holter, altro
SR Visita o intervento di specialistica
CT Cure termali
PI Protesica e integrativa
IC Chirurgia estetica
SP Prestazioni sanitarie
SV Spese veterinarie
AA Altre spese

Nella dichiarazione precompilata, in linea generale:

  • gli importi relativi alle tipologie di spesa TK, FC, AD, AS, SR e SP riguardano spese sanitarie automaticamente detraibili, perciò sono sommati e riportati nel rigo E1 colonna 2 del 730
  • gli importi relativi alle tipologie di spesa FV e SV riguardano spese veterinarie detraibili, perciò sono sommati e riportati in uno dei righi da E8 a E10 del 730 con codice 29
  • gli importi relativi alle tipologie di spesa CT, PI e IC riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (es. prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo
  • gli importi relativi alla tipologia di spesa AA riguardano altre spese non detraibili (ad esempio prodotti acquistati in farmacia che non rientrano tra quelli per i quali è prevista la detrazione), perciò non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata né nel foglio informativo.

Inoltre nell’ elenco delle spese sanitarie sono visualizzate ulteriori informazioni più complete. In particolare, oltre al riepilogo dell’anno riferito a:

  • Totale spese, le spese sanitarie sostenute dal contribuente e da eventuali familiari a carico
  • Totale spese non detraibili, le spese sanitarie sostenute dal contribuente e da eventuali familiari a carico che non possono essere portate in detrazione (p.e. spese per integratori)
  • Totale rimborsato, i rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute nello stesso anno d’imposta

con riferimento ad ogni singola spesa, sono riportati anche i seguenti dati:

  • La data di emissione del documento;
  • La data di pagamento
  • Il soggetto che ha emesso il documento di spesa
  • L’importo del documento e, in dettaglio, delle singole voci che lo compongono
  • La detraibilità: il documento si può riferire a spese detraibili, a spese non detraibili o a spese parzialmente detraibili, nel senso che contiene voci di spesa detraibili e voci di spesa non detraibili o detraibili a determinate condizioni (p.e. lo scontrino della farmacia che riporta spese per medicinali e spese per integratori). Le singole spese possono essere visualizzate in dettaglio
  • Tracciabilità: il pagamento può essere stato effettuato con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante; oppure con modalità non tracciabili (in contanti).

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Sì, è possibile rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato, fornendo un'apposita delega, insieme alla copia di un documento di identità, in formato cartaceo o in formato elettronico. Nella delega deve essere indicato:

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata
  • data di conferimento della delega, precisando che, a partire dalla stessa data, è possibile accedere sia al 730 precompilato sia al foglio riepilogativo dei dati.
  • che, a partire dalla stessa data, è possibile accedere sia alla dichiarazione precompilata sia all’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1)

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Il tutore/curatore speciale, o l’amministratore di sostegno o il genitore, per ottenere l’abilitazione o la disabilitazione all’accesso alla dichiarazione precompilata del rappresentato, in caso di prima richiesta , compilano e sottoscrivono, rispettivamente, i moduli (allegato 1 e 2), uniti al provvedimento n. 332731/2023 del 22 settembre 2023, disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate corredati della documentazione attestante la propria condizione. In particolare, il modulo è presentato dal rappresentante:

  1. tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per immagine;
  2. in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata della copia del documento di identità del rappresentante;
  3. presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, ed il rappresentante è tenuto ad esibire il proprio documento di identità;
  4. tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità del rappresentato.

A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità.

. Per gli anni successivi, la richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice email, fornendo gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta e la copia del documento di identità del tutore/curatore speciale/amministratore.

 

Il rappresentante può delegare un’altra persona a consegnare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione, compilando l’apposita sezione del relativo modulo. In tal caso, il modulo è consegnato dal delegato, munito di un proprio documento di identità, esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.


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