Ulteriori redditi

Ulteriori redditi

Ulteriori redditi

 

La sezione “Ulteriori redditi” accoglie i Redditi prodotti Campione d’Italia, in euro e in franchi svizzeri, e i redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, dati sulla rivalutazione dei terreni.

Con il pulsante “Aggiungi nuova voce” puoi visualizzare una delle seguenti tipologie di reddito da dichiarare e selezionare la voce corrispondente.

Redditi prodotti a Campione d’Italia

  • Redditi Campione d’Italia in euro;
  • Redditi Campione d’Italia in franchi svizzeri;

Redditi a tassazione separata

  • Indennità e anticipazioni;
  • Indennità, plusvalenze e redditi;
  • Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta;
  • Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo;
  • Redditi percepiti in qualità di erede o legatario;
  • Emolumenti arretrati di lavoro dipendente anni precedenti;
  • Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva:

  • Redditi di capitale assoggettati ad imposta sostitutiva;
  • Proventi delle obbligazioni non assoggettabili a imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96;
  • Proventi derivanti da depositi in garanzia;
  • Addizionale su bonus e stock option;
  • Proventi da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto;
  • Redditi da beni sequestrati;
  • Compensi lezioni private;
  • Frontalieri su retribuzioni svizzere;
  • Opzione per l’imposta sostitutiva pensionati esteri;

Altri dati:

  • Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto;
  • Rivalutazione del valore dei terreni;
  • Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.

Con il pulsante "Avanti" prosegui alla schermata successiva.

Redditi CAMPIONE D’ITALIA in euro

In questa sezione devi indicare i redditi che hai percepito e per cui vuoi usufruire delle agevolazioni applicabili a partire dall’anno d’imposta 2018, se risulti iscritto nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia. Ricorda che si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Inoltre, dall’anno d’imposta 2020, l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei già menzionati registri (già indicati nelle Sezioni relative ai “Terreni”, ai “Fabbricati”, ai “Redditi di capitale, proventi e redditi diversi” ai “redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, dati sulla rivalutazione dei terreni” della presente sezione) è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta.

Tali agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione dei predetti artt.107 e108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Attenzione: Se tale agevolazione costituisce per te Aiuto di Stato, ai fini della legittimazione alla sua fruizione, sei tenuto all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non puoi utilizzare il modello 730.

È possibile indicare una delle seguenti tipologie di reddito e il relativo importo già indicato nella relativa sezione:

  • 1 - redditi dominicali;
  • 2 - redditi agrari;
  • 3 - redditi da fabbricati;
  • 6 - redditi diversi di cui alla sezione “redditi di capitale proventi e redditi diversi” e “redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, dati sulla rivalutazione dei terreni” della presente sezione.

Seleziona il pulsante "Conferma" per confermare i dati o il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente senza salvare.

Redditi CAMPIONE D’ITALIA in franchi svizzeri

Le agevolazioni sui redditi percepiti da soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia si possono applicare anche ai redditi prodotti in franchi svizzeri.

Ricorda che si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

A decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei già menzionati registri (già indicati nelle sezioni relative ai “Terreni”, ai “Fabbricati”, ai “Redditi di capitale, proventi e redditi diversi” e ai “redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, dati sulla rivalutazione dei terreni” della presente sezione), è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta.

Tali agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione dei predetti artt.107 e108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Attenzione: Se tale agevolazione costituisce per te Aiuto di Stato, ai fini della legittimazione alla sua fruizione, sei tenuto all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non puoi utilizzare il modello 730.

E’ possibile indicare una delle seguenti tipologie di redditi e il relativo importo:

È possibile indicare una delle seguenti tipologie di reddito e il relativo importo già indicato nella relativa sezione:

  • 1 - redditi dominicali;
  • 2 - redditi agrari;
  • 3 - redditi da fabbricati;
  • 4 - redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica2025);
  • 5 - redditi diversi di cui alla sezione “redditi di capitale proventi e redditi diversi” e “redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, dati sulla rivalutazione dei terreni” della presente sezione.

