Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati
Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati
Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati
Devono utilizzare questo quadro:
- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abita- zione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di
Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del
D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non han- no i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristruttura- zione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il posses- sore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo. Que- sta disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004).
Abitazione principale
In generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2023 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di lusso”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abita- zione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.
Fabbricati non locati
In generale, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B6), i quali vanno comunque indicati nel quadro B. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici ‘3’, ‘4’, ‘8’, ‘11’, ‘12’, ‘14’ e ‘16’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).
Sono previste le seguenti eccezioni:
- per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’Imu. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 1. Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la uti- lizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU in- vece dell’esenzione totale (legge 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla forma- zione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).
Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca
Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare sec- ca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di lo- cazione o assegnazione.
L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito com- plessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.
Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classi- ficate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze.
Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un con- tratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o proro- gati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccoman- data, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di dispo- nibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).
Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre ac- quisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a se- guito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si ap- plica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare sec- ca, occorre comunicare all’Agenzia delle entrate la relativa opzione.
L’opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati del- l’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”.
Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.
Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2023 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.
La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che inter- vengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti con- nessi alla registrazione del contratto.
Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di bianche- ria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di uten- ze, wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono for- niti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la for- nitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.
In conseguenza dell’introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell’immobile conces- so in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell’immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.
La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.
La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.
Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:
- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al
La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.
Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2023 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2022 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2023. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2023 ma il periodo di locazione av- viene nel corso del 2024, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.
Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.
Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condi- zione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.
CASI PARTICOLARI
Redditi da proprietà condominiali
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L’esclu- sione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Soci di cooperative edilizie
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono di- chiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in asse- gnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.
Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero
I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro D.
Immobili in comodato
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili con- cessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.
Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Pertanto, se nel corso del 2023 sonno stati destinati a locazione breve più di 4 ap- partamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche.
Contratti di locazione di tipo “transitorio” e cedolare secca: L’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti tran- sitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B6 il codice ‘8’. In caso di tassazione ordinaria non spetta l’abbattimento del 30% e va utilizzato il codice ‘3’.
COME SI COMPILA IL QUADRO B
Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B6) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.
SEZIONE I - Redditi dei fabbricati
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B6). Se nel corso del 2023 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di ca- lamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella “Continuazione” di co- lonna 8.
In questa sezione devono essere indicati:
- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito). Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.
Righi da B1 a B6
Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.
Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fab- bricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.
I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell’art. 5 del Tuir) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 16 o 17.
Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l’utilizzo dell’immobile:
‘1’ immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (co- niuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;
‘2’ immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del pos- sessore o dei suoi familiari;
‘3’ immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il re- gime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;
‘4’ immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare sec- ca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta so- stitutiva del 21 per cento;
‘5’ pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assog- gettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;
‘8’ ◾ immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va bar- rata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
- immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi ca- lamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, se l’immobile è situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a
10.000 abitanti. Dal 2020 se situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi vanno compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri dati” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
‘9’ immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali cir- costanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;
‘10’ abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
‘11’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;
‘12’ se:
- l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa.
In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l’applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l’imposta sostitutiva con l’aliquota age- volata del 10 per cento;
- l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati in- teressati dagli eventi sismici del 2016 (vedi istruzioni al codice ‘8’).
In questo caso devono essere compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri dati”. Chi presta l’assi- stenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
‘14’ immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;
‘15’ immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
‘16’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
‘17’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere su- periore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati una sola volta.
ESEMPIO
Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2023 porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2023 Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2023.
ESEMPIO
Il 30 ottobre 2023 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2023.
Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:
‘1’ 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
‘2’ 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
‘3’ 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
‘4’ 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.
Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.
Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
L’ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’in- dice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.
Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa co- lonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme adde- bitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.
Se si è in possesso della Certificazione Unica 2024 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2023, riportare l’importo del corrispettivo indicato nel punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2024 qualora nella casella 4 è indicato l’anno “2023” e non risulta barrata la casella del punto 21 (locatore non proprietario). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l’anno “2024”, l’importo indicato al punto 19, non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa ai redditi 2024 da presentarsi nel 2025. Se invece risulta barrata la casella di col. 21, l’importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.
Per le locazioni avvenute nel 2023, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2023 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2024.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 o dal 28 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), riportare solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2024 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2023.
ESEMPIO
Il 30 ottobre 2023 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 ed op- zione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 14 Giorni di locazione nel 2023: 8
Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della CU (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle “locatore non proprietario” (punti 21, 121, 221, 321 e 421) non risultano barrate e nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2023”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.
Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posse- duto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato, nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il codice 8.
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdi- zionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’in- giunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.
Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita
totale delle rendite
ESEMPIO
Quota proporzionale del canone:
$$ \ { (canone\ totale \ x \ singola \ rendita ) } \over \ (totale\ delle \ rendite) $$
Esempio
Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50
Canone di locazione totale: 10.000
Quota del canone relativo alla abitazione:
$$ \ { 10.000 \ x \ 450 \over (450 \ + \ 50 ) } \ = \ 9000$$
Quota del canone relativo alla pertinenza:
$$ \ { 10.000 \ x \ 50 \over (450 \ + \ 50 ) } \ = \ 1000$$
Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:
‘1’ se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). Questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
‘4’ se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata ef- fettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indi- cando in colonna 7 il codice 4. Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato in diminuzione, nella colonna 7 “Casi partico- lari” va indicato il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. im- mobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
‘6’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato al- l’Agenzia delle Entrate;
‘7’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato al- l’Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non per- cepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di paga- mento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
‘8’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato al- l’Agenzia delle Entrate e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.
Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare rilevabile dall’elenco ‘Codici ca- tastali comunali’ posto in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei se- guenti codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato agevolato), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale con canone libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14’ (locazione agevolata immobile si- tuato in Abruzzo).
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 21% o del 10%.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applica- zione dell’Imu:
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2023, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
‘2’ abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2023, come nel caso di abitazione principale classificata nelle ca- tegorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abi- tazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative ad- dizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.
Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condi- zione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.
Colonna 13 (Altri dati):
- indicare il codice ‘1’ nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, relativi ad immobili ubicati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del ve- rificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, questo codice va utilizzato solo se l’immobile si trova nei suddetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, dal 2020 esso va utilizzato per gli immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi si- smici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6);
- indicare il codice ‘2’ nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione bre- ve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, 178).
SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6).
Rigo B11
Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.
Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione): vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
‘1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;
‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI);
‘3A’ e ‘3B’ codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto. Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il con- tratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive” presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.
Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non supe- riore a trenta giorni complessivi nell’anno (per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 re- lativa al codice identificativo del contratto.
Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichia- razione Imu, indicare l’anno di presentazione.