Quadro A - Redditi dei terreni

Quadro A - Redditi dei terreni

Quadro A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

  • chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività cul- turali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici de- rivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il re- lativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del Mod. 730 va presentato il modello REDDITI Persone fisiche 2024, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’Irpef che l’Imu. Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri

di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze.

In tali casi va barrata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agri- coli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni dal 2017 al 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul red- dito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’eser- cizio dell’impresa familiare.

La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazio- ne catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente pa- ragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata au- tenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono de- terminate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;

‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);

‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);

‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;

‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito domi- nicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;

‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’im- presa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;

‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;

‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;

‘3’ terreno in conduzione associata;

‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);

‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro ri- servato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2023 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di pos- sesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situa- zione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltu- ra”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del- l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella “Continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.

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