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Redditi soggetti a tassazione separata

 

INDENNITA’ E ANTICIPAZIONI

In questa voce vanno indicate:

  • a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia per le persone fisiche;
  • b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  • c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennità indicate all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

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INDENNITA’ PLUSVALENZE E REDDITI

In questa voce vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (ricorda che per questi redditi hai la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

  • indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
    Si precisa che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Per maggiori chiarimenti vedi in appendice alle istruzioni del modello, voce “Calcolo delle plusvalenze”;
  • plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo.
    Si ricorda che tale fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
  • redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), g-bis) comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
  • indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

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SOMME CONSEGUITE A TITOLO DI RIMBORSO DI ONERI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA

In questa voce puoi indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri per i quali hai fruito di una detrazione in periodi di imposta precedenti e che, nell’anno 2024, sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sottoforma di credito d’imposta), da parte degli uffici finanziari o di terzi. Vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.

Rientrano in tali somme ad esempio:

  • i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi;
  • la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione.

Per maggiori informazioni consulta le istruzioni al seguente link - Modello 730/2025 - pdf pagina 130.

Inoltre, rientrano:

  • i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali hai usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte di spese direttamente sostenute.

Attenzione: Non indicare in questa sezione le spese sanitarie, per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri.

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SOMME CONSEGUITE A TITOLO DI RIMBORSO DI ONERI DEDOTTI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa voce devi indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN, dedotte dal reddito complessivo e che nell’anno 2024 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Non devi indicare le spese sanitarie deducibili rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri, o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

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REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

In questa voce vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2024 in caso di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni. I redditi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata. I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all’art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità.

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l’Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l’imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l’opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Nella casella “Tipologia reddito” devi inserire il codice relativo al tipo di reddito che vuoi dichiarare:

  • “codice 1”, utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • “codice 2”, utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato;
  • “codice 3”, utili e altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • “codice 4”, utili e altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
  • “codice 5”, gli altri redditi di capitale;
  • “codice 6”, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • “codice 7”, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
  • “codice 8”, i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2024 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
  • “codice 9”, redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
  • “codice 10”, redditi percepiti nel 2024, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
  • “codice 11”, utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • “codice 12”, utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • “codice 13” utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • “codice 14” utili e altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • “codice 15” utili e altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Per maggiori informazioni consulta le istruzioni al seguente link - Modello 730/2025 - pdf pagina 112.

Seleziona il pulsante “Conferma” per confermare i dati o il pulsante “Indietro” per tornare alla pagina precedente senza salvare.

 

EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

In questa voce devi indicare gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi agli anni precedenti.

Ricorda che per i redditi indicati in questa voce l’Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l’imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

L’imposta risultante deve essere versata utilizzando nel modello F24 il codice tributo 4200. L’acconto non va versato nel caso di emolumenti arretrati di lavoro dipendente soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute da parte del terzo erogatore. In tal caso, nella voce “Pignoramento presso terzi” va indicato il riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, e l’ammontare delle ritenute da scomputare dall’acconto dovuto (casella “altre ritenute”).

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INDENNITÀ ED ANTICIPAZIONI PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In questa voce devi indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda che l’imposta risultante deve essere versata utilizzando nel modello F24 il codice tributo 4200.

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Redditi soggetti a imposta sostitutiva

 

REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

In questa voce puoi indicare i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il tuo reddito complessivo (da indicare nella sezione “Redditi di capitale compensi e proventi”), percepiti direttamente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Hai la facoltà di non avvalerti del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Inoltre, dal 1° gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria. Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023, continuano ad essere indicati nella sezione “Redditi di capitale, proventi e redditi diversi”. In questa sezione vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.

Per maggiori informazioni consulta le istruzioni al seguente link - Modello 730/2025 - pdf pagina 115.

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PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI NON ASSOGGETTABILI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D. LGS. 239/96

In questa voce puoi indicare gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta; per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.

