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  • Possibile motivazione: l'importo dei bonifici pagati dal condominio nell’anno di sostenimento della spesa è inferiore a quello indicato dall'amministratore nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'amministratore non ha indicato i dati catastali relativi all'appartamento oggetto d'intervento (non è stato, pertanto, possibile verificare il limite massimo di detraibilità della spesa).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: dalla comunicazione dell'amministratore risulta che le spese non sono state sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
    Cosa fare: qualora le spese siano state comunque sostenute prima della presentazione della dichiarazione, verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: dalla comunicazione dell'amministratore risulta che gli interventi effettuati nell'anno di riferimento sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: la spesa totale riferita all'unità immobiliare non può superare il limite previsto, dalla normativa vigente, per la tipologia di intervento. In presenza di più soggetti aventi diritto alla detrazione, il limite va ripartito tra loro e quindi la spesa comunicata deve essere riproporzionata. La puntuale riconduzione al limite della spesa non è possibile a causa delle mancanza di alcune informazioni (ad esempio uno dei comproprietari non ha effettuato il pagamento della spesa attribuita al 31 dicembre dell'anno di riferimento).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato ricondotto nei limiti previsti dalla legge nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: In presenza di più interventi della stessa tipologia, eseguiti dallo stesso condominio, in cui per alcuni è applicato il Superbonus e per altri no
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: Risultano comunicate spese per interventi trainati in mancanza di spese relative ad interventi trainanti
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli amministratori di condominio relativi a spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

 

  • intervento di recupero del patrimonio edilizio
  • arredo degli immobili ristrutturati
  • intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
  • intervento su involucro di edificio esistente, tranne serramenti ed infissi
  • intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
  • intervento antisismico in zona ad alta pericolosità
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
  • interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
  • intervento antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
  • intervento antisismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro + antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro + antisismico che determini il passaggio ad 2 classe di rischio inferiore
  • bonus verde
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
  • acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti.
  • intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (Superbonus – intervento trainante)
  • intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (Superbonus – intervento trainante)
  • intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (solo Superbonus – intervento trainato)
  • intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari (solo Superbonus – intervento trainato)
  • intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • rimozione barriere architettoniche

 


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Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus e degli altri enti iscritti al RUNTS è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione,  secondo  il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia.  In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di volontariato, invece, è applicabile una detrazione pari al 35% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente, in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Infine, per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è applicabile solamente una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata tra gli oneri deducibili.


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Le ONLUS, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono, in via facoltativa, all'Agenzia i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs.241/1997. L’invio di tali dati è però obbligatorio per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. Pertanto, il dato relativo all'erogazioni liberale effettuata può non è essere presente in precompilata in quanto l'invio di tali dati è facoltativo per taluni soggetti.


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Quest’anno, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, e per i titolari degli altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730. L’accesso sarà consentito anche per il tramite degli intermediari da loro delegati.

Tali contribuenti, dal 2024, potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (per esempio premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l'acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore) e i dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo rilasciate dai sostituti di imposta. Il contribuente può accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta oppure prima dell'invio può modificarla e/o integrarla con gli altri dati non in possesso dell'Agenzia delle Entrate.


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Si. La verifica dei requisiti soggettivi per usufruire delle detrazioni/deduzioni (per esempio, l'effettiva destinazione ad abitazione principale - nei termini previsti - dell'immobile acquistato, necessaria per la detrazione degli interessi passivi del mutuo) è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti (anche nel caso di presentazione diretta). Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione in seguito a questi controlli, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

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Le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS non possono più essere utilizzate dai soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021.

Per l’accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate le uniche modalità di accesso sono le seguenti:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

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Se hai ottenuto l’abilitazione all’accesso alla dichiarazione precompilata di un altro soggetto, accedi all’Area riservata utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) e, quindi, scegli di accedere alla dichiarazione precompilata per conto di un'altra persona.

La richiesta di abilitazione o disabilitazione, della persona di fiducia, può essere presentata utilizzando la funzionalità web di seguito indicata oppure compilando e sottoscrivendo il relativo modulo allegato al provvedimento n. 332731/2023 del 22 settembre 2023 (allegato 3) o dell’eventuale disabilitazione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in particolare l'istanza è presentata:

a) dal soggetto interessato:

  • mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
  • in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia a ciò autorizzato, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale, sottoscritta con firma digitale oppure se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia informatica (p.e. scansione) di documento analogico (p.e. la richiesta compilata e firmata su carta) e corredata della copia informatica del documento di identità dell’interessato;
  • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presentando il modulo originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento dell’interessato
  • tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità;
  • b) dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato nel terzo punto della lettera a) a causa di patologie,  presentando il modulo originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato d’impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti) sulla base del modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.

Il modulo per la richiesta di disabilitazione della persona di fiducia, può essere presentato oltre che dall’interessato dall’interessato anche dal suo rappresentante legale. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal rappresentante legale è necessario allegare al modulo la documentazione attestante la propria condizione. La disabilitazione, a tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, può essere eseguita d’ufficio.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia, inoltre ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone e disabilitata al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell’anno solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti relativi alla dichiarazione precompilata ma non può effettuare altre operazioni.

L’abilitazione della persona di fiducia ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell'istanza. Tale termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.


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Chi presenta il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo documentale sugli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

Se, invece, il contribuente modifica il 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d’imposta - il controllo documentale sarà effettuato sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della nuova modalità di compilazione semplificata, disponibile nell’area web dedicata.

Ricordiamo che in ogni caso, i controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).


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Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate oppure al sostituto d’imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

Non sarà effettuato il controllo formale sugli oneri trasmessi dai soggetti terzi e riportati direttamente nella dichiarazione 730 precompilata.

A prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, su tali oneri l’Agenzia delle entrate potrà effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nei confronti dei contribuenti. Per esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.


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