Quadro G - Crediti d’imposta

Quadro G - Crediti d'imposta

Quadro G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

  • i crediti d’imposta relativi ai fabbricati;
  • il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
  • il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero;
  • il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
  • il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36;
  • il credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
  • il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato;
  • il credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
  • il credito d’imposta per la videosorveglianza;
  • il credito d’imposta per le mediazioni;
  • il credito d’imposta per il contributo unificato
  • il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);
  • il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive - Sport bonus;
  • il credito d’imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale;
  • il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
  • il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica;
  • il credito d’imposta social bonus;
  • il credito d’imposta per attività fisica adattata;
  • il credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili;
  • il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy;
  • il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy che operano in zone con alta

 

SEZIONE I - Crediti d’imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato ca- pienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del mod. 730/2023, o nel rigo RN47, col. 11, del Mod. REDDITI PF 2023.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali” reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2023): indicare il credito d’imposta maturato nel 2023. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o al- l’IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d’imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di pre- sentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riac- quisto della ‘prima casa’. I predetti termini sospesi hanno iniziato a decorrere o hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale so- spensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compra- vendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima

Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.

Rigo G2 - Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di con- valida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce “Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.

SEZIONE II - Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazio- ne. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba inten- dersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra de- scritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

  • codice 1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;
  • codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l’importo che è stato versato nel 2023 per reintegrare l’anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o nel rigo RN47, col. 13, del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 5 (Credito): indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre- sentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo de- finitivo per le quali chi presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2023 (se non sono state già indicate nella dichiara- zione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2024, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle imposte all’estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2023 indicare “2023”. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2023 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2024 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2023 e fino alla data di presentazione del 730/2024 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi pro- dotti all’estero nel 2021 nello Stato A, è stata pagata un’imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 di- cembre 2022 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2023) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2023, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l’importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2023. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 380 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all’estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato in colonna 2, aumentato even- tualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell’anno di produzione del red- dito). Per l’anno 2022 l’importo è dato dall’ammontare indicato nel rigo 11 del Mod. 730-3/2023 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta riportato in colonna 2. Per l’anno 2022 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2023 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2023.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2. Per l’anno 2022 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2023 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2023.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichia- razioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2023 o del Mod. 730/2022 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2023 o del Mod. REDDITI PF 2022).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2023 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l’im- porto, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 145 (o 146 per il co- niuge dichiarante) del Mod. 730-3/2023.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2023 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2023. In questo caso riportare in questa colonna l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L’importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non ri- sulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

  Imposta estera
Stato estero Anno di produzione del reddito Reddito prodotto all'estero Imposta pagata all'estero di cui resasi definitiva nel corso del 2022 di cui resasi definitiva nel corso del 2023
A 2022 1.000 350 200 150

 

l’importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2022 per la parte d’im- posta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel Mod. 730/2023

Se nella dichiarazione Mod. 730/2023 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del Mod. 730-3/2023, re- lativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato”, riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di ri- parazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in diminuzione dell’IRPEF e ri- partito in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, de- vono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abi- tazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta. Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2023. Se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostru- zione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va ri- portato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2023 è superiore all’imposta netta, chi presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del Mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri ag- giuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’im- mobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l’anno d’imposta 2023 nei limiti dell’imposta netta.

SEZIONE VI - Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36

Rigo G8 - Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 di- cembre 2023 o entro il 31 dicembre 2024, purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui,

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali” reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato ca- pienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 2 (Credito anno 2023): indicare il credito d’imposta maturato nel 2023. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 e fino alla data di presentazione della dichiarazione. Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025.

Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

SEZIONE VII - Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2023): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2023:

  • a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di Dal 19 maggio 2020 anche per quelle a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circoli e degli spettacoli viaggianti;
  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con- vertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):

  • del Ministero della Cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
  • dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conser- vazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2022): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 3 (Rata credito 2022): indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 4 (Rata credito 2021): indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o l’ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2023.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

 

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel pre- sente credito.

SEZIONE XIII - Altri crediti d’imposta

Nel rigo G15 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.

Per indicare più crediti d’imposta, occorre compilare più moduli, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7.

Nella colonna 1 (codice) indicare i seguenti codici:

‘2’ credito d’imposta Ape. È il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla ma- turazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessiva- mente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;

‘3’ credito d’imposta sport bonus. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 di- cembre 2020, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino all’anno 2020 per in- terventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è ri- conosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino po- stale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

‘4’ credito d’imposta per bonifica ambientale. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spettante è rico- nosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021;

6’ credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione. Credito d’imposta istituito dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno in- crementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente;

7’ credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus). Il credito d’imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:

  • realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  • manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;
  • interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli

Dall’anno d’imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente;

8’ credito d’imposta per videosorveglianza. Credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d’imposta era pari all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente;

‘9’ credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione. Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di prote- zione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell’Agen- zia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall’anno d’imposta 2022 è possibile indicare in dichiara- zione il solo importo portato a nuovo dalla dichiarazione dell’anno precedente;

‘10’ credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immo- biliare. Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 22 marzo 2024 è stabilita la misura del credito effettivamente spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2023. Al fine di ef- fettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informa- zioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA;

‘11’ credito d’imposta per social bonus. Alle persone fisiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni li- berali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore e comunque nel limite del 15% del reddito imponibile. Il credito d’impo- sta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’impo- sta successivi, fino ad esaurimento del credito. Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclu- sivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne ga- rantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Per le suddette eroga- zioni non è possibile fruire delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71, il cod. 76 da indicare nei righi da E8 a E10, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7. Per l’anno d’imposta 2023 non risultano progetti approvati dal menzionato Ministero e di conseguenza non è possibile fruire del social bonus;

