Rettifica del Modello 730

Rettifica del modello 730

Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclu- sivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri qua- dri del modello 730,salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2).

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 in- tegrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2024, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il mo- dello REDDITI Persone fisiche 2024 può essere presentato:
    • entro il 15 ottobre (correttiva nei termini);
    • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all’anno successivo (dichia- razione integrativa);
    • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informa- zioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui sca- turiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica com- portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il con- tribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2024.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2024 può essere presentato:

  • entro il 15 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà proce- dere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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