Familiari a carico
Familiari a carico
Familiari a carico
In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti ge- stiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’im- prenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti at- tività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, 190).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne
Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la “tabella 3” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 4” – detrazione ordinaria per figli a carico, la “ta- bella 5” – detrazioni per altri familiari a carico).
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2023, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.
Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico.
I nonni che hanno a carico i nipoti a seguito di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero fami- liare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184) non possono beneficiare delle detrazioni previste per i figli e per gli altri familiari a carico.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.
Come compilare il rigo relativo al coniuge
Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.
Colonna 1: barrare la casella ‘C’ .
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.
Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare ‘12’ se il coniuge è stato a carico per tutto il 2023. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2023, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matri- monio celebrato a giugno del 2023, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare ‘7’.
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
Righi da 2 a 5
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce “Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1”).
Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
- documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2023). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2023, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare ‘5’.
Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettiva- mente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono de- cidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detra-
zione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diverso accordo tra i genitori o salvo diverse disposizioni del giudice, la detrazione spettante per il figlio maggiorenne può continuare ad essere ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente
Si ha, invece, diritto per il primo figlio con 21 anni o più alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca per- ché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se ri- sposato si è legalmente ed effettivamente separato.
In particolare nella casella di colonna 7 indicare:
per ogni figlio a carico:
- ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
- ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
- la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la de- trazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
per ogni altro familiare a carico:
- ‘100’ se l’onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto
Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usu- fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.
Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.