‘12’ credito d’imposta per attività fisica adattata. Per l’anno di imposta 2022 è stato riconosciuto un credito d’imposta per le spese docu- mentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo. Il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’im- posta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 24 marzo 2023 è stata stabilita la misura del credito d’imposta spettante;

‘13’ credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Per l’anno di imposta 2022 è stato ri- conosciuto, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di pro- duzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui al- l’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 5 aprile 2023 è stabilita la misura del credito d’imposta spettante. L’utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di spesa;

14’ credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in fa- vore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio delle stesse fondazioni, spetta un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate;

15’ credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione. Qualora le ero- gazioni, le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all’incre- mento del patrimonio delle stesse fondazioni, sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60 per cento del valore delle menzionate liberalità.

I crediti d’imposta di cui ai codici ‘14’ e ‘15’ sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione. L’eventuale am- montare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

‘16’ credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione.

Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di seicento euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di duemilaquattrocento euro. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tra- mite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle re- lative procedure deflattive.

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richie- dente l’importo del credito d’ imposta spettante.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi tele- matici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell’operazione di versamento.

‘17’ credito d’imposta per negoziazione e arbitrato. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abi- litati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compen- so agli arbitri, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di im- posta commisurato al compenso e comunque fino a 250 euro.

A decorrere dal 7 agosto 2023 la domanda di attribuzione dei crediti di imposta negoziazione e arbitrato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’ imposta, comunica al richie- dente l’importo del credito d’ imposta spettante.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

‘18’ credito d’imposta contributo unificato. Quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, alle parti è ri- conosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclu- sione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di cinquecentodiciotto euro.

La domanda di attribuzione del credito di imposta contributo unificato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’ imposta, comunica al richie- dente l’importo del credito d’ imposta spettante.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso ed è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Nella colonna 2 (Importo):

  • se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘2’ (Ape), indicare l’importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2024;
  • se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘4’ (bonifica ambientale), se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Mi- nistero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate;
  • se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘10’ (depuratori acqua e riduzione consumo di plastica), indicare l’importo del credito spettante ottenuto applicando all’importo del credito (pari al 50% delle spese sostenute) la percentuale del 6,45% prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 marzo 2024. L’importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
  • se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘14’ (fondazioni ITS Academy) o ‘15’ (fondazioni ITS Academy in province con alta disoc- cupazione), indicare l’importo dell’erogazioni liberali effettuate;
  • se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘16’ (mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali) o ‘17’ (per ne- goziazione e arbitrato) o ‘18’ (contributo unificato), indicare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Mi- nistero della giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2024.

Colonna 3 (Residuo 2022): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 1 (colonna 2 per il coniuge) del pro- spetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2023, se in co- lonna 1 è indicato il codice ‘3(sport bonus).

Se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’ (bonifica ambientale), riportare l’importo che è esposto nel rigo 157, colonna 3 (colonna 4 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, col. 40, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è indicato il codice ‘6’ (incremento dell’occupazione), riportare l’importo che è esposto nel rigo 157, colonna 5 (colonna 6 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è indicato il codice ‘7’ (school bonus), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 7 (colonna 8 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. RED- DITI PF 2023.

Se in colonna 1 è indicato il codice ‘8’ (videosorveglianza), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 9 (colonna 10 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘9’ (sanificazione e acquisto dispositivi di protezione), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 11 (colonna 12 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 45, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘10’ (depuratori acqua e riduzione consumo di plastica), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 13 (colonna 14 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 46, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘12’ (attività fisica adattata), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 17 (colonna 18 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, co- lonna 51, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘13’ (installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 19 (colonna 20 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 52, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘14’ (fondazioni ITS Academy), indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 21 (colonna 22 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, co- lonna 53, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘15’ (fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione), indicare il credito d’im- posta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 23 (colonna 24 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 54, del Mod. REDDITI PF 2023.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice ’17’ (per negoziazione e arbitrato) indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2023.

Colonna 4 (Rata/Spesa 2022): indicare l’importo residuo del credito d’imposta per bonifica ambientale riportato nel rigo 159, colonna 1 (co- lonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o l’ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 6, del Mod. REDDITI PF 2023, se in colonna 1 è indicato il codice 4 (bonifica ambientale). Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘6’ (incremento dell’occupazione), ‘8’ (videosorveglianza), ‘9’ (sanificazione e acquisto dispositivi di protezione), ‘10’ (depuratori acqua e riduzione consumo di plastica), ‘14’ (fondazioni ITS Academy), , ‘15’ (fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione), ‘16’ mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali), ‘17’ (negoziazione e arbitrato) e ’18’ (contributo unificato) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel mo- dello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2024 per pagare, mediante compensazione nel Mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal modello 730 con riferimento alle imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, Cedolare secca).

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta (per la parte che eccede il debito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W); se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.

L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2024 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 196 (da 211 a 216 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura uti- lizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Per- tanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichia- razione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

Rigo I2

Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W.

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal- l’Amministrazione finanziaria (per la parte che eccede il debito derivante dalle medesime imposte sostitutive); se, invece, il credito che ri- sulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dall’Amministrazione finanziaria.

L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2024 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 197 a 207 (da 217 a 227 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo e all’anno di riferimento, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura uti- lizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Per- tanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.

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