Quadro I - Imposte da compensare
Quadro I - Imposte da compensare
Quadro I - Imposte da compensare
Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2024 per pagare, mediante compensazione nel Mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24.
In conseguenza di questa scelta il contribuente, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.
Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).
Rigo I1
Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal modello 730 con riferimento alle imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, Cedolare secca).
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta (per la parte che eccede il debito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W); se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2024 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 196 (da 211 a 216 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura uti- lizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Per- tanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.
In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichia- razione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.
Rigo I2
Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W.
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal- l’Amministrazione finanziaria (per la parte che eccede il debito derivante dalle medesime imposte sostitutive); se, invece, il credito che ri- sulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dall’Amministrazione finanziaria.
L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello 730-3/2024 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 197 a 207 (da 217 a 227 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo e all’anno di riferimento, da utilizzare per la compilazione del modello F24.
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura uti- lizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Per- tanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.