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PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Indica i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell’anno 2024, maturati fino al 31 dicembre 2011 di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 7 del d.l. n. 323 del 1996 anche se abrogati dal comma 25, lettera b), dell’art. 2 del D.L. n. 138 del 2011.

Si tratta di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto.

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ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTION

Su specifici compensi percepiti dai dirigenti e i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario si applica un’aliquota addizionale del 10%. In particolare, tale addizionale viene applica sugli emolumenti variabili corrisposti sotto forma di bonus e stock option sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Nel caso in cui l’addizionale non sia stata trattenuta in tutto o in parte (ad esempio per i dirigenti del settore finanziario residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente stesso deve compilare questa sezione per determinare l’imposta addizionale del 10%.

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IMPOSTA SUI PROVENTI DALL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Compila questa voce se sei una persona fisica titolare di imbarcazioni e navi da diporto ovvero se sei un utilizzatore a titolo di locazione finanziaria che ha effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio e che si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005.

Tale disposizione consente, a richiesta del percipiente, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La compilazione della presente voce vale come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva.

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REDDITI DA BENI SEQUESTRATI

Compila questa voce se sei un curatore giudiziario e devi dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.

Analogamente a quanto avviene per l’eredità, anche nel caso dei beni sequestrati se il soggetto beneficiario è una persona fisica, i redditi sono in via preliminare tassati con aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (23%), salvo conguaglio dopo la definizione della titolarità delle quote.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 4040.

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IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE

In questa voce puoi indicare gli importi dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado sui quali si applica l’imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento.

Se prevedi una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, puoi determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso indica gli importi nella macro-sezione “Altre informazioni”, sezione “Acconti, ritenute, eccedenze e rateazione” alla voce “Acconto da versare in misura ridotta”.

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FRONTALIERI SU RETRIBUZIONI SVIZZERE

Compila questa voce se sei un frontaliero svizzero, residente in Italia, a cui non è stato applicato il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera; puoi optare per un’imposta sostitutiva pari al 25 per cento delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente. L’opzione è riservata ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero. La scelta per l’imposta sostitutiva esclude automaticamente la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica. Per i lavoratori che optano per la nuova misura di tassazione sostitutiva rimangono valide le disposizioni della legge di bilancio per il 2024 relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri però, maturano una detrazione dall’imposta sostitutiva pari al 20 per cento di quanto versato.

Per maggiori informazioni consulta le istruzioni al seguente link - Modello 730/2025 - pdf pagina 117.

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OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI ESTERI

In questa sezione devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1°gennaio 2019 dall’art.24 ter del TUIR per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva calcolata in via forfetaria con aliquota del 7% per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi di imposta antecedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Trattasi, oltre che dei paesi europei, di quelli con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA – (Tax Information Exchange Agreement) – ovvero che aderiscono alla convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:

  • a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 24-ter del TUIR, commi 1 e 2;
  • b) in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo di imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo di imposta successivo a quello a cui si riferisce l’omissione;
  • c) in caso di trasferimento in un Comune italiano diverso da quelli previsti dall’articolo 24-ter del TUIR, comma 1 con effetto a partire dal periodo di imposta in cui varia la residenza;
  • d) in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero.

Per maggiori informazioni consulta le istruzioni al seguente link - Modello 730/2025 - pdf pagina 117.

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Altri Dati

 

PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO

In questa sezione puoi indicare l’ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (Risoluzione n. 378/E del 2002) nell’ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data dell’integrazione del contratto.

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RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI

In questa sezione puoi indicare i valori dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento entro il 30 novembre 2024, in un’unica soluzione oppure fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

In caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

In caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva per ciascuno di essi.

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REDDITI DERIVANTI DA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare nella dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nella relativa sezione di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nella sezione ‘Lavoro e Pensione’).

Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione modello Redditi PF prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta.

Se il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcuna sezione della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del Modello Redditi PF, deve essere compilato il rigo RM82 del Modello Redditi PF ( Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

ATTENZIONE: Le caselle rigo e numero modulo possono essere indicate facoltativamente in esito allo sviluppo del modello 730.

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