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Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2023 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF. Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi, Imis e Ilia

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della pro- vincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all’Imu si in- tendono effettuati anche all’Imi e all’Imis.

La legge di bilancio 2023 dispone che dal 1° gennaio 2023 si applicano anche all’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della Re- gione Friuli Venezia Giulia le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle re- lative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all’Imu si intendono effettuati anche all’ILIA.

Certificazione Unica 2024

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2023 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2024, il sostituto d’imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 16 marzo 2024, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o su- periore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pub- blicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d’Italia, all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli pro- gressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro “Firma dichiarazione” della prima facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero “2” nella casella “Mod. N.”. Infine, nella casella “N. modelli compilati” va riportato il numero “2”, per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi”).

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4, comma 1, lett. b) del Tuir.

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la po- testà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
  • le pensioni di reversibilità da chiunque

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell’amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 re- lativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 nei modi e nei ter- mini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per le persone decedute dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023 può es- sere presentata utilizzando il modello 730/2024.

In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023 può essere pre- sentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF entro i termini indicati nel paragrafo “Termini di presentazione della dichiara- zione da parte degli eredi” del capitolo “Informazioni preliminari” del modello REDDITI PF 2024.

Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2023 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo “Informazioni relative al contribuente”.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2023 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei ter- mini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.

 

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